L’acquisto di merce contraffatta non è considerato un reato se i prodotti vengono utilizzati per scopi personali, ma è comunque prevista una sanzione amministrativa. Vediamo cosa dice la legge in merito.
In Italia il problema del commercio e vendita di prodotti falsi è molto diffuso. Nelle nostre città sono presenti molti venditori abusivi, ma negli ultimi anni il fenomeno si è ampliato notevolmente anche online.
Non tutti, però, hanno ben chiaro ciò che la legge prevede in caso di contraffazione. Ci sono conseguenze negative sia per chi vende che per chi acquista. Ci possono essere sanzioni amministrative, ma anche penali.
Ad ogni modo la Cassazione ha sottolineato che, se la merce contraffatta viene acquistata per essere utilizzata a livello personale, non c’è responsabilità penale, ma si rischia soltanto di dovere pagare una multa.
E’ tuttavia importante conoscere le regole per evitare di subire delle conseguenze negative dettate da gesti inconsapevoli e realizzati con superficialità.
Il fenomeno della contraffazione è un vero problema per l’economia nel nostro Paese, ma non solo. In molti si chiedono come mai sia possibile trovare così tanti prodotti falsi sia online, sia dai venditori ambulanti presenti nelle nostre città. Spesso i modelli sui quali vengono realizzati i prodotti sono più o meno gli stessi utilizzati per quelli originali, ovviamente la qualità e il prezzo sono molto diversi.
Chi agisce in tal senso, producendo e/o vendendo merce contraffatta, crea un grave danno all’azienda e al marchio originale, dato che il consumatore viene tratto in inganno e attratto dalla cifra conveniente.
L’art. 473 del codice penale afferma che:
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000
Il fenomeno della contraffazione, ad ogni modo, non è inerente soltanto al reato commesso dal venditore, ma anche alla perseguibilità penale di chi acquista i prodotti falsi. In altre parole, la legge intende punire sia chi vende sia chi acquista la merce contraffatta. Ma per quale motivo avviene ciò?
Ovviamente il mercato dei prodotti falsi si regge soprattutto perchè gli acquirenti sono disponibili ad acquistare beni non originali a basso prezzo. Il legislatore quindi ha pensato che punire la domanda può avere dei riflessi negativi sull’intero sistema.
Ad ogni modo va precisato che chi acquista un bene per uso esclusivamente personale, rischia di dovere pagare una sanzione amministrativa, ma non viene condannato per alcun reato. Il discorso cambia invece se il prodotto in oggetto viene poi rivenduto o regalato a terzi, come vedremo.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che chi copia e mette in vendita un prodotto non originale diventa colpevole del reato di contraffazione, vediamo ora cosa accade all’acquirente.
Chi acquista dei prodotti falsi rischia di essere condannato per il reato di ricettazione, descritto dall’art. 648 c.p. come segue:
Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità
Come possiamo leggere acquistare prodotti provenienti dal mercato illegale potrebbe costare caro ad un soggetto, quindi è necessario prestare la massima attenzione per quanto riguarda la provenienza dei prodotti. In genere, a parte la merce palesemente contraffatta, è bene porsi delle domande se i costi sono troppo bassi rispetto al mercato.
Il legislatore, comunque, ha previsto anche il reato di incauto acquisto, descritto dall’art. 712 c.p:
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro.
Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza
La Cassazione, con la sentenza n. 12870/2016 ha ribadito che non si tratta di ricettazione e non c’è la responsabilità penale dell’acquirente in caso di acquisto di merce contraffatta per uso personale.
Ciò significa che il soggetto deve dimostrare di volere usare il prodotto personalmente e non per ottenere un lucro con il commercio. La legge, infatti, mira a punire chi si inserisce attivamente nel circolo produttivo e distributivo.
Quando l’acquisto viene effettuato da un importatore o da un operatore commerciale la sanzione amministrativa va da un minimo di 20 mila euro fino a un milione. In tal caso si tratta di ricettazione.
Ad ogni modo bisogna prestare molta attenzione perchè tale ipotesi è prevista anche in merito a prodotti falsi che vengono regalati. Il reato, infatti, scatta anche quando il bene viene distribuito a titolo gratuito.
Ad esempio un uomo è stato condannato per il possesso di articoli femminili e di un paio di scarpe troppo piccole in base alla sua taglia.
Perciò, chi acquista prodotti falsi per se stesso rischia una sanzione amministrativa pecuniaria, chi compra qualcosa per altri rischia di essere condannato per un reato.
Fino ad ora abbiamo detto che l’acquisto di merce contraffatta può essere punito con una multa o con una condanna penale, a seconda dei casi, tuttavia se la copia è considerata come un falso grossolano, non sussiste alcun reato.
I prodotti che sono contraffatti in modo evidente, quindi che non possono trarre in inganno nessuno, e non si possono facilmente confondere con gli originali, non rientrano nella fattispecie delittuosa che abbiamo esaminato.
Il cosiddetto falso grossolano, infatti, fa venire meno il concetto stesso di contraffazione secondo la giurisprudenza. Un bene falsificato male esclude quindi la punibilità del venditore e di conseguenza anche quella dell’acquirente.
Va inoltre precisato che, in pochi casi isolati i giudici si sono espressi in senso contrario, punendo lo stesso i responsabili.
La contraffazione non è punita anche nei casi di:
Per riconoscere una contraffazione è necessario una preparazione adeguata su diversi criteri che possono includere, tra le altre cose, dimensione dei loghi, cuciture, foggia, ecc...per questo è necessario che degli esperti facciano una perizia sulle merci, in caso di sequestro.
Così come gli agenti delle forze dell'ordine sono già preparati in materia e sono in grado di riconoscere le contraffazioni, perchè ricordiamo che si tratta di imitazioni quasi perfette, che mirano a trarre in inganno il consumatore.
Sono molte le aziende, soprattutto le griffe e i grandi marchi, che hanno avviato una vera e propria lotta alla contraffazione, sia presso venditori fisici che online, schierandosi con le forze di polizia, le agenzie doganali e facendo campagne di informazione per diffondere quanto più possibile l'informazione sui rischi di acquistare contraffatto.
D'altronde, dietro un prodotto originale ci sono moltissimi elementi: pensiero, design, materiali pregiati, qualità delle lavorazioni, e così via, per questo l'unico modo per essere sicuri di acquistare un prodotto autentico è quello di recarsi presso gli store monomarca o i rivenditori autorizzati.
Fonti normative:
Artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater del Codice Penale
Art. 648 del Codice Penale
Art. 712 del Codice Penale
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