Hai acquistato una nuova abitazione e hai scoperto crepe nei muri, infiltrazioni d'acqua o problemi strutturali?
Hai acquistato una nuova abitazione e hai scoperto crepe nei muri, infiltrazioni d'acqua o problemi strutturali? I difetti di costruzione in casa possono trasformare il sogno di una nuova abitazione in un vero incubo. Dalla semplice imperfezione estetica al grave vizio che compromette la stabilità dell'edificio, questi problemi comportano non solo disagi abitativi ma anche complesse questioni legali. Chi è responsabile? Quali sono i tempi per agire? Quali rimedi offre la legge? In questo articolo analizzeremo le diverse tipologie di difetti costruttivi, le responsabilità dei soggetti coinvolti, i termini per far valere i propri diritti e le recenti evoluzioni normative che rafforzano la tutela degli acquirenti.
I difetti di costruzione in casa vengono classificati in diverse categorie, ciascuna con conseguenze legali specifiche:
Si tratta di problematiche che compromettono la stabilità, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile:
La responsabilità per questi vizi grava principalmente sul costruttore, ma può estendersi anche ad altri soggetti:
La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 7756/2024) ha ampliato la nozione di "grave difetto", includendo anche quei problemi che, pur non compromettendo la stabilità dell'edificio, ne pregiudicano significativamente la funzionalità e il godimento, come ad esempio i gravi difetti di isolamento termico che comportano elevati consumi energetici.
Sono imperfezioni o difformità rispetto al progetto che non compromettono la stabilità:
Difetti che rendono l'immobile inidoneo all'uso o ne diminuiscono sensibilmente il valore:
La legge n. 210/2004, integrata dal recente D.Lgs. 122/2023, ha rafforzato le tutele per gli acquirenti di immobili in costruzione, imponendo al costruttore l'obbligo di consegnare una fideiussione a garanzia delle somme versate prima del rogito e una polizza decennale postuma a copertura dei gravi difetti costruttivi.
Per far valere i propri diritti in caso di difetti di costruzione in casa, è fondamentale rispettare precisi termini:
Una recente modifica introdotta dalla Legge di Riforma del Processo Civile (L. 206/2023) ha precisato che il termine di prescrizione decennale decorre dal rilascio del certificato di agibilità e non dalla semplice ultimazione dei lavori, offrendo maggiori tutele agli acquirenti.
Questi termini hanno natura perentoria: il loro mancato rispetto comporta la perdita del diritto di agire. È quindi fondamentale, alla scoperta di difetti di costruzione in casa, documentare immediatamente il problema (foto, video, perizie) e inviare tempestiva comunicazione ai soggetti responsabili mediante raccomandata A/R o PEC.
Il recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 28409/2023) ha stabilito che il termine di prescrizione per i gravi difetti può essere interrotto anche mediante semplice costituzione in mora del costruttore, senza necessità di avviare immediatamente un'azione giudiziale.
In presenza di difetti di costruzione in casa, l'ordinamento offre diversi rimedi:
Prima di intraprendere un'azione legale, è consigliabile tentare una risoluzione stragiudiziale:
Il D.Lgs. 26/2025 ha introdotto una procedura accelerata per le controversie relative a difetti di costruzione in casa, con tempistiche ridotte e possibilità di ottenere provvedimenti urgenti per la messa in sicurezza dell'immobile.
La migliore strategia contro i difetti di costruzione in casa resta la prevenzione:
La recente introduzione del "fascicolo elettronico del fabbricato" (Legge 213/2024) consente di tracciare digitalmente tutta la storia costruttiva dell'edificio, facilitando l'individuazione delle responsabilità in caso di difetti di costruzione in casa.
I difetti di costruzione in casa non solo compromettono la qualità della vita ma possono anche ridurre significativamente il valore dell'immobile. I recenti aggiornamenti normativi hanno rafforzato la tutela degli acquirenti, ma resta fondamentale agire tempestivamente per non perdere i propri diritti.
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