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Usura bancaria: come è possibile difendersi?

L’usura bancaria è un reato che si verifica quando i tassi di interesse applicati da un istituto di credito superano il Tasso Soglia Usura, trimestralmente rilevato da organi a tale compito preposti. Vediamo esattamente quando si verifica e come è possibile difendersi.

Quando un individuo ha la necessità di chiedere un prestito, il punto cruciale riguarda proprio gli interessi che vengono richiesti per l’operazione. Nel linguaggio comune viene definito “strozzino” il soggetto che presta dei soldi, chiedendo degli interessi troppo elevati.

Si tratta di una condotta considerata piuttosto grave nel nostro ordinamento, punibile penalmente con la reclusione in carcere.
Il comportamento, ad ogni modo, è ritenuto essere più grave se commesso da un Istituto di credito, considerando che il suo scopo è proprio quello di fornire un servizio finanziario a chi ne ha bisogno.

Per riuscire a difendersi nel modo corretto, è indispensabile comprendere cosa dice la legge in merito, per individuare situazioni che rientrano nella fattispecie del reato di usura bancaria.

Cos’è l’usura?

L’usura è un reato previsto dall’art. 644 del codice penale, il quale afferma:

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.​Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario

Il legislatore, come possiamo notare, ha previsto la reclusione da 2 a 10 anni e la multa da 5mila a 30mila euro, per chi commette il reato, ma anche per chi funge da mediatore chiedendo un compenso usurario per il servizio.

Possiamo distinguere due diverse tipologie, ovvero:
●   l’usura presunta: se si eccede dal limite imposto per legge;
●   l’usura concreta: se si sfrutta la condizione di debolezza della vittima, ovvero se si applicano dei tassi sproporzionati, in considerazione dello stato di difficoltà economica in cui si trova il soggetto.

In modo particolare, viene considerata come una circostanza aggravante del reato, il fatto che la vittima non disponga dei mezzi idonei a soddisfare le esigenze primarie.

In giurisprudenza si discute in merito al bene giuridico che viene tutelato, alcuni sostengono che si tratti di garantire il corretto funzionamento dell’economia e del credito, altri invece ritengono che lo scopo primario sia proteggere la sfera personale e patrimoniale della vittima.

Ad ogni modo il presupposto è il dolo generico, ovvero la volontà di chiudere un contratto con interessi usurari, cioè superiori al limite fissato per legge.

Cos’è l’usura bancaria?

Come anticipato l’usura bancaria è considerata più severamente, dato che è realizzata da un istituto specializzato, nei confronti del quale il cittadino nutre fiducia rispetto ad altre persone fisiche.

In questo caso, si parla di un reato proprio, nel senso che può essere commesso soltanto da un istituto di credito.

Il punto centrale per capire se si tratta o meno di un reato, è la valutazione del tasso applicato dalla banca

Si deve tenere in considerazione, comunque che per determinare l’interesse usurario si devono conteggiare anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, ad esclusione di imposte e tasse.

Nell’usura bancaria, infatti, vale il principio dell’onnicomprensività dell’interesse, volto ad evitare l’aggiramento della norma imputando somme in qualità di spese varie invece che a capitale ed interessi, ex. art. 1, co. I, L. 24/2001.

Usura bancaria e interesse usurario

Per capire se si tratta di usura bancaria è necessario analizzare l’interesse che viene applicato a un determinato prestito. 

Ma come valutare se il tasso è corretto?

L’art. 2 delle legge n. 108 del 7 marzo 1996, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di rilevare ogni 3 mesi il tasso medio degli interessi praticati da banche e intermediari finanziari autorizzati.

La Banca d’Italia pubblica trimestralmente una tabella con i vari tassi in merito alle diverse categorie di operazioni. Viene definito usurario l’interesse che supera di oltre il 50% i tassi medi praticati dagli altri operatori, così come rilevato dal Ministero

Come abbiamo accennato, comunque, è usurario anche il tasso che pur non superando i suddetti limiti risulta essere sproporzionato rispetto alla prestazione di denaro, soprattutto se la vittima si trova in condizioni di difficoltà economica.

Come difendersi dall’usura bancaria?

Dopo avere chiarito in quali casi si verifica il reato di usura bancaria, è utile fornire delle istruzioni per aiutare la vittima a difendersi.

Innanzitutto la prima arma è senza dubbio l’adozione di alcune precauzioni. Come abbiamo visto il tasso d’interesse viene reso pubblico trimestralmente dalla Banca d’Italia, perciò, prima di sottoscrivere un mutuo o un prestito è utile confrontare se quanto proposto dall’istituto di credito è il linea con tali cifre.

Va considerato, però, che nel conteggio si devono considerare anche altre voci quali le commissioni e altre spese, al di fuori delle imposte.

Si tratta, comunque, di una materia a volte complessa per i non addetti ai lavori, quindi è consigliabile rivolgersi ad un avvocato per analizzare che tutto sia corretto da un punto di vista legale.

Se il contratto è già stato sottoscritto e solo in un secondo momento ci si accorge della presenza di usura bancaria si deve sporgere denuncia presso la Procura competente.

Inoltre, è possibile intraprendere una causa civile per ottenere il rimborso di quanto già versato, dato che per legge se ci sono dei tassi usurari non è dovuto alcun interesse, come sottolinea l’art. 1815 del codice civile:

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi

Perciò il legislatore ha previsto di punire il colpevole di usura bancaria anche impedendogli di beneficiare di qualsiasi tipi di interesse, anche quello legale, ovvero entro la soglia stabilita.

Con la denuncia penale, oltre a permettere l’avvio delle indagini preliminari, è possibile ottenere anche un altro effetto, cioè la sospensione dell’esecuzione di provvedimenti per il rilascio di immobili, comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

L’esecuzione forzata, infatti, può essere bloccata solo in presenza di una indagine penale pendente, volta ad accertare condotte estorsive o di natura usuraria.

​L’usura sopravvenuta

L’usura bancaria si può definire “sopravvenuta”, se a seguito di fluttuazioni degli interessi, il tasso applicato supera la soglia prevista, in un momento successivo rispetto a quello della stipulazione del contratto.

In sostanza, le pattuizioni che al momento della contrattazione erano del tutto valide e regolari, diventano irregolari successivamente, in quanto non corrispondenti ai valori soglia rilevati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cosa può fare il correntista in questa situazione?

Esistono due diverse tesi:

  • si tratta di una causa di annullamento del contratto: devono essere valutati gli interessi di riferimento di volta in volta, quando maturano, ovvero quando devono essere pagati;
  • non si tratta di una causa di contestazione: devono essere valutati gli interessi alla firma del contratto, senza considerare le successive fluttuazioni.

La Cassazione, con la sentenza n. 24675/17 del 19.10.2017, ha appoggiato la seconda ipotesi, quindi, non è possibile fare causa alla banca se inizialmente gli interessi erano al di sotto del tasso soglia.

Inoltre, con l’ordinanza n. 9762/18 del 19.04.2018 ha ribadito che l’usura sopravvenuta non esiste e il tasso di interessi concordato, se cambia nel corso del rapporto, non comporta la nullità o l’inefficacia del contratto.

Detto ciò, risulta evidente l’importanza di verificare la correttezza dei tassi di interesse applicati nel momento della stipula del contratto, e non in un momento successivo

Fonti normative

  •  Art. 644 del codice penale
  • Art. 2 delle legge n. 108 del 7 marzo 1996
  • L. n. 24/2001, cd. Legge di interpretazione autentica
  • Art. 1815 del codice civile
  • Cass. Civ. sent. n. 8806/17 del 5 aprile 2017
  • Cass. S.U. sent. n. 24675/17 del 19.10.2017
  • Tribunale di Siena, sent. N. 1167/12 del 21 novembre 2017
  • Cass. ord. n. 9762/18 del 19.04.2018
  • Tribunale di Siena, sent. n. 686/18 dell’11 giugno 2018
  • Tribunale di Campobasso sent. n. 795/18 del 29 novembre 2018
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