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Dimissioni senza preavviso: quando si possono dare?

Le dimissioni senza preavviso mettono in una condizione di inadempienza il lavoratore. Ma è possibile dimettersi senza dare preavviso al datore di lavoro? Vediamolo insieme.

Il lavoratore può essere licenziato o licenziarsi ovvero dimettersi. Così come per il licenziamento, anche per le dimissioni occorre rispettare una tempistica ben precisa cioè un periodo di preavviso. Solo per quelle che vengono chiamate dimissioni in tronco queste tempistiche possono anche non essere rispettate: si tratta di casi molto particolari come, ad esempio, quando il datore di lavoro ha un comportamento con il lavoratore che può portare a ledere gravemente il rapposto stesso fra datore di lavoratore e dipendente - si pensi, per esempio, al mobbing.

Dimissioni senza preavviso

In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso - che, come visto, è sempre previsto in modo chiaro e dettagliato nei contratti collettivi di lavoro nazionale in cui il dipendente risulta essere inquadrato in base al tipo di lavoro - questo cade in inadempienza contrattuale e questa, come previsto per legge, se contestata dal datore di lavoro, porta ad una sanzione economica per il dipendente stesso.

Il datore di lavoro, infatti, una volta che è informato ufficialmente della decisione di non voler rispettare i termini contrattuali da parte del dipendente, ha il diritto di chiedere un'indennità per mancato preavviso che varia di caso in caso. I casi per cui varia sono determinati dalla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore inadempiente nel periodo di preavviso non lavorato.

La trattenuta, ovvero l'indennità così calcolata, viene prelevata dal cedolino relativo all'ultimo mese di lavoro che è lo stesso in cui vengono liquidate ferie e permessi maturati ma non goduti (oltre che a tredicesima e quattordicesima).

Ovvio è che è consigliabile cercare sempre un accordo amichevole con il datore di lavoro. La situazione ideale è quella in cui il lavoratore informa il datore di lavoro della sua impossibilità nel rispettare i termini di preavviso ed insieme stilano una lettera di dimissioni con esonero dal preavviso senza la corresponsione di alcuna indennità.

Dimissioni senza preavviso: quando si possono dare

CI sono alcuni casi particolari in cui è la legge stessa a consentire al lavoratore di dimettersi senza preavviso e questo, secondo tutto ciò che abbiamo detto fino ad ora, esclude qualsiasi conseguenza economica per il dipendente stesso.

  1. Dimissioni per giusta causa: molestie sessuali da parte del datore di lavoro, mancanza del pagamento della retribuzione, mobbing sono alcune delle casistiche riconsiderate dalla giurisprudenza che rientrano nelle dimissioni per giusta causa. Sono azioni del datore tanto gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo neanche per il periodo di preavviso. In questo tipo di casistica, il dipendente ha diritto a chiedere all'azienda l'indennità sostitutiva del preavviso.
  2. Dimissioni per giusta causa nei rapporti a tempo determinato: in questo tipo di rapporto contrattuale, il dipendente può dimettersi solamente per giusta causa e non è tenuto a rispettare i tempi di preavviso che, lo ricordiamo, valgono solamente per i contratti a tempo indeterminato. In questo caso, d'altra parte, il datore di lavoro non deve corrispondere l'indennità sostitutiva se non il risarcimento del danno, ovvero, l'ammontare delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se il rapporto fosse durato fino a scadenza.
  3. Dimissioni in prova, nel periodo tutelato ed incentivate: sono casi in cui la legge permette al lavoratore di non rispettare i termini del preavviso in periodi in cui è impossibile essere licenziati ovvero il così detto periodo tutelato. Ecco alcuni casi. Il padre lavoratore che utilizza il congedo di paternità, per tutta la sua durata e fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice dall'inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino; licenziamento o dimissioni causate dal godimento di congedo parentale e/o congedo per malattia del bambino.
  4. Dimissioni per matrimonio: per le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo che intercorre dalla data di pubblicazione del matrimonio fino ad 1 anno dalla data del matrimonio stesso.

In tutti questi casi, ovvero nei casi di dimissioni presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Discorso diverso, invece, per ciò che riguarda le dimissioni presentate durante il periodo di prova e nelle dimissioni incentivate: in questo caso non è previsto nessun periodo di preavviso.

Dimissioni senza preavviso per scelta del dipendente

Se la decisione di non concedere il preavviso è presa dal dipendente, l’azienda è legittimata a trattenere un importo pari alla retribuzione che avrebbe dovuto versare nel suddetto periodo, se regolarmente lavorato.

Generalmente tale trattenuta viene applicata nel cedolino inerente all’ultimo mese lavorativo, ovvero lo stesso nel quale vengono liquidati anche eventuali permessi maturati e non goduti, le ferie, la tredicesima e la quattordicesima.

Ciò avviene in quanto, non rispettando il preavviso previsto nel contratto, il lavoratore non permette all’azienda di trovare un sostituto o di organizzare per tempo l’attività produttiva.

Ad ogni modo, in alcune situazioni l’azienda non potrebbe avere bisogno di tale periodo, quindi può accettare la volontà del dipendente senza effettuare trattenute in busta paga.

In genere la decisione viene comunicata al lavoratore in forma scritta.

Va sottolineato, comunque, che la mancanza di preavviso non fa venire meno l’obbligo di presentare le dimissioni online, in via telematica. Utilizzare altre forme, infatti, potrebbe rendere la procedure inefficace.

Perciò l’interessato deve accedere al portale Cliclavoro, attraverso un PIN o SPID o chiedere l’assistenza a intermediari abilitati, ad esempio patronati, sindacati, consulenti del lavoro.

Dimissioni senza preavviso per scelta dell’azienda

L’azienda, può scegliere di rifiutare il periodo di preavviso. In tale ipotesi possono verificarsi due diverse situazioni:

  • se il lavoratore non accetta, ha il diritto di ricevere la retribuzione per tutto il periodo nel quale presta il proprio lavoro
  • se il lavoratore accetta, ha il diritto di ricevere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione prevista in caso di lavoro.

Fonti normative

  • Dlgs. n. 151/2015
DIRITTO DEL LAVORO DIMISSIONI SENZA PREAVVISO DIMISSIONI IN TRONCO LICENZIAMENTO INDENNITÀ SOSTITUTIVA DIMISSIONI PREAVVISO DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA DIMISSIONI PER MATRIMONIO DIMISSIONI PERIODO DI PROVA
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