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Processo civile: cos’è e come funziona?

Il processo civile è l’insieme delle attività ordinarie che vengono svolte per risolvere le controversie di diritto privato. Le varie fasi sono stabilite nel Codice di Procedura Civile. Vediamo, quindi, di capire come funziona esattamente.

Si sente spesso dire che le cause civili sono molto lunghe, e servono anche anni prima di arrivare a una sentenza definitiva. I non addetti ai lavori faticano a capire come mai sia necessario tutto questo tempo.
Il procedimento è composto da varie fasi specifiche, ed ognuna di essere richiede del tempo per essere completata correttamente.

E’ importante capire anche quali sono le differenze rispetto ai procedimenti penali, nei quali interviene direttamente lo Stato, attraverso la figura del Pubblico Ministero, quando di tratta di casi di interesse pubblico. In particolare, quando ci sono dei reati, il nostro diritto prevede che il Pm possa attivare delle indagini per scoprire se una persona può essere indagata per avere commesso dei delitti o delle contravvenzioni considerate gravi.

Ma, procediamo con ordine, analizzando le differenze tra i diversi ambiti del diritto italiano e cercando di capire cosa avviene in una causa civile.

Cos’è un processo civile?

I processi non sono tutti uguali in Italia, sembra banale dirlo, ma non sempre tale concetto è chiaro. In modo particolare quando di parla di processo civile si fa riferimento a un contenzioso tra privati . Ad esempio può essere attivato per ottenere il recupero dei crediti, per contenziosi inerenti al mondo del lavoro, per litigi tra vicini di casa, per separazioni o divorzi, ecc

La causa ordinaria è la più frequente e inizia con un atto di citazione, per proseguire con l’analisi delle prove, per arrivare a una sentenza finale.
Causa e processo sostanzialmente sono dei sinonimi, e si riferiscono al dibattito in tribunale, ma l’intero procedimento è composto da varie fasi, che spesso implicano dei tempi abbastanza lunghi.

Prima di analizzare in modo specifico cosa avviene in un contenzioso tra privati, è utile evidenziare che in Italia esistono le seguenti tipologie di processo:

  • civile: dispute tra soggetti privati, nella quali il giudice è una parte totalmente imparziale che ha il compito di valutare i fatti secondo quanto descritto dalle leggi di riferimento
  • penale: ha lo scopo di punire i colpevoli di reati, ovvero di comportamenti considerati pericolosi per la collettività e non solo per la vittima, per i quali lo Stato interviene in prima persona per assicurare la sicurezza ai cittadini
  • amministrativo: inerente al rapporto tra stato e cittadini, intrapresa spesso quando un soggetto ritiene che la Pubblica Amministrazione abbia violato un proprio diritto.

Differenze tra processo civile e penale

Il processo civile e quello penale sono molto diversi tra loro, infatti si basano su presupposti totalmente diversi. Le differenze sono legate a:

  • scopo della causa
  • ruolo del giudice
  • attivazione del procedimento
  • testimonianze

Innanzitutto lo scopo di una causa civile è quello di accertare se non è stato rispettato un diritto soggettivo, cioè riconosciuto a un privato dalla legge, e tutelabile da un tribunale.
Ad esempio se un soggetto non fa fede agli obblighi sottoscritti in un contratto, la controparte può citarlo in giudizio per fare valere i propri interessi.
Oppure se un debitore non effettua il pagamento a seguito di svariati solleciti, può essere convocato per discutere della situazione.

Ad ogni modo il giudice ha sempre un ruolo del tutto imparziale, volto ad analizzare i fatti e a mettere in pratica ciò che dice la legge.

Nel diritto penale, invece, lo Stato prende l’iniziativa per punire il colpevole, in quanto l’interesse tutelato è della collettività e non del singolo. In questo caso il Pm rappresenta tutti i cittadini, che hanno il diritto di vivere in paese sicuro, nel quale non possono essere tollerati i reati.

Possiamo quindi affermare che nei processi penali il giudice ha più poteri e può cercare delle prove in merito ai fatti. Lo scopo, infatti, è l’accertamento della verità per il bene della collettività, secondo quello che viene definito come principio accusatorio.

Nel processo civile il giudice, invece, deve attenersi a ciò che presentano le parti, senza dare suggerimenti, in modo del tutto imparziale, secondo il principio dispositivo. 

L’impulso stesso da dare a una causa è diverso. Il processo civile non si può attivare se le parti non lo richiedono, non presentano prove o non fanno domande ad un giudice. In altre parole il giudizio si attiva solamente “a impulso di parte”:
Quindi le parti in conflitto tra loro sono in una posizione di equidistanza davanti al giudice.

Nel penale la vittima è rappresentata dal Pm, che ha il compito di portare avanti l’accusa, e dall’altra parte si trova l’imputato.
La parte lesa, ad ogni modo, può costituirsi come parte civile per chiedere il risarcimento dei danni.

L’ultimo aspetto da chiarire riguarda la testimonianza che nel civile può essere fatta soltanto da soggetti estranei alla causa, quindi non dalle parti coinvolte, mentre nel penale la vittima può esporre i fatti.

Le fasi di un processo civile

Dopo avere analizzato a cosa serve e come funziona una causa civile, è utile analizzare ora, nel dettaglio da quali fasi è composto.

Capire i vari passaggi necessari per arrivare a una sentenza definitiva, è importante per comprendere perchè i tempi sono spesso così lunghi.

Il procedimento si compone dei seguenti passaggi:

  • la mediazione
  • la notifica della citazione
  • la prima udienza
  • la fase delle prove
  • la decisione
  • l’appello

La mediazione

Prima di iniziare la causa vera e propria in alcuni casi è necessario rivolgersi a un mediatore per provare a trovare una soluzione, senza attivare un lungo procedimento ed intasare ancora di più la macchina della giustizia italiana.

La mediazione obbligatoria riguarda le seguenti materie:

  • diritti reali, come proprietà di immobili, usucapione, usufrutto, prelazione ecc
  • eredità e successione
  • condominio, quindi conflitti inerenti alle parti in comune, alle spese condominiali ecc
  • patti di famiglia
  • locazione e comodato
  • affitti aziendali
  • risarcimento per responsabilità medica
  • risarcimento per diffamazione su stampa o altro mezzo di comunicazione
  • contratti bancari, finanziari e assicurativi

In pratica prima che inizi il processo civile si deve tentare un dialogo con la controparte, gestita dal mediatore. Se non da gli effetti sperati, si può procedere con le altre fasi.

La notifica della citazione

Se la mediazione è fallita, l’interessato deve notificare alla controparte l’atto di citazione, elencando le varie pretese e la data fissata per presentarsi davanti al giudice. Il convenuto, deve dare una risposta, detta “comparsa di risposta”, attraverso la quale si difende su tutti i punti, se tralascia qualcosa equivale ad ammettere alcune colpe.

La difesa deve essere depositata 20 giorni prima dell’udienza. In realtà non è obbligatoria, ma risulta ovvio che la situazione del soggetto non sarà delle migliori duranti il processo civile.

La prima udienza e la fase delle prove

Durante la prima udienza vengono verificati tutti gli aspetti formali, quali notifiche, depositi, e vengono chiesti ulteriori chiarimenti.

Le parti presentano le varie prove e indicano quali testimoni desiderano convocare.

Il giudice decide quali prove ammettere e quali testimoni convocare. tale fase viene definita istruttoria, ed è spesso molto lunga e complessa.

La fase della decisione

Dopo avere ascoltato le varie parti, i testimoni, ed avere analizzato accuratamente le prove, viene fissata un’udienza riassuntiva durante la quale è possibile ribadire le proprie richieste, e ci sono ulteriori 60 giorni per le note conclusive e 20 per la replica della controparte.

Alla fine il giudice pubblica la sentenza, entro ulteriori 30 giorni, anche se non è un termine perentorio, e possono passare invece mesi.

L’appello

Dopo la sentenza, la parte che ha perso il processo civile può impugnare la decisione del giudice, di fronte a un tribunale diverso, ovvero la Corte d’Appello, cioè in secondo grado di giudizio.

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