L’ascensore può essere considerato uno degli strumenti più amati e utilizzati all’interno di un condominio, anche se la ripartizione delle spese è sempre un po’ controversa.
Prima di affrontare il discorso specifico dell’ascensore, bisogna precisare che quelle sostenute per questo strumento rientrano all’interno delle spese condominiali. Tutte le persone che vivono all’interno di un condominio sono obbligate per legge a sostenere. Indipendentemente dal loro utilizzo. Riguardano la manutenzione degli spazi comuni come scale, cortile, ascensore o sottotetto, ma anche la fornitura di acqua, gas e luce.
Gli oneri per gli spazi comuni vengono sempre versati all’amministratore condominiale nei termini previsti dalla legge, e nel rispetto del regolamento condominiale, se esso è presente.
Possono essere suddivisi in due categorie:
A tali spese, vanno aggiunte anche le spese di amministrazione (legati all’amministrazione e alla gestione del condominio), spese di assicurazione (ogni condominio dovrebbe avere una polizza assicurativa per coprire eventuali danni o responsabilità che potrebbero verificarsi all’interno dell’edificio).
Tutte le spese condominiali devono essere votate in assemblea a maggioranza dei condomini, anche se ci sono casi in cui, sebbene manchi l’approvazione dei votanti, i lavori vengono svolti obbligatoriamente per legge, per esempio quando riguardano la stabilità dei muri maestri e le cinte murarie, la sostituzione di travi o il rinnovamento di tetti e solai, anche se manca l’approvazione dei votanti.
Tuttavia spesso accade che nel caso di vendita di un’unità immobiliare ci si chieda a chi spetti il pagamento delle spese nel caso di approvazione all’esecuzione dei lavori di natura straordinaria. In tale senso, la Giurisprudenza è prontamente intervenuta con un ormai consolidato orientamento stabilendo che, in tale caso, il pagamento compete a chi ne era proprietario al momento della delibera di approvazione dei lavori, anche se nel frattempo è subentrato il nuovo proprietario (Cass. Civ. sez. II, 28.04.2021 n. 11199).
Trattandosi di un obbligo regolamentato dalla legge, nei casi in cui il condomino non paghi le spese si commette un illecito. In questo caso, l’amministratore condominiale può provvedere con un’ingiunzione di pagamento. Se la morosità si protrae si può anche arrivare al pignoramento dei beni.
Dal momento che l’obiettivo è quello di mantenere in buono stato l’immobile, sia le spese ordinarie che straordinarie vengono ripartite secondo il metodo millesimale, ovvero in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino e all’utilizzo che ne viene fatto. Un piccolo appartamento pagherà meno di uno che ha una metratura più grande.
Il codice civile disciplina la modalità di ripartizione delle spese tra i condomini, in particolare, agli articoli dal 1123 al 1126 del codice Civile, ed esplicitata anche nel regolamento condominiale.
Naturalmente, si tratta di regole generali, che possono variare da edificio a edificio, ma tutto deve essere sempre specificato all’interno del regolamento condominiale.
Infatti, esiste tuttavia un secondo criterio, che affianca quello proporzionale, relativo al grado di fruizione dei beni comuni di ciascun condomino.
Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di andare a trovare qualche conoscente e ritrovarci a fare piani e piani di scale senza avere la possibilità di prendere l’ascensore semplicemente perché non c’era. E quante volte invece lo abbiamo trovato in piccole palazzine di recente costruzione.
Questo avviene perché nel 1989 è entrato in vigore un decreto del Ministero che obbliga la costruzione dell’ascensore per gli edifici con almeno tre piani.
Andando nello specifico, la legge prevede che:
Per quanto concerne la ripartizione delle spese dell’ascensore, è bene tenere presente quanto stabilito all’interno del nostro codice civile all’art 1124. Nello specifico, il Legislatore ha previsto il ricorso al criterio di utilizzazione differenziata prevedendo che metà della spesa a carico di tutti i proprietari sia calcolata in base ai millesimi di proprietà e la restante parte sia divisa in misura proporzionale all’altezza di ciascuno piano dal suolo. Ciò significa che i proprietari degli appartamenti situati al pianoterra pagheranno solo la metà della spesa in base ai loro millesimi mentre Chi abita ai piani più alti pagherà una quota per l'ascensore maggiore.
Associato alla gestione delle scale, la ripartizione delle spese dell'ascensore prevede che la sua manutenzione e sostituzione non sia a carico dei soli proprietari che ne fanno uso, ma di tutti i condomini. “La spesa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo”. Con sentenza n. 28679 del 23.12.2011, la Cassazione ha stabilito che in caso di interventi non periodici e necessari, oltre la rinnovazione e sostituzione dell’impianto, la divisione delle spese deve essere fatta tra tutti i condomini in funzione del rispetto della sicurezza come bene primario. Quindi, questo tipo di interventi non riguarda il solo uso e godimento di un bene, ma attiene anche all’aspetto funzionale dell’ascensore e alla necessaria conservazione nella sua unità strutturale.
Alla luce di quanto poc’anzi detto, i condomini proprietari di immobili situati al piano terra, sebbene non utilizzeranno mai l’ascensore per raggiungere la propria abitazione, sono comunque tenuti a partecipare alle spese di manutenzione/sostituzione poiché potrebbero farne uso per raggiungere altre aree comuni del condominio, come ad esempio la soffitta od il sottotetto. In questo caso, la legge sostiene che l’ascensore può essere usato anche per raggiungere altre aree comuni del condominio, come ad esempio la soffitta od il sottotetto e pertanto potrebbe anche essere utilizzato da chi si trova al piano terreno. Per questo motivo, non si è del tutto esenti dal pagamento della spese di manutenzione anche se, ovviamente, tenendo conto dei sopracitati criteri di proporzionalità in base all’utilizzo, l’importo da versare sarà più basso rispetto a quello degli altri vicini di casa.
Art. 3, comma secondo, D.M. 236/89
Articolo 1118 Codice Civile
Articolo 1120 Codice Civile
Articolo 1124 Codice Civile
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