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Vendita con riserva di proprietà: come funziona?

Vediamo come funziona il contratto di vendita con riserva, strumento di tutela del cedente venditore nei casi di cessione di beni mobili.

Quando si vende un bene ci sono varie possibilità sul passaggio di proprietà. Non è detto, infatti, che la proprietà della cosa venduta passi all'acquirente nel momento stesso della vendita, ma potrebbe, ad esempio, passare a chi ha acquistato il bene solamente al pagamento dell'ultima rata del prezzo. Proprio in questo caso specifico, appunto, si parla di vendota con riserva di proprietà.

Sono casi particolari di contratto che si utilizano soprattutto per la vendita di beni mobili. La stipula di questa tipologia di contratti è legata alla forza contrattuale del venditore perché ha una valenza molto garante proprio nei confronti di chi vende il bene mobile. La garanzia al cedente, dunque, è il punto cardine su cui s'incentra l'appalto del contratto di vendita con riserva di proprietà.

L'acquirente, in questo caso, dunque, si accolla tutti i rischi di obsolescenza e senescenza del bene anche se la proprietà del bene non è effettivamente ancora stata trasferita all'acquirente stesso. Vediamo, dunque, tutte le caratteristiche del contratto di vendita con riserva di proprietà.

Vendita con riserva di proprietà

Nel contrattodi vendita con riserva di proprietà, le parti possono stipulare un contratto nel quale viene specificato e stabilito che, nonostante l'acquirente abbia già la disponibilità del bene acquistato, l'effettiva proprietà del bene passerà all'acquirente solamente nel momento in cui verrà pagata l'ultima rata del prezzo.

Va da sé, dunque, che in questa tipologia di contratto le parti concordano la possibilità che il prezzo del bene possa essere pagato in modo dilazionato dando, dunque, la possibilità all'acquirente di non dover avere a disposizione l'intera somma del prezzo da subito pur avendo - da subito - la disponibilità del bene oggetto del contratto di vendita.

L'aspetto fondamentale di questo tipo di schema è, di conseguenza, che chi acquista il bene ne diviene proprietario solamente se paga tutte le rate concordate pura avendo il bene a disposizione da subito. Questa tipologia di contratto, ovvero la vendita con riserva di proprietà, è disciplinato nella materia più ampia dei contratti di vendita.

Cosa dice il codice civile?

L'articolo 1523 del codice civile prevede che nella vendita con riserva di proprietà, l'acquirente diventa proprietario effettivo del bene solamente nel momento in cui salda l'ultima rata del prezzo pattuito pur avendo materialmente a disposizione il bene da subito. In questo caso, il bene oggetto di questo particolare tipo di contratto, non può essere alienato a terzi.

Se l'acquirente non tiene fede a questo patto, il terzo diventa proprietario del bene solamente se si tratta di un bene mobile e sempre che il terzo stesso abbia agito in buona fede.

Ma se ciò avviene, ovvero che l'acquirente di un bene acquistato con un contratto di riserva di proprietà venda il bene ad un terzo soggetto e questo ne diventi effettivamente e e legalmente proprietario, l'acquirente - appunto - può essere perseguito per il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 646 del codice penale.

Gli effetti del contratto

Ci sono, poi, altri effetti di questo tipo di contratto che si rendono effettivi immediatamente. E' proprio per questo motivo che l'articolo 1523 del codice civile prevede che i rischi connessi alla vendita siano dati a carico dell'acquirente. Quindi, nel caso specifico, l'eventuale perimento del bene è responsabile l'acquirente che, dunque, dovrà in ogni caso pagarne per intero il prezzo - anche se il bene è andato perduto o distrutto o altro.

Possiamo dire, quindi, che con il contratto di vendita con riserva di proprietà, vi è una dissociazione tra il trasferimento della proprietà e l'assunzione dei rischi relativi all'esistenza stessa ed alla funzionalità del bene in oggetto. Questo si verifica, ovviamente, proprio perché lo stesso bene - oggetto del contratto di vendita - viene da subito trasferito e dato alla disponibilità dell'acquirente che, quindi, si assume i rischi di smarrimento, furto o decadimento del bene stesso.

Questo tipo di contratto è valido nel momento in cui, sul contratto, le parti sono concordi sull'oggetto del contratto e sul suo prezzo (che sarà poi pagato dall'acquirente in modo dilazionato come abbiamo visto).

L'oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà

L'oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà sono, solitamente, beni fungibili. Sono esclusi, però, i beni consumabili e trasformabili proprio perché il loro decadimento o la loro trasformazione, farebbe venir meno il principio di garanzia del venditore che si troverebbe nella situazione di aver venduto un bene - non ancora pagato del tutto - che magari non esiste più o che non si trova più nello stato in cui era stato venduto.

Ma oggetto del contratto di vendita con riserva di proprietà sono anche beni meno fungibili come, ad esempio, le aziende. La legge, infatti, non vieta che ciò possa essere formalizzato con l'accordo tra le parti. Si ritiene, inoltre, che il patto di riservato dominio - che vedremo dopo - sia compatibile con l'alienazione di un diritto diverso da quello di proprietà come, ad esempio, un diritto reale e/o un diritto di credito. Tutto ciò a patto, però, che tale diritto sia utilizzabile economicamente. Inoltre, anche a condizione che la riserva di proprietà sia compatibile con l'esercizio del diritto ceduto; per fare un esempio, questo discorso è fattibile per la cessione di una servitù con il pagamento di un corrispettivo in denaro.

Patto di riservato dominio

Il patto di riservato dominio, deve essere stipulato contestualmente al contratto di vendita e ciò per poter garantire al venditore di ricevere il corrispettivo pattuito ed a chi compra il passaggio di proprietà del bene.

Il patto di riservato dominio non richiede alcuna forma particolare per essere valido, a meno che una forma particolare venga richiesta dalle parti che lo vogliono concordare.

Il patto di riservato dominio può anche essere stipulato dopo il contratto di vendita ma ad una condizione. La condizione necessaria è che - così come riconosciuto anche dalla giurisprudenza - la volontà di apporre al contratto la clausola di riserva della proprietà risulti dal così detto negozio ricognitorio.

Risoluzione del contratto nel contratto con riserva di proprietà

Nella vendita con riserva di proprietà assume un'importanza fondamentale la disciplina della risoluzione. Nell'articolo 1525 del codice civile, infatti, è previsto che la risoluzione del contratto non può essere presvista nel caso di mancato pagamento di una sola rata a meno che la somma delle rate non pagate sia pari ad un'ottavodel valore del prezzo pattuito.

Anche in questa situazione, però, la giurisprudenza ha posto dei limiti meno stringenti. Proprio il raggiungimento  di questo limite - ovverol'ottavo del valore del bene - infatti, non da la possibilità automatica di poter recedere dal contratto. Vanno valutati tutti gli aspetti che hanno portato alla situazione come, ad esempio, l'impossibilità nel pagare dell'acquirente, la sussistenza della garanzia e molto altro.

Nel caso in cui si arrivi alla risoluzione del contratto per causa da addebitare all'acquirente, il venditore potrà - oltre a chiedere il risarcimento per l'eventuale danno - dovrà restituire le rate già riscosse potendo, però, trattenere un giusto compenso. L'articolo 1526 del codice civile, inoltre, prevede che le rate già riscosse possano essere trattenute dal venditore a titolo di indennità e sarà il giudice, poi, a stabilire se questa indennità sarà da diminuire con una restituzione - parziale - delle somme riscosse all'acquirente trasformando di fatto l'indennità in un equo compenso (come detto prima).

Fonti normative

  • Articolo 1523, 1524 e 1526 codice civile
  • Articolo 646 codice penale
CONTRATTO DI VENDITA RISERVA DI PROPRIETÀ PAGAMENTO DILAZIONATO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ BENI MOBILI
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