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Ripartizione spese ascensore: come funziona?

L’ascensore può essere considerato uno degli strumenti più amati e utilizzati all’interno di un condominio, anche se la ripartizione delle spese è sempre un po’ controversa.

Prima di acquistare, o prendere in affitto un alloggio nuovo, una delle prime domande che viene spesso da porci è se possiede un ascensore. Piccolo o grande, antico o super tecnologico poco importa, a volte a farci scegliere se trasferirci nel nuovo appartamento è proprio la sua presenza. 
Quante volte tornando a casa dopo un’intensa giornata di lavoro, magari con le borse del supermercato cariche di prodotti, ci siamo infatti fiondati all’interno dell’ascensore, abbiamo premuto il bottone del piano e siamo ritornati a casa. Quasi una routine, un’abitudine di cui ormai è quasi impossibile fare a meno. Si preferiscono comodità e velocità a discapito dell’esercizio fisico pur di arrivare subito a casa.
Eppure, capita ancora di veder condomini, magari vicini di casa da una vita, finire per litigare proprio per questo “prezioso” strumento. Spesso, infatti, chi vive in un condominio non vuole partecipare alle spese per qualcosa che non ritiene utile o indispensabile per la sua vita quotidiana.
Capita quando dopo anni dalla sua costruzione si verifica un guasto ed è necessario pagare le spese extra per la manutenzione. Capita anche per quelle ordinarie, come la sua pulizia, la sostituzione di una lampadina, il taglio dell’erba in giardino. E, in alcuni casi, anche della sua costruzione.
Come vengono quindi ripartite le spese dell’ascensore?

Cosa sono le spese condominiali

Prima di affrontare il discorso specifico dell’ascensore, bisogna precisare che quelle sostenute per questo strumento rientrano all’interno delle spese condominiali. Tutte le persone che vivono all’interno di un condominio sono obbligate per legge a sostenere. Indipendentemente dal loro utilizzo. Riguardano la manutenzione degli spazi comuni come scale, cortile, ascensore o sottotetto, ma anche la fornitura di acqua, gas e luce.

Gli oneri per gli spazi comuni vengono sempre versati all’amministratore condominiale nei termini previsti dalla legge, e nel rispetto del regolamento condominiale, se esso è presente.

Possono essere suddivisi in due categorie:

  • Spese ordinarie: servono per garantire il corretto funzionamento del palazzo e delle sue parti comuni. Vengono versate dal proprietario di casa o, in presenza di un contratto di locazione, dall’affittuario. La loro suddivisione tra proprietario e affittuario viene descritta all’interno del contratto di locazione anche se, in linea generale, l’inquilino si fa carico del pagamento dell’acqua e dell’energia elettrica, della pulizia degli spazi comuni, del riscaldamento e dell’ordinaria manutenzione. Anche quella dell'ascensore;
  • Spese straordinarie: si tratta oneri che vengono versati esclusivamente del proprietario e riguardano sostituzioni e modifiche di parti che fanno parte dell’edificio. La sostituzione delle finestre delle scale, la costruzione dell’ascensore che prima non c’era o la sua sostituzione, i miglioramenti tecnologici dell’edificio sono sempre a carico di chi ha acquistato l’appartamento.


A tali spese, vanno aggiunte anche le spese di amministrazione (legati all’amministrazione e alla gestione del condominio), spese di assicurazione (ogni condominio dovrebbe avere una polizza assicurativa per coprire eventuali danni o responsabilità che potrebbero verificarsi all’interno dell’edificio).
Tutte le spese condominiali devono essere votate in assemblea a maggioranza dei condomini, anche se ci sono casi in cui, sebbene manchi l’approvazione dei votanti, i lavori vengono svolti obbligatoriamente per legge, per esempio quando riguardano la stabilità dei muri maestri e le cinte murarie, la sostituzione di travi o il rinnovamento di tetti e solai, anche se manca l’approvazione dei votanti.
Tuttavia spesso accade che nel caso di vendita di un’unità immobiliare ci si chieda a chi spetti il pagamento delle spese nel caso di approvazione all’esecuzione dei lavori di natura straordinaria. In tale senso, la Giurisprudenza è prontamente intervenuta con un ormai consolidato orientamento stabilendo che, in tale caso, il pagamento compete a chi ne era proprietario al momento della delibera di approvazione dei lavori, anche se nel frattempo è subentrato il nuovo proprietario (Cass. Civ. sez. II, 28.04.2021 n. 11199).

Trattandosi di un obbligo regolamentato dalla legge, nei casi in cui il condomino non paghi le spese si commette un illecito. In questo caso, l’amministratore condominiale può provvedere con un’ingiunzione di pagamento. Se la morosità si protrae si può anche arrivare al pignoramento dei beni.

Dal momento che l’obiettivo è quello di mantenere in buono stato l’immobile, sia le spese ordinarie che straordinarie vengono ripartite secondo il metodo millesimale, ovvero in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino e all’utilizzo che ne viene fatto. Un piccolo appartamento pagherà meno di uno che ha una metratura più grande.

Il codice civile disciplina la modalità di ripartizione delle spese tra i condomini, in particolare, agli articoli dal 1123 al 1126 del codice Civile, ed esplicitata anche nel regolamento condominiale.

Naturalmente, si tratta di regole generali, che possono variare da edificio a edificio, ma tutto deve essere sempre specificato all’interno del regolamento condominiale.

Infatti, esiste tuttavia un secondo criterio, che affianca quello proporzionale, relativo al grado di fruizione dei beni comuni di ciascun condomino.

Ascensore: quando è obbligatorio costruirlo

Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di andare a trovare qualche conoscente e ritrovarci a fare piani e piani di scale senza avere la possibilità di prendere l’ascensore semplicemente perché non c’era. E quante volte invece lo abbiamo trovato in piccole palazzine di recente costruzione.

Questo avviene perché nel 1989 è entrato in vigore un decreto del Ministero che obbliga la costruzione dell’ascensore per gli edifici con almeno tre piani.

Andando nello specifico, la legge prevede che:

  • Se un edificio è costituito da tre piani fuori terra, e quindi costituito da primo, secondo e terzo piano, la legge non prevede nessun obbligo di avere l’ascensore, ma la sua installazione deve poter essere fatta in un secondo momento;

  • Se oltre ai tre piani è presente anche un seminterrato, subentra l’obbligo dell’ascensore;

  • Per gli edifici residenziali realizzati prima del 1989 e con più di tre piani l’obbligo non subentra, a meno che non vi sia la presenza di un disabile che lo richiede.

​La ripartizione delle spese dell’ascensore

Per quanto concerne la ripartizione delle spese dell’ascensore, è bene tenere presente quanto stabilito all’interno del nostro codice civile all’art 1124. Nello specifico, il Legislatore ha previsto il ricorso al criterio di utilizzazione differenziata prevedendo che metà della spesa a carico di tutti i proprietari sia calcolata in base ai millesimi di proprietà e la restante parte sia divisa in misura proporzionale all’altezza di ciascuno piano dal suolo. Ciò significa che i proprietari degli appartamenti situati al pianoterra pagheranno solo la metà della spesa in base ai loro millesimi mentre Chi abita ai piani più alti pagherà una quota per l'ascensore maggiore.

Associato alla gestione delle scale, la ripartizione delle spese dell'ascensore prevede che la sua manutenzione e sostituzione non sia a carico dei soli proprietari che ne fanno uso, ma di tutti i condomini. “La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Con sentenza n. 28679 del 23.12.2011, la Cassazione ha stabilito che in caso di interventi non periodici e necessari, oltre la rinnovazione e sostituzione dell’impianto, la divisione delle spese deve essere fatta tra tutti i condomini in funzione del rispetto della sicurezza come bene primario. Quindi, questo tipo di interventi non riguarda il solo uso e godimento di un bene, ma attiene anche all’aspetto funzionale dell’ascensore e alla necessaria conservazione nella sua unità strutturale.

 
Diamo sempre per scontato che un ascensore venga realizzato contemporaneamente al condominio e, anche se nella maggior parte dei casi è così, può capitare che i proprietari decidano di installarlo in un secondo meno. In questo caso, chi paga? Anche in questo caso la ripartizione degli oneri da pagare spetta ai proprietari degli alloggi, sempre seguendo il criterio proporzionale e sempre nel rispetto della legge.

​Chi vive al piano terra paga l’ascensore?

Alla luce di quanto poc’anzi detto, i condomini proprietari di immobili situati al piano terra, sebbene non utilizzeranno mai l’ascensore per raggiungere la propria abitazione, sono comunque tenuti a partecipare alle spese di manutenzione/sostituzione poiché potrebbero farne uso per raggiungere altre aree comuni del condominio, come ad esempio la soffitta od il sottotetto. In questo caso, la legge sostiene che l’ascensore può essere usato anche per raggiungere altre aree comuni del condominio, come ad esempio la soffitta od il sottotetto e pertanto potrebbe anche essere utilizzato da chi si trova al piano terreno. Per questo motivo, non si è del tutto esenti dal pagamento della spese di manutenzione anche se, ovviamente, tenendo conto dei sopracitati criteri di proporzionalità in base all’utilizzo, l’importo da versare sarà più basso rispetto a quello degli altri vicini di casa.

Fonti:

Art. 3, comma secondo, D.M. 236/89
Articolo 1118 Codice Civile
Articolo 1120 Codice Civile
Articolo 1124 Codice Civile


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