Cerchi un avvocato esperto in
Commerciale e Societario
Guide diritto commerciale e societario

Diritto di opzione: cos’è e come funziona?

Il diritto di opzione è una sorta di prelazione, quindi prevede la possibilità di essere scelti per primi durante un aumento di capitale. Vediamo come funziona

Se l’aumento di capitale consiste nell’emissione di nuove azioni, qualcuno dovrà pur acquistarle. In occasioni del genere il diritto di opzione permette agli azionisti la prelazione per la sottoscrizione di tali nuove azioni. In altre parole chi gode di questo privilegio può comprare nuove azioni prima degli altri.

Cos’è il diritto di opzione

Iniziamo con il precisare che il diritto di opzione è quel diritto che hanno i soci ad essere preferiti a terzi nella sottoscrizione di un aumento di capitale sociale a pagamento.

Come anticipato in sede di apertura del presente approfondimento, nel nostro codice civile il diritto di opzione dei soci è disciplinato all’art. 2441 (rubricato, appunto, “Diritto di opzione”), nel quale viene sancito che

Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

Stando al nostro codice, dunque, l’oggetto del diritto di opzione è costituito dalle azioni di nuova emissione e dalle obbligazioni convertibili in azioni, emesse dalla società. Il diritto di opzione è ricondotto ad ogni azionista sulla base del numero di azioni che egli possiede, creando così un principio di proporzionalità nell’esercizio di tale diritto.

Come si esercita il diritto di opzione

Passando alle fasi più concrete dell’esercizio del diritto di opzione, è lo stesso art. 2441 c.c. a disciplinarne gli accadimenti, ricordando al comma 2 che

L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l’esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell’offerta.

Pertanto, la società ha l’obbligo di concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto che non sia inferiore a 15 giorni, con decorrenza dal momento in cui l’offerta di opzione viene iscritta nel Registro delle imprese. Viene comunque fatta salva la possibilità che al termine si possa rinunciare, in caso di accordo unanime di tutti i soci.

Cosa succede alle azioni non optate

Come intuibile, non tutti i soci potrebbero avere l’interesse o la disponibilità a esercitare il proprio diritto di opzione. Nel caso in cui rimangano delle azioni non optate, gli amministratori dovranno collocarle secondo quanto previsto dalla legge, in un ordine procedurale che privilegia i soci che hanno esercitato il diritto di opzione o il pubblico indistinto sul mercato regolamentato.

Pertanto, se la società non è quotata sul mercato regolamentato, i primi soggetti a cui dovranno essere offerte le azioni non optate saranno proprio i soci che hanno esercitato il diritto di opzione, e che pertanto godranno del diritto di prelazione sulle società inoptate, a patto che il socio ne faccia richiesta nel momento in cui esercita il suo diritto di opzione.

Se invece la società è quotata sul mercato regolamentato, gli amministratori dovranno offrire i diritti di opzione residui sul mercato stesso (quello di Borsa italiana): il ricavato derivante da tale attività andrà a far parte del patrimonio sociale.

Se infine i soci che hanno esercitato il diritto di opzione non acquistano le azioni inoptate (per le società non quotate), o i diritti di opzione rimangono invenduti sul mercato regolamentato (per le società quotate), le azioni di nuova emissione potranno essere collocate liberamente, senza alcuna restrizione, dagli amministratori.

Limiti al diritto di opzione

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

Da quanto sopra ne deriva che sussistono alcune ipotesi utili per poter limitare o escludere il diritto di opzione:

  • se le azioni di nuova emissione devono essere liberate con conferimenti in natura;
  • nella misura del 10% per le società quotate, se il prezzo di emissione è corrispondente al valore di mercato delle azioni;
  • nell’interesse della società.

In tutti i casi, è necessario che le nuove azioni siano emesse con un sovrapprezzo, che sia utile per poter ridurre il pregiudizio patrimoniale subito dagli azionisti attuali, che non potranno esercitare (o potranno farlo solo in parte) il diritto di opzione.

Chiarisce tutto ciò il successivo comma dell’art. 2441 c.c., ove si precisa che

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. 

La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

 Il parere del collegio sindacale e, nell’ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell’esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall’articolo 2343 ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione.

 La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell’andamento delle quotazioni nell’ultimo semestre.

DIRITTO SOCIETARIO DIRITTO DI OPZIONE DIRITTO DI PRELAZIONE
Condividi l'articolo:
CERCHI UN AVVOCATO ESPERTO IN COMMERCIALE E SOCIETARIO?
Ho preso visione dell’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei dati.*

Quanto costa il servizio?
Il costo della consulenza legale, qualora decidessi di proseguire, lo concorderai direttamente con l'avvocato con cui ti metteremo in contatto.