Lo sfratto esecutivo con minorenni è consentito dalla legge? Sono previste procedure diverse in presenza se gli inquilini morosi hanno figli piccoli? Ci sono agevolazioni particolari? E’ necessario l’intervento dei servizi sociali? Di seguito proveremo a dare una risposta a tutte queste domande.
Il diritto italiano prevede la possibilità di effettuare uno sfratto esecutivo se l’inquilino non paga il canone d’affitto concordato, o se non abbandona l’appartamento una volta scaduto il contratto di locazione.
Per costringere il soggetto inadempiente a lasciare libero l’immobile ci può essere una esecuzione forzata, per la quale può essere chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine.
Lo sfratto esecutivo con minorenni rappresenta, però, una casistica particolare, dato che i figli non possono pagare per i problemi dei genitori. Ci sono quindi delle tutele maggiori, e nei casi più gravi possono intervenire anche i servizi sociali.
Prima di capire esattamente cosa accade in presenza di minorenni, è utile fare una premessa per comprendere cos’è lo sfratto e come avviene la procedura.
Si tratta di una modalità prevista per potere “mandare via” da un immobile ad uso abitativo o commerciale, un inquilino moroso che non paga il canone d’affitto, o quello che non abbandona l’appartamento alla scadenza del contratto di locazione.
La giurisprudenza definisce queste due situazione rispettivamente come:
In entrambi i casi il locatore ha la possibilità di citare in tribunale il conduttore per ottenere la convalida del provvedimento per cacciarlo dall’immobile.
Se all’udienza fissata l’inquilino non si presenta, il giudice convalida lo sfratto, definendo un termine per eseguirlo. Se, invece, si presenta si avvia un rito ordinario.
Una volta ottenuta la convalida del provvedimento, il locatore deve notificare il cosiddetto atto di precetto all’inquilino, dato che non era presente all’udienza. Si tratta di un avvertimento, attraverso il quale si invita il soggetto a lasciare l’immobile entro 10 giorni in modo spontaneo, altrimenti ci sarà l’esecuzione forzata. In alcuni casi possono intervenire anche le forze dell’ordine.
Risulta evidente quindi, che si tratta di un procedimento volto ad ottenere velocemente un’ordinanza per costringere il conduttore a lasciare l’immobile.
La procedura, quindi prevede i seguenti passaggi:
Ad ogni modo il conduttore deve abbandonare la casa entro il termine fissato dal Giudice, notificando anche l’atto di precetto, per intimare di abbandonare l’immobile entro 10 giorni, anche se raramente succede ed è necessario proseguire con l’esecuzione forzata.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto come può agire il proprietario di casa per costringere l’inquilino ad abbandonare l’immobile, anche in modo forzato se non collabora. Ma cosa accade se sono presenti dei minori?
Lo sfratto esecutivo con minorenni è possibile, ma ci sono delle cautele particolari, per tutelare gli interessi degli stessi.
Quindi, una famiglia può essere sfrattata, se non paga regolarmente l’affitto o se non rispetta la scadenza del contratto di locazione, anche se ha dei figli piccoli.
Il locatore in questo caso deve prestare attenzione visto che è obbligato a tutelare l’integrità fisica e morale dei bambini. Nei casi più gravi devono essere coinvolti i servizi sociali o il giudice tutelare.
Ai bambini deve essere garantito un altro alloggio idoneo alle loro esigenze, per questo motivo la procedura può subire dei rallentamenti, dato la scarsità di soluzioni abitative pubbliche disponibili. Lo stesso discorso è valido se sono presenti disabili.
Prima di agire, quindi, gli ufficiali giudiziari devono attivarsi con i servizi sociali per trovare un altro alloggio, altrimenti non è possibile cacciare la famiglia. In altre parole la procedura viene sospesa in attesa di trovare una sistemazione adeguata.
Se i tempi dello sfratto esecutivo con minorenni rischiano di dilungarsi troppo, può accadere che i servizi sociali paghino il canone d’affitto, ma se il locatore si rifiuta si deve coinvolgere il giudice tutelare. Quest’ultimo può stabilire un allontanamento dei figli dai genitori, per essere ospitati in comunità finché il padre e la madre non trovino un altro posto in cui vivere.
Fino ad ora abbiamo detto che lo sfratto esecutivo con minorenni è possibile, seppur con delle precauzioni per non ledere i diritti dei bambini a vivere in posto adeguato alle loro esigenze.
Ci sono, però, anche altre tutele, con lo scopo di garantire una stabilità psicofisica del minorenne. La legge, infatti, ha previsto alcune agevolazioni per le famiglie che si trovano in difficili situazioni economiche.
In pratica i genitori morosi hanno la possibilità di effettuare i pagamenti con tempi dilazionati, ma entro 90 giorni dalla convalida del provvedimento.
Lo sfratto esecutivo con minorenni, può essere interrotto se la famiglia versa in condizioni particolarmente precarie, se il soggetto ha una malattia grave, è disoccupato, o se sono presenti altri problemi. La sanatoria può essere concessa entro il termine di 120 giorni dalla data di convalida dello sfratto, per 4 volte in 4 anni, invece di 3 come avviene di solito.
Il legislatore ha cercato di trovare un compromesso tra vari interessi contrapposti. Da una parte il locatore ha il diritto di ottenere i canoni di affitto pattuiti e la disponibilità della sua proprietà, d’altro canto i minori hanno il diritto di vivere in un luogo idoneo.
Lo sfratto esecutivo con minorenni può essere fatto, ma senza che i figli, debbano subire le conseguenze dell’insolvenza dei genitori, senza avere alcuna colpa.
Vengono quindi considerati i seguenti aspetti:
L’avvio dell’esecuzione viene fissata:
Nelle righe precedenti abbiamo sottolineato che, in alcuni casi è necessario l’intervento dei servizi sociali quando c’è uno sfratto esecutivo con minorenni, ma quando avviene esattamente?
Al minore deve essere garantito un alloggio adeguato, non può vivere per strada. Perciò se non ci sono case pubbliche disponibili, per evitare che le tempistiche siano troppo lunghe, andando a ledere il diritto del locatore ad avere il proprio immobile libero, si deve intervenire in un altro modo.
I servizi sociali possono decidere di pagare il canone, ma nelle situazioni più complesse è necessario allontanare i figli dai genitori, affidandoli a delle comunità. Ciò avviene finchè i genitori non riescano a trovare un’altra soluzione abitativa.
Questo sempre nell'ottica della giurisprudenza di mettere la tutela dei minori al primo posto, per poter garantire loro i diritti spettanti. Prima di richiedere l'intervento di un giudice tutelare è comunque possibile avanzare la richiesta di un parere preliminare che possa mostrare le opzioni possibili in relazione alla problematica, per poi procedere alla decisione definitiva.
Fonti normative:
Legge n°392 del 27 Luglio 1978
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