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Chi può imporre il TSO e quali sono i diritti del paziente

Con il termine Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) si intende un ricovero forzato, cure mediche contro la volontà del paziente. L'applicazione del TSO, previsto dagli articoli 33-35 del CCDU, richiede un'accurata valutazione da parte del sindaco, del giudice tutelare e del psichiatra per garantire la tutela della persona e della sua salute mentale.


Il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) si verifica molto spesso in ambito psichiatrico, ma non solo: può essere, infatti, disposto per qualsiasi causa sanitaria, come per le malattie infettive, ad esempio, dove il rifiuto del ricovero potrebbe rappresentare una minaccia per la salute pubblica.

La legge n. 833/1978 del 23 dicembre 1978 che lo disciplina, prevede che si faccia ricorso a questa procedura in circostanze eccezionali e solo dopo il compimento di una serie di tentativi, tra cui l'approccio con il paziente o le disposizioni extra-ospedaliere.

​In quali casi si applica il trattamento sanitario obbligatorio (TSO)

L'ordine di TSO può essere promulgato solo se si verificano contemporaneamente tre condizioni:

  1. Necessità clinica e urgenza non prorogabile;
  2. L'intervento medico viene rifiutato dal soggetto;
  3. Non vi è possibilità di adottare rapide misure extra-ospedaliere.

Nel caso in cui sussistano solo le prime due condizioni, e quindi il trattamento sanitario possa essere effettuato al di fuori del contesto ospedaliero (ad esempio a domicilio), è possibile optare per il TSO extra-ospedaliero, il quale scopo è quello di incidere meno negativamente sulla vita del paziente.

Prima del TSO solitamente si deve accertare la necessità ed urgenza dell’ospedalizzazione della persona e darne notizia agli organi di competenza che successivamente daranno inizio alle pratiche.

In queste prime fasi di accertamento del trattamento sanitario obbligatorio i medici devono essere affiancati dalla polizia municipale e, da altre forze dell’ordine, se necessario, per intervenire qualora il paziente si dimostri pericoloso.

L’art. 33 l. 833/1978 sancisce che:

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall’autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici […]

Chi può imporre il trattamento sanitario obbligatorio?

Il TSO è ordinato con un provvedimento del Sindaco rappresentante del Comune dove il paziente si trova nel momento o del Comune di residenza dello stesso.

Il Sindaco emana l’ordinanza soltanto se si verificano contemporaneamente le tre condizioni che abbiamo descritto sopra.

Le certificazioni di queste condizioni devono, inoltre, dare motivazioni concrete della situazione: non possono limitarsi a enunciare solo le tre condizioni, né possono usare forme prestampate; in sostanza la proposta di TSO deve essere, per l'appunto, ben motivata.

Ricevute tutta la documentazione medica, il Sindaco ha 48 ore per deliberare, tramite un’ordinanza, il Trattamento Sanitario Obbligatorio, facendo accompagnare successivamente il paziente dai medici e dai vigili presso un dipartimento di diagnosi e cura, a seconda della problematica del ricoverato.

Il paziente viene dapprima invitato a seguire vigili e sanitari nel compartimento ospedaliero concordato, ma se lo stesso si rifiuta, viene immediatamente prelevato con la forza, collocato in ambulanza e trasferito al reparto.

​In cosa consiste il Trattamento Sanitario Obbligatorio

Dopo la disposizione del Sindaco, la persona viene ricoverata in un ospedale per 7 giorni. Nei casi in cui il TSO dovesse durare più di 7 giorni, le autorità competenti e il Sindaco devono essere avvisati in modo da poter provvedere con la proroga del ricovero.

Nel caso in cui, invece, si voglia fare ricorso contro l’ordinanza di TSO, bisogna rivolgersi al tribunale competente sul territorio.

I vigili rimangono con i medici e con il paziente solo fino al ricovero in ospedale, dopodiché è responsabilità dei medici controllare che il ricoverato non sia pericoloso verso sé stesso e verso gli altri.

Criticità del Trattamento Sanitario Obbligatorio

Sono molte le criticità che sono state espresse riguardo al TSO, prima fra tutte quella sulla violazione della libertà dell'individuo. Critico è anche il fatto che, nonostante il TSO sia regolamentato per legge per fare in modo che sia controllato e giustificato, la realtà è spesso ben diversa. Non è raro, infatti, che ci si approfitti del fatto che quasi nessuno è a conoscenza delle leggi che regolamentano i diritti del paziente ricoverato.

Spesso, per esempio, il paziente viene lasciato all'oscuro del fatto che, allo scadere dei 7 giorni, può lasciare il reparto ospedaliero e di conseguenza egli rimane inconsapevolmente in regime di TSV (Trattamento Sanitario Volontario), nonostante magari voglia uscirci. O ancora, alcuni pazienti che, dopo la fine del TSO, chiedono di andarsene, vengono trattenuti contro la loro volontà.

In più, durante il ricovero, si assiste spesso ad un forte stato di confusione, debolezza, alienazione e spersonalizzazione da parte del paziente che, oltre a subire il trauma della privazione di libertà, viene poi sottoposto a pesanti terapie psico-farmacologiche, molto spesso più pesanti del necessario, solo per rendere lo stesso innocuo e causare meno danni possibili.

E, nonostante l’art 1 della legge 833 del 23 Dic 78 afferma che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”, e che la violenza fisica sul paziente non è permessa, non è raro che questa venga utilizzata nel caso in cui il paziente non collabori con i medici. E nel momento in cui si vuole denunciare il fatto, è altrettanto poco raro che il medico si appelli all'art. 54 del codice penale (stato di necessità: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo") e che venga quindi assolto.

La legge attuale stabilisce che chiunque possa fare ricorso contro il TSO, ma gli effetti del ricorso, qualora venissero accettati, avvengono solo dopo che il TSO è già stato effettuato, che il paziente è stato preso contro la sua volontà, rinchiuso nel reparto ospedaliero e sottoposto a terapia psicofarmacologica, rendendo, di fatto, inutile il tentativo di sottrarlo a quella condizione.


Fonti:

- Art. 33-35 l. 833/1978
- Art 1 l. 833/1978
- Art. 54, codice penale






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