Diritto medico sanitario: la responsabilità civile

In ambito medico e sanitario, con la nuova legge del 2017, ci sono stati notevoli cambiamenti anche dal punto di vista civile.

In particolare, la responsabilità civile del medico non è più contrattuale, come era previsto dal decreto Balduzzi, ma extracontrattuale. In caso di lesioni gravi o morte del paziente, non è più il professionista a dovere dimostrare di avere agito correttamente senza sbagliare, ma è la parte lesa a dovere fornire le prove della colpevolezza. Inoltre, la prescrizione per fatti di presunta malasanità si accorcia da 10 a 5 anni, quindi un soggetto danneggiato ha meno tempo per intraprendere una azione legale.

Si tratta di un cambiamento di prospettiva notevole in termini di responsabilità medico e sanitario, attuato per scongiurare la “medicina difensiva”. La responsabilità medica civile della struttura ospedaliera, invece, rimane di natura contrattuale, perciò l’ente dovrà fornire gli elementi utili per provare di avere agito correttamente.La scadenza per la prescrizione in questo caso è rimasta di 10 anni.

Diritto medico sanitario: la responsabilità penale

In ambito medico e sanitario, con la nuova riforma è stata attenuata la responsabilità del medico sanitario, attraverso l’introduzione dell’art 590 sexies del codice penale.

Secondo la nuova normativa, quindi, un operatore che causa lesioni personali o la morte del paziente per inesperienza o per mancanza di competenze, non può essere accusato penalmente per lesioni o per omicidio colposo, se ha rispettato le linee guida previste.

In sostanza un medico può essere citato in giudizio penalmente, solo nel caso in cui non rispetti le indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità in merito alle pratiche da seguire.

Risarcimento per danno biologico

In passato veniva considerato il reddito percepito da colui che aveva subito il danno, per calcolare la somma di cui aveva diritto. Bisogna perciò valutare il tipo di professione e la retribuzione relativa, per capire quanti soldi stava perdendo il danneggiato a causa del suo problema di salute. Un criterio di questo tipo non è però sufficiente, e non garantisce uguali diritti a tutti i cittadini. È stato quindi aggiunto un ulteriore parametro, relativo alla percentuale di invalidità presente

La soluzione è stata trovata ricorrendo alle “tabelle milanesi", elaborate dal Tribunale di Milano, mettendo a confronto vari dati e parametri in modo uniforme. Le tabelle sono state approvate anche dalla Corte di Cassazione, che ne ha confermata la validità e l’efficacia per valutare l’entità del risarcimento per danno non patrimoniale in modo equo.