La lettera di dimissioni deve essere compilata e spedita in modo telematico per informare l’azienda della volontà di interrompere il rapporto lavorativo. Se si tratta di dimissioni per giusta causa, quindi provocate da comportamenti scorretti da parte del datore di lavoro, è prevista la Naspi.
In un periodo in cui la ricerca del lavoro è diventata particolarmente difficile, e quasi un miraggio per molte persone, potrebbe sembrare fuori luogo parlare delle modalità necessarie per porre fine a un rapporto lavorativo, ma non è così.
Oggi il cosiddetto “posto fisso” per tutta la vita non è più una garanzia, e spesso le persone tendono a non accontentarsi di ciò che hanno per cercare una posizione migliore, in grado di garantire un tenore di vita più soddisfacente, e perchè no maggiori possibilità di fare carriera.
Succede che per la necessità di avere delle entrate mensili, a volte, si accettino lavori non particolarmente soddisfacenti dal punto di vista economico e personale, in attesa di avere altre opportunità.
Bisogna però sottolineare che un contratto di lavoro presume particolare diritti ma anche obblighi, soprattutto nel caso esso venga chiuso prima della naturale scadenza. In questo caso se la volontà di rompere gli accordi è dell’azienda si parla di licenziamento, se invece il desiderio è del dipendente di parla di dimissioni.
In entrambi i casi ci sono specifiche regole da rispettare, di seguito analizzeremo i procedimenti necessari per scrivere e consegnare la lettera di dimissioni.
Le dimissioni volontarie rappresentano la decisione del dipendente di recedere dal rapporto di lavoro, vengono infatti indicate anche con il termine “atto recettizio”.
Le motivazioni possono essere di vario tipo, ad esempio il lavoratore può avere trovato delle opportunità migliori in un altra realtà aziendale, può decidere di trasferirsi in un’altra città, anche all’estero, oppure vuole dedicare la maggior parte del proprio tempo alla cura della famiglia. In ogni caso, il soggetto non è tenuto a dare spiegazioni in merito. Dimettersi è un diritto, ma farlo nel modo corretto è un dovere, quindi è importante conoscere la procedura da seguire in merito.
Innanzitutto va detto che, dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere trasmesse in modo telematico, perciò non è più sufficiente scrivere la lettera di dimissioni e consegnarla in busta chiusa sulla scrivania del responsabile.
Tale obbligo è stato istituito per garantire una maggiore trasparenza e tutelare il lavoratore da possibili forzature e costrizioni. In particolare si tratta di una modalità messa in atto per evitare le cosiddette dimissioni in bianco, cioè delle lettere fatte firmare dal lavoratore nel momento dell’assunzione, senza indicare la data, per essere usato a piacimento dal datore di lavoro.
Ora la procedura avviene solo telematicamente, tramite il sito del Ministero del Lavoro, in modo:
La procedura diretta può essere intrapresa in modo autonomo dall’interessato accedendo al sito web attraverso il Pin rilasciato dall’Inps o tramite Spid, il sistema pubblico di identità digitale.
Una volta all’interno del portale, il lavoratore deve compilare un modulo apposito e poi provvedere all’invio.
La procedura assistita, invece, viene effettuata da un intermediario quale l’Ispettorato territoriale del lavoro, i consulenti del lavoro, i patronati, le organizzazioni sindacali e in generale tutti gli enti individuati dalla normativa di riferimento. Questi dopo avere verificato che la reale volontà di dimettersi da parte del dipendente, provvedono a perfezionare la pratica a suo nome.
In ogni caso, entro 7 giorni dall’invio, l’interessato può cambiare idea, revocando la richiesta.
Bisogna tenere presente che, a seguito delle dimissioni volontarie il lavoratore non ha diritto a ricevere la disoccupazione, Naspi, visto che si tratta di una decisione che ha preso di sua iniziativa.
In alcune situazioni una persona decide di interrompere un rapporto lavorativo in quanto sono avvenuti dei comportamenti non corretti da parte dell’azienda. Si tratta delle dimissioni per giusta causa, disciplinate dall’art. 2119 del codice civile, come segue:
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Le motivazioni che possono spingere tale scelta sono:
In tutte le casistiche sopra riportate in dipendente può dimettersi per giusta causa senza nessun obbligo di rispettare il periodo di preavviso stabilito dal contratto. Inoltre, essendo una decisione presa per tutelare i propri interessi e la propria integrità morale, il soggetto ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione.
In ogni caso deve essere seguita la stessa procedura telematica per scrivere la lettera di dimissioni e trasmetterla all’azienda.
Per rompere il legame contrattuale con un’azienda ed essere liberi di voltare pagina è necessario scrivere e inviare la lettera di dimissioni.
Un rapporto lavorativo, infatti, è un patto sottoscritto tra due parti che prevede determinati adempimenti da assolvere nel caso in cui una di esse decida di scioglierlo prima del termine stabilito, secondo le regole del Ccnl e del Codice Civile.
Come imposto dal Jobs Act la lettera di dimissioni deve essere inviata in modalità telematica, attraverso il sito web del Ministero del Lavoro. Per fare ciò è possibile accedere al portale con il PIN inviato dall’Inps, oppure con Spid, il sistema pubblico di identità digitale.
Il soggetto può anche rivolgersi a un intermediario, quale un Caf o un patronato per ricevere assistenza in merito.
I ogni caso possono continuare ad utilizzare la modalità cartacea le seguenti categorie:
Ci sono comunque delle informazioni obbligatorie da indicare, tra le quali:
La maggior parte dei contratti nazionali prevedono il rispetto di un periodo di preavviso per porre fine al rapporto di lavoro. E’ quindi necessario un lasso di tempo tra la data in cui viene comunicato per via telematica la decisione di interrompere il contratto e l’ultimo giorno effettivo di lavoro. La durata varia in base al ruolo professionale e al Ccnl.
Se il lavoratore non rispetta il preavviso può essere decurtato dello stipendio inerente agli ultimi giorni lavorativi.
Nel caso di dimissioni per giusta causa, però, il dipendente può interrompere immediatamente i rapporti, anche senza un preavviso.
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