I lavori socialmente utili, detti anche di pubblica utilità, vengono adottati come sanzione penale sostitutiva in svariati ambiti di applicazione, ma soprattutto per quanto riguarda alcune violazioni al Codice della strada, come vedremo.
Ne sentiamo parlare spesso, ma non sempre sappiamo esattamente in quali circostanze si possono applicare. In pratica si sceglie di destinare il tempo per svolgere lavori utili per la collettività invece di pagare una sanzione pecuniaria per avere commesso un reato di lieve entità.
Recentemente è stata ampliata tale possibilità anche per la guida in stato di ebbrezza come vedremo nelle prossime righe.
Il lavoro di pubblica utilità (LPU) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione. Il LPU consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.
La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.
L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall’art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.
Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del giudice di pace, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato i lavori socialmente utili come una modalità di riparazione del danno collegata all’esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.
Attualmente trova applicazione anche:
L'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) può essere incaricato dal giudice di verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.
Nei casi di sospensione del procedimento, l'UEPE ha il compito specifico di definire con l’imputato la modalità di svolgimento dell’attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle esigenze personali e familiari, raccordandosi con l’ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Tale prestazione diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l’esecuzione della prova,
Nel corso dell’esecuzione, l’UEPE cura l’attuazione del programma svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall’art. 72 della legge 354/1975, informa il giudice sull’adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.
Anche a seguito alle recenti riforme del Codice della Strada, crescono in tutta Italia le convenzioni tra tribunali, enti locali e associazioni per la sostituzione della pena per guida in stato di ebbrezza con lavori socialmente utili. Questa possibilità è stata introdotta nel 2010 con la norma dell’articolo 186 comma 9-bis del Codice della Strada. La norma prevede la possibilità di sostituire una pena detentiva e pecuniaria, con lo svolgimento di una prestazione lavorativa al servizio della comunità.
l lavori socialmente utili per Guida in Stato di Ebbrezza sono stati individuati dalla giurisprudenza come l’iter preferenziale e processualmente favorito anche in considerazione della circostanza che fornisce al reo la possibilità di estinguere il reato. In mancanza di opposizione del reo, l’applicazione di questa misura sostitutiva deve essere considerata la sanzione preferenziale da applicarsi in suddetta fattispecie anche nel caso dell’emissione di un decreto penale di condanna. Così è anche chiarito nell’articolo 186 comma 9-bis del Codice della Strada che, testualmente, stabilisce:
Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.
Il comma 9-bis dell’articolo 186 del Codice della Strada esclude la possibilità di svolgere questo tipo di attività in tutti quei casi in cui il conducente abbia causato un incidente. Il comma 9-bis infatti chiarifica come l’applicazione dei lavori socialmente utili sia esclusa in tutte le circostanze previste dal comma 2-bis, e cioè proprio quando il conducente alla guida in stato di ebbrezza abbia causato un incidente.
La Corte Costituzionale, con sentenza datata 5 luglio 2013, numero 179 (qui nel dettaglio) ha ritenuto illegittimo il vincolo imposto al giudice nell’individuazione del luogo in cui il reo debba svolgere suddetti lavori per la comunità, nel territorio in cui il condannato risieda. In base a questa pronuncia additiva della Corte, il condannato per Guida in stato di Ebbrezza che chieda l’applicazione della pena sostitutiva consistente nello svolgimento di suddetta attività, potrà svolgere la stessa anche al di fuori della Provincia e del Comune in cui risieda.
Ad avviso della Corte infatti, un vincolo territoriale di questo tipo è del tutto irragionevole e deve considerarsi costituzionalmente illegittimo. Il giudice potrà dunque oggi individuare il luogo in cui queste prestazioni potranno essere svolte concordemente al condannato. Il luogo scelto non dovrà contrastare con le esigenze di lavoro, di studio e di salute del condannato. Grazie a questa sentenza additiva è oggi possibile, dunque, che tali prestazioni possano essere svolte anche al di fuori del Comune e della Provincia di residenza o domicilio.
Ai fini della presente norma si considera lavoro socialmente utile un’attività di massimo due ore giornaliere e sei settimanali. È tuttavia salva la richiesta in aumento del condannato. Tale attività deve essere svolta per un arco temporale che vada da minimo di 10 giorni fino ad un massimo di 6 mesi. Per quanto attiene ai criteri di conversione, il calcolo è molto semplice.
Ad ogni giornata di lavoro corrispondono 250 euro di pena pecuniaria oppure (dunque non cumulativamente) una giornata di pena detentiva. Nel caso ad esempio l’imputato sia condannato a 1000 euro di ammenda e 10 giorni di arresto, potrà richiedere lo svolgimento di 14 giorni di lavori socialmente utili sostitutivi della pena.
Il tasso di conversione della pena pecuniaria in prestazioni al servizio della collettività è evidentemente molto favorevole. Si deve tenere conto, tuttavia, che tale agevolazione può essere disposta soltanto per una condanna. All’esito delle prestazioni di tali lavori, il giudice dispone la riduzione della metà del periodo di sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa accessoria di tale reato.
Il legislatore ha indicato anche il destinatario di tali lavori. Questi possono essere ad esempio gli enti che operano nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale e i centri per la lotta alle dipendenza, alcol, droga e gioco d’azzardo. In ogni Tribunale è possibile informarsi su quali siano gli enti presso i quali è possibile per il condannato svolgere l'attività sostitutiva della pena detentiva irrogata e convertita in pena pecuniaria.
Optare per la sostituzione della pena con i lavori socialmente utili è davvero più semplice di quanto si possa pensare. È dunque sufficiente recarsi presso il tribunale competente per il reato commesso e fare richiesta dell’elenco degli enti convenzionati.
Sono diverse le province e i comuni che hanno predisposto progetti riservati all’inserimento dei lavoratori al servizio della società. Nel corso dell’ultimo anno, sono stati anche indicati alcuni dati statistici. Nelle sole province di Chieti e Lanciano, ad esempio, sono state accolte oltre 120 richieste, per 8.966 ore di lavoro. Più di 100 richieste anche in provincia di Lucca. Ultima in ordine di tempo anche la convenzione del Comune di Milano: per il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore al valore di 0,8 si potrà richiedere la sostituzione con lavori presso lo Stato, Regioni, Province e Comuni, oltre che presso Onlus, organizzazioni di assistenza sociale e associazioni di volontariato.
Gli enti variano di tribunale in tribunale. È spesso possibile concordare con l’ente convenzionato gli orari e le giornate in cui espletare i progetti in questione.
Quali sono le aree di riferimento dove svolgere i lavori socialmente utili? Una panoramica completa si trova nel testo di Legge 196/1997, dove all’articolo 22 si delega al Governo, previa intesa con le Regioni, l'individuazione dei prevalenti settori ai quali rivolgere i progetti in questione con particolare riguardo:
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