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Libertà personale: come viene tutelata in Italia?

Come si tutela la libertà personale in Italia e che cosa afferma l'art. 13 della Costituzione?

Per meglio comprendere qual è il significato di libertà personale e per capire come in Italia questa è tutelata, bisogna fare riferimento, ovviamente, all'art. 13 della Costituzione che definisce il significato di libertà personale. Sull'art. 13 è costruito tutto l'impianto di tutela della libertà personale nel nostro Paese.

Vediamo, dunque, cosa dice l'art. 13 della Costituzione.

​La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altrarestrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quaratntotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone e comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Libertà personale: la natura giuridica ed il fondamento costituzionale

Cominciamo con l'affermare che, senza ombra di dubbio, la libertà personale è uno se non il più importante dei diritti inviolabili della persona. E', anche, la principale libertà negativa che viene riconosciuta a tutti i cittadini ed agli stranieri e apolidi poiché presenta un carattere così detto universale ed è strettamente riferita all'essere umano in quanto tale. La libertà personale, per questi motivi, è fortemente tutelata perché si riferisce alla propria persona e questo a presciendere da nazionalità, sesso, razza ed ogni altro elemento discriminatorio.

Secondo la Costituzione, dunque, la libertà personale è il diritto di ogni singolo a non subire nessun tipo di coercizione o impedimento, arresto o restrizione fisica che possano impedire o limitare i movimenti di una persona o le sue azioni. Sancisce, in pratica, l'inviolabilità della singola persona (habeas corpus) ed in particolare l'inviolabilità della singola persona tutelando questa da potenziali abusi delle pubbliche autorità.

Facendo poi riferimento all'universalità del diritto della libertà personale, bisogna per forza citare alcune norme internazionali e sovranazionali che hanno segnato la linea di conduzione di tutti i comportamenti che devono essere tenuti nei confronti dei singoli essere umani nell'arco della storia dell'uomo.

  • ​La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1998 ed in particolare l'articolo 3 della stessa dichiarazione;
  • Il Patto Internazionale dei diritti civili, del 1966, ed in particolare bisogna fare riferimento all'articolo 9 del patto;
  • La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU) con particolare riferimento all'articolo 3 e all'articolo 5;
  • La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea con particolare interesse verso gli articoli 6 TUE e 6.

La libertà della persona, dunque, costituisce la condizione essenziale e prima, affinché il singolo individuo possa godere della sua autonomia ed indipendenza. Condizioni necessarie perogni altro diritto di libertà. La libertà personale, dunque, è un presupposto sia logico che morale che giuridico.

Il fondamento costituzionale della libertà personale, inoltre, va inteso sia in senso fisico che morale e deve tener conto:

  1. ​dell'art. 23 della Costituzione secondo il quale nessuna prestazione personale o di carattere patrimoniale può essere imposta se non in base a quelle che sono le disposizioni previste dalla legge.
  2. dell'articolo 13 della Costituzione che stabilisce, nel primo comma, che la libertà personale è inviolabile.

La tutela della libertà personale

A tutela della libertà personale interviene sempre l'articolo 13 della Costituzione, che dopo aver affermato l'inviolabilità della persona e della sua libertà afferma:

Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

Ed in questa disposizione possiamo riconoscere ben tre granzie fondamentali che servono a meglio comprendere la tutela che si ha della propria libertà personale.

  • ​la riserva di legge assoluta ovvero l'attribuzione in via esclusiva a quello che è il potere legislativo per poter decidere, solamente esso stesso, e disciplinare la materia relativa ai casi ed alle modalità con le quali si può in modo assolutamente legittimo, la libertà personale di un individuo. Questo potere dato in modo esclusivo al legislatore ha il fine di vietare qualsiasi intervento, in materia di restrizione della libertà personale, della potestà normativa secondaria - che è invece riservata al potere esecutivo. In questo caso, dunque, solamente il Parlamento è abilitato, attraverso la legge, a regolare tale materia.

Le misure restrittive alla libertà personale che è autorizzato ad adottare il legislatore ordinario, devono essere esercitate tenendo presenti alcuni limiti di contenuto:

  • ​il principio di tassatività o determinatezza: secondo questo limite di contenuto, le norme penali devono essere formulate in modo che siano chiare e determinate. Lo scopo è dunque obbligare il legislatore ad individuare con precisione il fatto che costituisce il reato ed evitare, dunque, che il giudice possa stabilire in modo arbitrario quelli che sono i comportamenti ed i fatti che hanno costituito il reato stesso. E' questa, dunque, una delle garanzie fondamentali alla libertà personale secondo il quale, dunque, l'imputato può difendersi solamente se il reato dicui è accusato è chiaro.
  • il principio di colpevolezza: in base a questo principio, solamente nel caso in cui si riscontri una condotta colpevole può essere comminata una sanzione. La condotta, dunque, deve essere dolosa o colposa. Nel primo caso l'evento è stato voluto dal soggetto mentre nel secondo, la condotta non è frutto di azioni volute ma è il frutto di negligenza, imprudenza o imperizia.
  • il principio della personalità della responsabilità penale: in base a questo principio nessuno può essere considerato penalmente responsabile per atti commessi da terzi. In campo penale, infatti, ogni individuo è responsabile solamente dei fatti da lui commessi ed a lui riferibili.
  • il principio di offensività e lesività del reato. In questo principio, dunque, la semplice disobbedienza che porti ad una lesione di un bene o di un interesse non può costituire, da solo, una condotta criminosa.

L'obbligo della motivazione

Fra i principi fondamentali per la tutela della libertà personale c'è senza dubbio l'obbligo della motivazione che deve necessariamente accompagnare qualsiasi provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale.

Quest'obbligo è un'importante e fondamentale tutela della libertà personale poiché impone al giudice di indicare in modo espresso ed inequivocabile i fatti, i motivi e l'iter logico che ha giustificato l'adozione del provvedimento restrittivo e che serve a dimostrare che ha rispettato la legge applicandoli.

In questo caso, dunque, la motivazione è una modalità di controllo della legittimità del provvedimento reso: la conoscenza dei motivi della decisione consentono, infatti, di impugnare la decisione presa. L'articolo 13 della Costituzione, inoltre, deve sempre essere coordinato all'articolo 111 della stessa Costituzione che prevede che contro le sentenze ed i provvedimenti riferiti alla libertà personale che sono pronunciati da organi giuridici speciali o ordinari, è sempre ammesso il ricordo presso la Cassazione.

Fonti normative

  • ​Articolo 13 della Costituzione
  • Articolo 111 della Costituzione
  • Articolo 23 della Costituzione
  • Il Patto Internazionale dei diritti civili, del 1966, articolo 9
  • La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), articolo 3 e articolo 5;
  • La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, articoli 6 TUE e 6.

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