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Transazione novativa: cosa si intende

La transazione novativa è quel tipo di transazione che determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente.

La transazione novativa sostituisce all'obbligazione originaria una nuova obbligazione che determina l'estinguersi del rapporto precedente. 

​Transazione novativa: cos'è

Per transazione novativa si intende quella transazione che determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi del tutto ad esso, in modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo.

​Caratteristiche della transazione novativa

Secondo la giurisprudenza, affinché la transazione abbia effetto novativo, è necessario che, dal punto di vista oggettivo, le reciproche concessioni determinino una sostituzione integrale del precedente rapporto, realizzando una situazione di incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello avente causa nell'accordo transattivo. Dal punto di vista soggettivo, invece, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti, con la quale le stesse abbiano palesato il loro intento di instaurare un nuovo rapporto estinguendo quello originario. 

Novativa è, pertanto, la transazione con le quali le parti rinunciano alle proprie pretese in cambio di una qualche concessione in modo da estinguere il rapporto controverso, mentre la volontà dei paciscenti di porre in essere una transazione novativa può essere desunta anche da fatti concludenti.

​Elementi costitutivi della transazione novativa

Per analizzare gli elementi costitutivi della transazione novativa, occorre procedere secondo l'ordine dettato dall'art. 1325 c.c:

  • primo tra tutti è l'accordo delle parti, elemento imprescindibile per le parti, il quale può esternarsi con una dichiarazione espressa oppure può desumersi da comportamenti concludenti. 
  • la causa nel contratto transattivo-novativo, invece, risulta valutata caso per caso, in attuazione del criterio della causa in concreto. La stessa potrà quindi essere modificativa ovvero estintiva del precedente rapporto obbligatorio oppure simulata, qualora non si intenda produrre nei confronti dei terzi.
  • l'oggetto, come anticipato, consiste in una res litigiosa, in cui la pretesa di un soggetto, cui l'altro resiste, si sostanzia nell'affermata titolarità di una situazione giuridica soggettiva. L'art. 1965 c.c. fa riferimento a una lite non necessariamente sorta, come nel caso della lite stragiudiziale che può sfociare in una lite giudiziale e quindi in un processo, ma che può sorgere o è già sorta. Il conflitto nato tra le parti, pertanto, può non aver assunto caratteri precisi. 
  • l'elemento della forma che nella transazione è richiesta ad probationem ex artt. 1350 n. 12 e 2684 n. 4 c.c., nello specifico caso della transazione novativa delle risultare il contenuto modificativo o estintivo del precedente rapporto obbligatorio.

​Effetti della transazione novativa

Se le prestazioni previste nella transazione novativa non vengono adempiute, non è esperibile l'ordinario rimedio della risoluzione per inadempimento previsto per i contratti a prestazioni corrispettive. Infatti, la risoluzione della transazione per inadempimento può essere richiesta se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione, salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente previsto. 

La motivazione della norma è da ricercare proprio nella volontà delle parti di stipulare un negozio sostitutivo del precedente rapporto litigioso

​La revivescenza

La novazione deve risultare in modo non equivoco tra le parti, le quali sono sempre legittimate a far rivivere la precedente situazione litigiosa. L'ipotesi della reviviscenza dell'obbligazione stabilisce che le parti possano riportare la situazione a prima dell'intervento novativo, ma non possono far rivivere le precedenti garanzie prestate dai terzi. 

La transazione novativa è, perciò, qualificabile come un contratto di secondo grado, destinato a perdere efficacia in caso di nullità o inefficacia del contratto originario. In caso di annullabilità del contratto originario, invece, data la conoscenza del motivo dell'annullamento, il contratto ha l'effetto di convalidare il contratto stesso. 

Ulteriore carattere di ipotesi è l'attitudine, anche solo potenziale, a incidere sulla vicenda litigiosa, motivo per cui si qualifica come negozio dispositivo e non di accertamento. Infatti, l'art. 1966 c.c. pretende la capacità del soggetto piuttosto che la legittimazione a transigere, di disporre del diritto, a pena di nullità per difetto di causa. 

​Transazione novativa e istituto del negozio di accertamento

La transazione si differenzia dall'istituto del negozio di accertamento, che è definito come l'atto con cui le parti sanciscono l'esistenza o l'inesistenza di una situazione giuridica soggettiva o di un rapporto giuridico, delimitandone con esattezza il contenuto, i limiti e le caratteristiche, eliminando lo stato di incertezza sulla sua effettiva sussistenza e consistenza e fissandone definitivamente l'ambito e gli effetti. Si tratta di un'esplicazione del potere di autonomia privata e la causa del contratto consiste nell'accertamento di un rapporto esistente tra le parti, così da conferire certezza a una situazione preesistente. Classico esempio sarebbe l'azione di regolamento dei confini (950) a cui le parti possono ricorrere senza l'intervento del giudice. 

​Transazione novativa e quietanza

Importanti differenze ci sono anche con la quietanza, che ha unicamente natura di atto unilaterale recettizio contenente il riconoscimento dell'avvenuto pagamento, con la conseguenza che dal relativo rilascio non è legittimata un'eventuale ipotesi di transazione sopravvenuta o di rinuncia ad altre pretese da parte del creditore, salva diversa intenzione tra le parti.

​Differenza tra transazione semplice e transazione novativa

La transazione novativa non trova una specifica collocazione nel codice civile, ma si ricava implicitamente dall'art. 1965 co. 2 c.c., con cui le reciproche concessioni possono creare, modificare o estinguere rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa. 

La tipologia novativa costituisce una nuova figura del rapporto giuridico tra le parti, prevedendo in capo a esse obbligazioni diverse da quelle derivanti dal rapporto litigioso originario. L'istituto novativo si distingue, quindi, dalla transazione pura e semplice, con cui le parti, con reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono un'eventuale insorgenza. 

Nella transazione semplice i contraenti con reciproche concessioni, attraverso l'impiego di un negozio dispositivo avente ad oggetto una res litigiosa, estinguono una precedente obbligazione, così come previsto dall'art. 1231 c.c..  Invece, nella transazione novativa l'intento delle parti non sembra essere quello di estinguere l'obbligazione vincolante, bensì di cambiare il rapporto obbligatorio sottostante.


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