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Procedura di mediazione: le varie fasi

La procedura di mediazione civile è piuttosto semplice, e rappresenta un’opportunità per risolvere i conflitti senza dover intraprendere una lunga e costosa causa in Tribunale. Per alcune specifiche materie si tratta di un procedimento obbligatorio.

In Italia la durata dei processi è davvero molto lunga. Molto spesso sono necessari anni prima di arrivare a una sentenza, senza contare il fatto che esistono tre gradi di giudizio, perciò l’inter potrebbe protrarsi in avanti davvero per molto tempo.

La conseguenza è un intasamento della macchina della giustizia, che non riesce a far fronte alle tante richieste. In alcuni casi accade che determinati illeciti cadano in prescrizione proprio per la mancanza di tempo.Ovviamente si tratta di una situazione inaccettabile, che potrebbe portare a una mancanza di fiducia dei cittadini nei confronti del sistema giudiziario italiano.

Per ovviare a tale problema è stato introdotta nel 2010 la procedura di mediazione obbligatoria, per alcune determinate materia, in modo da arrivare alla soluzione stragiudiziale di alcune liti, meno gravi.

Cos’è la mediazione civile?

La procedura di mediazione è stata introdotta con il Decreto Legislativo 28/2010 per potere risolvere in modo più rapido e difficile le questioni meno gravi, per le quali non è necessario intraprendere una causa civile.

Si tratta, in altre, parole di una modalità stragiudiziale per risolvere dei conflitti, grazie alla figura del mediatore, che ha il compito di aiutare le parti ad aprire un canale comunicativo con lo scopo di trovare un accordo soddisfacente per entrambe.

Per i soggetti coinvolti in un illecito, la via stragiudiziale rappresenta una vera e propria opportunità per risolvere i loro problemi senza spendere cifre elevate e senza attendere anni prima di giungere a una soluzione.

Le cause civili, infatti, sono piuttosto lunghe e costose, dato che il procedimento è composto da svariate fasi per ognuna delle quali è necessario un periodo di tempo non indifferente.
Bisogna considerare inoltre che, a fronte della spesa che devono sostenere le parti non hanno alcuna certezza di potere vincere il processo, e quindi dopo la lunga attesa potrebbero non soddisfare le loro esigenze. 

Proprio per questo motivo, un accordo, potrebbe essere l’alternativa migliore. Probabilmente ognuna delle parti dovrà fare dei passi indietro e modificando le richieste, ma almeno si sarà la certezza di potere ottenere qualcosa.
Pensiamo ad esempio ad una richiesta di risarcimento danni, se non si tratta di cifre elevate, dopo alcuni anni le spese giudiziarie potrebbero avere quasi superato la cifra chiesta.

Va considerato, inoltre, che la parte soccombente dovrà sostenere anche le spese legali della parte vincitrice.

La mediazione obbligatoria

La procedura di mediazione obbligatoria in alcuni casi viene stabilita dalla legge, cioè non è una scelta che può essere presa dai soggetti in causa, ma è un obbligo.

Per alcune materie, infatti, la mancata attivazione del procedimento con un mediatore, determina l’improcedibilità, cioè l’impossibilità di procedere con il processo. In altre parole, la mediazione diventa una delle fase necessarie per il corretto svolgimento di una causa civile.
Il giudice, infatti, è obbligato a sospendere il processo, invitando le parti a intraprendere il procedimento corretto.

Se le trattative vanno a buon fine, non è necessario fare altro, in caso contrario, si deve informare il giudice del fallimento della conciliazione per intraprendere le fasi successive.

Si possono quindi distinguere le seguenti procedure di mediazione:

  • facoltativa: la decisione viene presa dai soggetti interessati
  • delegata: quando è il Giudice stesso a invitare le parti a intraprendere un percorso per trovare un accordo, invece di attendere la sentenza 
  • obbligatoria: si tratta di una fase necessaria per potere poi eventualmente procedere con il processo

In particolare le materie della mediazione obbligatoria sono:

  • diritti reali, come la proprietà di immobili, l’usufrutto, l’usucapione, etc
  • successioni ereditarie e divisioni
  • condominio, ad esempio conflitti in merito alla gestione della parti in comune, le spese condominiali, etc
  • locazione e comodato
  • patti di famiglia
  • risarcimento per responsabilità medica
  • risarcimento per diffamazione aggravata a mezzo stampa o web
  • contratti assicurativi bancari, inerenti a un mutuo, al conto corrente, a investimenti etc

Ad ogni modo, anche si tratta di una procedura facoltativa, la mancata adesione a tale opportunità potrebbe essere considerata in modo negativo dal giudice, essendo un atteggiamento poco propositivo e non mirato a trovare una soluzione.

La procedura di mediazione, seppur non ancora molto conosciuta, rappresenta davvero una grande opportunità, visto che è possibile creare delle soluzioni ad hoc per le parti, che difficilmente si potrebbero verificare durante un processo. Gli incontri con il mediatore sono abbastanza informali, e si può discutere liberamente in merito alla questione. 

Lo scopo è arrivare a una conclusione della lite, grazie a un accordo conciliativo, in grado di definire entrambe le parti come vincitrici, avendo soddisfatto le loro esigenze, anche se non nella loro totalità.

La procedura di mediazione

Fino ad ora abbiamo descritto le motivazioni che hanno portato il legislatore a introdurre una nuova modalità per risolvere i conflitti al di fuori delle aule del tribunale, per consentire alla giustizia italiana di snellire le pratiche.

Risolvere le controversie grazie all’aiuto di un mediatore civile, determina diversi vantaggi per tutti i soggetti coinvolti, rendendo possibile soddisfare allo stesso tempo le due controparti.

Ma, vediamo ora, quali sono le fasi che caratterizzano la mediazione. Innanzitutto va precisato che il mediatore è un soggetto iscritto in particolari registri presenti presso il Ministero della Giustizia.Ad ogni modo durante le discussioni possono essere presenti anche gli avvocati delle controparti.

Le varie fasi sono:

  • attivazione del procedimento: l’interessato può depositare la domanda presso un ente territoriale competente, allegando la ricevuta di pagamento per i costi dell’attivazione della procedura
  • adesione della parte chiamata: la controparte può accettare o meno di partecipare. In caso positivo il soggetto deve compilare il modulo e pagare la quota prevista per la partecipazione. In caso negativo, il rifiuto verrà poi considerato una prova in giudizio
  • svolgimento: deve essere fissato il primo incontro entro 30 giorni dalla domanda. A questo punto inizia la fase delle trattative, durante le quali il mediatore ha il compito di facilitare il dialogo tra le parti, aprendo dei canali comunicativi e incentivando un confronto positivo.
  • raggiungimento o meno dell’accordo: un eventuale accordo conciliativo sarà considerato come un titolo esecutivo a tutti gli effetti, mentre in caso di mancato raggiungimento dell’accordo si potrà procedere con la causa civile in tribunale.

I vantaggi della procedura di mediazione

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la procedura di mediazione può essere vantaggiosa per entrambe le parti in causa, in quanto hanno l’opportunità di trovare un accordo che difficilmente sarebbe possibile ottenere attraverso una causa in tribunale.

Ma, oltre a ciò, possiamo elencare diversi altri vantaggi collegati a tale modalità stragiudiziale:

  • economicità: la spesa per l’attività conciliatoria è molto inferiore rispetto a quella necessaria per un lungo processo.
  • reciproca soddisfazione delle parti: l’accordo è favorevole per entrambi i soggetti coinvolti
  • celerità: la procedura deve concludersi in 3 mesi
  • riservatezza: tutto viene svolto privatamente, quindi le dichiarazioni non possono essere divulgate
  • efficacia: l’accordo è efficace, nel senso che costituisce titolo esecutivo per successivi provvedimenti
  • autonomia: le parti sono protagoniste nella ricerca di una conciliazione, e in caso negativo si può procedere in giudizio
  • esenzioni: tutti gli atti relativi alla procedura sono esenti da tasse o altre spese, entro il limite di 50.000 euro

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