Il codice di procedura penale, agli artt. 392 e ss., fornisce una regolamentazione dell’istituto dell’incidente probatorio che potrebbe definirsi come anticipazione della fase di assunzione della prova.
Di regola, infatti, la prova si forma in sede dibattimentale nel corso della quale è garantito il contraddittorio tra le parti nella sua più ampia manifestazione.
Tuttavia, talvolta, lo svolgimento del dibattimento può verificarsi a distanza di molto tempo dal fatto di reato contestato e, pertanto, si rende necessaria l’assunzione della prova in fase di indagini preliminari, anticipandone la regolare assunzione ma garantendo il diritto di difesa dell’indagato che risulterebbe compromesso dalle lungaggini processuali.
L’istituto in questione, già previsto dalla Legge delega n. 81/1987 quando la formazione della prova non fosse “rinviabile al dibattimento”, consiste in un’udienza che si svolge in camera di consiglio e quindi senza la partecipazione del pubblico, nella quale, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, si assumono le prove nelle medesime forme prescritte per il dibattimento.
L’incidente probatorio può essere richiesto al ricorrere delle differenti ipotesi previste dal codice di rito. In particolare, potrà procedersi all’assunzione della prova con incidente probatorio in due casi: quando ricorrano i casi tassativi di non rinviabilità regolamentati dall’art. 392 c.p.p. e quando ne facciano richiesta le parti (Pubblico Ministero o indagato), non necessitando i requisiti della non rinviabilità e dell’urgenza.
Nella prima ipotesi si annoverano tre casi:
Nella seconda ipotesi, il presupposto dell’incidente probatorio è che ne abbiano fatto richiesta il Pubblico Ministero o l’indagato, occorrendo semplicemente il requisito della “pertinenza e rilevanza” della prova. In tal caso i mezzi di prova saranno:
La richiesta di incidente probatorio può essere avanzata sia dalla Pubblica Accusa sia dall’indagato o dal suo difensore; è invece preclusa alla persona offesa la possibilità di richiedere incidente probatorio (potrà, semmai, sollecitare il pubblico ministero all’avanzamento della istanza, avendo questi l’obbligo di pronunciare decreto motivato se non la accoglie).
Nell’istanza vanno precisati taluni elementi compiutamente indicati dall’art. 393 c.p.p. “a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l’oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova; c) le circostanze che, a norma dell’art. 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento”.
Il Pubblico Ministero avrà altresì l’onere di fornire ulteriori indicazioni circa “i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b), la persona offesa e il suo difensore”.
La richiesta di incidente probatorio dev’essere presentata entro la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini, nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari e notificata alla controparte che avrà il diritto di controdedurre – entro il termine di due giorni dalla notificazione – sull’ammissibilità e la fondatezza della richiesta.
A seguito dell’eventuale contraddittorio scritto, il Giudice per le Indagini Preliminari deciderà sull’istanza con ordinanza non impugnabile. In caso di accoglimento, fisserà la data dell’udienza, indicando l’oggetto della prova e le persone che ne siano interessate e dando loro avviso della data d’udienza; nel caso di rigetto, l’ordinanza sarà comunicata al pubblico ministero e alle persone interessate (si tratterà, in quel caso, di provvedimento non impugnabile).
La Pubblica Accusa ha – altresì – il potere di chiedere il differimento dell’incidente probatorio quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più degli atti di indagine preliminare; viceversa, il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.
Il codice impone al Pubblico Ministero di depositare prima dell’udienza i verbali delle dichiarazioni che la persona da esaminare abbia rilasciato in precedenza innanzi a lui ed alla Polizia Giudiziaria. A tal fine il Giudice fa notificare all’indagato, alla persona offesa e ai difensori l’avviso del giorno in cui si procederà all’incidente probatorio “con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza” potranno “prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare”.
All’udienza per l’incidente probatorio dovranno necessariamente partecipare il Pubblico Ministero e il difensore dell’indagato; il difensore della persona offesa, invece, avrà il diritto, ma non l’obbligo di partecipare: in tale sede potrà chiedere al giudice di rivolgere domande al dichiarante, ma non potrà porle direttamente.
In dibattimento, non potranno essere utilizzate nei confronti dell’imputato le prove assunte durante l’incidente probatorio senza la partecipazione del suo difensore e, dunque, senza la garanzia del contraddittorio. Inoltre, l’estensione dell’oggetto della prova a fatti riguardanti indagati differenti da quelli “i cui difensori partecipano all’incidente” è vietata e, altrettanto vietata, è la verbalizzazione delle dichiarazioni aventi tale oggetto.
A tali divieti si può derogare soltanto se si provveda ad integrare il contraddittorio in favore delle nuove persone interessate, cioè di soggetti che risultino già raggiunti da indizi in relazione al fatto di reato per cui si procede. L’integrazione non è, però, disposta quando il rinvio dell’udienza “pregiudica l’assunzione della prova”.
Artt. da 392 a 398; Art. 401; Art. 403 c.p.p.
Avv. Marina Di Dio
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