L’indennizzo diretto in caso di sinistro stradale è stato introdotto dal Decreto Bersani nel 2006, e prevede la possibilità di ottenere subito il risarcimento dalla propria assicurazione. Vediamo in quali casi si può richiedere.
Quando si parla di risarcimento danni inerenti a incidenti stradali, ci si riferisce al funzionamento del mondo delle assicurazioni auto. Nella maggior parte dei casi la gestione dei sinistri stradali rientranti nella Rca, ovvero la Responsabilità Civile Auto, prevede due opzioni: indennizzo diretto o indiretto.
In ogni caso la richiesta deve essere presentata direttamente alla propria compagnia assicurativa, se ha aderito alla Convenzione tra assicurazioni per il risarcimento diretto (Card). Esistono, comunque, specifici casi di applicabilità, come vedremo nelle prossime righe.
Dal 1° febbraio 2007 è stata introdotta una nuova procedura liquidativa per i danni subiti a seguito di sinistri stradali, come previsto dal D.L. n. 224 del 4 luglio 2006, conosciuto come Decreto Bersani.
La procedura di indennizzo diretto ha l’obiettivo di velocizzare l’iter per ottenere la liquidazione, quindi è stata introdotta a vantaggio del danneggiato. Perciò in particolari situazioni, che vedremo a breve, è possibile chiedere il rimborso direttamente alla compagnia assicurativa e non al responsabile dell’incidente.
In pratica accade che, la propria assicurazione provvede ad anticipare l’indennizzo per conto della controparte, per poi chiedere alla compagnia assicurativa di quest’ultimo un conguaglio secondo quanto previsto dal cosiddetto CARD (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto).
Si tratta, ad ogni modo, di una procedura facoltativa, che può scegliere il danneggiato.
Gli obiettivi dell’indennizzo diretto sono:
Prima di tale possibilità, l’interessato doveva contattare la compagnia assicurativa della controparte per ottenere il risarcimento, se non veniva compilato il Cid, cioè il modulo per la constatazione amichevole.
In seguito alla richiesta, iniziava l’iter per la perizia e l’individuazione di alcuni testimoni, prima di arrivare al risarcimento.
L’indennizzo diretto consente di saltare tali passaggi, semplificando la procedura e velocizzando i tempi.
Sebbene la scelta sia facoltativa, solitamente le compagnie considerano la procedura di indennizzo diretto “obbligatoria” nella fase stragiudiziale, e facoltativa nel momento in cui si apre un contenzioso.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che esiste la possibilità di ottenere un risarcimento diretto, vediamo ora in quali casi è effettivamente possibile.
È possibile usufruire di tale opzione se:
L’indennizzo diretto non si applica quando:
In tutti i suddetti casi di deve applicare la procedura ordinaria.
La richiesta di risarcimento diretto deve contenere:
Nell’ipotesi di lesioni personali la richiesta deve, altresì, riportare:
Il danneggiato deve, anche, rilasciare una dichiarazione nella quale attesta di non avere diritto a prestazioni gestite da assicurazioni sociali obbligatorie (Inail) o nella quale specifica di quali prestazioni può beneficiare e produrre l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
In caso di incidente mortale occorre allegare uno stato di famiglia della vittima.
La richiesta di risarcimento diretto deve essere inviata alla propria compagnia assicuratrice con lettera raccomandata a/r o a mezzo Pec. E’ necessario inviare una copia della richiesta, per conoscenza, anche alla compagnia di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro.
Una volta ricevuta la richiesta di indennizzo diretto la compagnia assicurativa apre il sinistro, dandone comunicazione al danneggiato con l’indicazione del numero dello stesso, dell’ufficio incaricato della trattazione, dei recapiti telefonici e degli orari nei quali può contattare il liquidatore.
La compagnia deve rispettare determinati termini per dare riscontro alla richiesta, formulando la propria offerta di risarcimento ovvero comunicando i motivi per i quali non intende provvedervi.
Più precisamente il termine è:
Tali termini rimangono sospesi se il danneggiato rifiuta di sottoporsi a visita medico-legale oppure non mette il proprio veicolo a disposizione del perito. Allo stesso modo i termini per l’offerta rimangono sospesi se la documentazione fornita dal danneggiato è incompleta e questi non provvede ad integrarla nonostante la compagnia assicurativa ne abbia fatto richiesta entro 30 giorni dall’invio. Detti termini inizieranno a decorrere nuovamente quando saranno disponibili tutti i documenti necessari.
Terminata l’istruttoria la compagnia di assicurazione formula la propria offerta di liquidazione al danneggiato oppure comunica i motivi per i quali non intende formulare alcuna offerta.
Il procedimento di negoziazione assistita è obbligatoria per le azioni riguardanti il risarcimento danni da circolazione stradale. Il danneggiato deve invitare la controparte a tentare la conciliazione sottoscrivendo una convenzione con la quale le parti stesse concordano nel cooperare in buona fede e lealtà per risolvere la controversia facendosi assistere ciascuna dal proprio legale di fiducia.
La parte che riceve l’invito ha tempo 30 giorni per dare una risposta. Se in questo termine non fornisce un riscontro oppure offre una risposta negativa, la controparte può ricorrere all’autorità giudiziaria.
Se, invece, accoglie l’invito e si accorda con la controparte, i legali redigono la convenzione. Viceversa, se l’accordo non è raggiunto, gli avvocati redigono la dichiarazione di mancato accordo. Anche in tal caso, è possibile rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.
In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini di sessanta-novanta giorni previsti dal Cod. Ass.ni, il danneggiato può proporre azione diretta nei confronti della propria compagnia.
Dottrina e giurisprudenza di merito si sono interrogati sulla necessità di citare in giudizio anche il responsabile del sinistro in qualità di litisconsorte necessario.
Secondo un primo risalente orientamento, che tutt'ora risulta quello prevalente e incontrastato, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 149 Cod. Ass.ni imporrebbe di ritenere che nel giudizio risarcitorio intrapreso nei confronti della propria assicurazione debba essere citato anche il responsabile del danno, proprietario del veicolo danneggiante, atteso che la pronuncia di condanna al risarcimento del danno postulerebbe la previa declaratoria della responsabilità nella causazione dell’evento dannoso.
Diversamente opinando si realizzerebbe una grave lesione del diritto costituzionalmente garantito di difesa e del contraddittorio processuale, sia per il presunto responsabile - che non potrebbe difendersi adeguatamente - sia da quello del danneggiato -che non potrebbe deferire l’interrogatorio formale.
Per un secondo orientamento, minatorio e ormai abbandonato, per lungo tempo invalso nella giurisprudenza di merito, l’art. 149 Cod. Ass.ni non richiederebbe affatto la partecipazione in giudizio del danneggiante in qualità di litisconsorte necessario.
A sostegno di tale soluzione si adduce il tenore letterale dello stesso art. 149 Cod. Ass.ni, a mente del quale è prevista l’“azione diretta nei soli confronti della propria impresa di Assicurazione”.
Inoltre, è stato sostenuto che l’azione diretta ex art. 149 Cod. Ass.ni troverebbe il suo fondamento nel rapporto contrattuale che lega il danneggiato alla sua compagnia assicurativa, obbligata ex lege al risarcimento, e non nella responsabilità del danneggiante strictu sensu intesa.
D.L. n. 132/2014
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