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Usura sopravvenuta: cos'è e come si contrasta?

L'usura sopravvenuta avviene quando il tasso applicato a un contratto, a seguito di fluttuazioni degli interessi, supera la soglia pattuita originariamente. Vediamo di analizzare nei dettagli l'argomento.

Sono tantissime, ogni giorno, le azioni che le banche compiono ai danni dei clienti che non sono in regola con i pagamenti di finanziamenti bancari, prestiti o mutui; e per quante possano essere le azioni esecutive che le banche ogni giorno intraprendono contro i clienti morosi, altrettante sono quelle che - ovvero le oppposizioni - che i clienti sollevano contro i contratti di mutuo. Ma che cosa riguardano le contestazioni fatte dai clienti? Nella maggior parte dei casi, riguardano le modalità di calcolo degli interessi, ovvero il così detto anatocismo bancario. Legato a ciò, ovviamente, vi è dunque l'entità degli interessi che vengono applicati ai mutui che, a volte, superaro il tasso di usura.

Come cavillo legale per superare quello che potrebbe essere il pignoramento - ad esempio - della casa di un cliente moroso di una banca, ecco nascere l'usura sopravvenuta.

Usura sopravvenuta: cos'è?

Ma qual è il significato di usura sopravvenuta? Beh, già il nome stesso fa capire di che cosa si tratti. Si tratta, in parole semplici di un'usura che al momento della stipula del contratto con la banca con sussiste che se si verifica in un secondo momento a causa delle variazioni del tasso d'interesse. Bisogna, però, stare attenti a questo cavillo. Recentemente, infatti, la Corte di Cassazione ha pubblicato una sentenza che decreta la fine in modo praticamente definitivo le cause fondate sull'usura sopravvenuta.

L'usura sopravvenuta si ha, dunque, quando - in seguito a fluttuazioni degli interessi - il tasso che è applicato al contratto ed in origine al di sotto del tasso di usura, lo supera in un momento successivo alla stipula del contratto stesso.

Come stabilire se l'interesse supera l'usura?

Tegm, ovvero Tasso effettivo globale medio; è questo il punto di riferimento oltre il quale, il 14 maggio del 2011, un tasso d'interesse - aumentato di un quarto di punto e maggiorato di un margine di ben altri 4 punti percentuali - viene definito usurario. La differenza complessiva tra il limite ed il tasso medio Tegm, non può essere superiore agli 8 punti percentuali.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, per stabilire se un interesse bancario sia usurario o meno, non va considerato solamente l'interesse, ma anche tutti i costi accesso del mutuo: spese d'istruttoria per l'attivazione del mutuo stesso, eventuali penali presenti nel contratto, assicurazioni richieste al momento della stipula del contratto di mutuo. In pratica, dice la Cassazione, l'intera spesa sostenuta dal cliente per il mutuo va presa in considerazione per verificare se esiste usura sopravvenuta.

Sempre la Cassazione, inoltre, ha stabilito che per stabilire se un interesse è usurario, bisogna prendere a riferimento o gli interessi moratori o solamente quelli corrispettivi. Questo perché non potendo coesistere i due è corretto che vengano presi in esame singolarmente nel computo del tasso d'interesse. E nonostante sembri - a logica - abbastanza ovvio questo, è dovuta intervenire la Suprema corte per mettere in chiaro definitivamente le cose.

Interessi moratori e corrispettivi

Nel momento in cui si comincia a parlare di interessi bisogna distinguere fra quelli corrispettivi e quelli moratori.

  • ​Gli interessi corrispettivi sono la controprestazione per un prestito che viene erogato. Se si prestano mille euro a qualcuno, quest'ultimo verserà una quota mensile al primo per restituirgli il denaro capitale comprensiva di una quota di interessi. In questo modo, dunque, l'operazione risulta essere conveniente per entrambi: chi presta denaro guadagna gli interessi sul denaro investito mentre chi riceve il prestito ha una liquidità immediata e può restituire il denaro a rate. Il mutuo, in alcuni casi, può anche essere a titolo gratuito: questo particolare caso deve essere chiaro nel contratto e non può assolutamente essere implicito.
  • Gli interessi moratori, invece, sono quelli che scattano nel momento in cui una persona non paga nei tempi prestabiliti e concordati. Solitamente questi interessi moratori sono tali e quali a quelli corrispettivi e perciò non vi è distinzione fra i due. Spesso, però, soprattutto quando si ha a che fare con una banca, gli interessi moratori sono superiori agli interessi corrispettivi per disincentivare il debitore a violare gli accordi presi.

Per entrambi i tipi di interesse valgono alcune regole.

  • ​se gli interessi previsti nel contratto sono superiori al tasso degli interessi legali vanno indicati nello stesso contratto e, comunque, non possono mai essere superiori all'usura.
  • i due tipi di tassi d'interesse non possono coesistere - come detto prima - e dunque le ipotesi che si presentano sono solamente ed inequivocabilmente due: o il debitore è in regola con i pagamenti e dunque paga la quota corrispettiva degli interessi, oppure non lo è: in quel caso pagherà interessi moratori perché in ritardo rispetto ai tempi previsti in contratto per il pagamento del debito.

Come agire in caso di usura sopravvenuta?

Il correntista che si accorge della presenza di usura sopravvenuta, può contestare il credito della banca e farsi annullare il contratto? Beh, non è così semplice ed immediata la risposta. Su questo punto, infatti, esistono due tesi ben distinte.

  1. ​La prima tesi sostiene che per calcolare l'usura bisogna avere come riferimento il momento in cui maturano gli interessi e, di conseguenza, quando questi devono essere pagati. Seguendo questa tesi, dunque, l'usura sopravvenuta sarebbe causa sufficiente per l'annullamento del contratto di mutuo.
  2. La seconda tesi, invece, prende come riferimento solamente il tasso d'interessi al momento della firma del contratto senza - cioè - tenere conto delle fluttuazioni successive degli interessi stessi. Interpretando in questo modo, l'usura sopravvenuta non è motivo o causa per l'annullamento del contratto

E' possibile fare causa alla banca per usura sopravvenuta?

Ebbene no. Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, infatti, ciò che vale come tesi è la seconda delle due prospettate prima. Secondo quanto descritto in precedenza, dunque - e salvo ulteriori cambi di giurisprudenza - oggigiorno non è possibile fare causa ad una banca per usura sopravvenuta ovvero quando gli interessi del contratto di mutuo stipulato, ed inizialmente al di sotto del tasso di usura, successivamente lo supera. Ecco, per far meglio comprendere le intenzioni della Cassazione, un estratto di una delle sentenze che affermano questo principio legislativo.

Né - diversamente da questo sostenuto dal ricorrente - può ritenersi sussistente usura sopravvenuta con riferimento ai tassi di interesse di cui al contratto atteso che come statuito dall l. 24/2001 e precisato dalla recentissima sentenza n. 24675 resa in data 19 ottobre 2017 dalle Sezioni Unite della Cassazione, per la verifica del rispetto della soglia di legge occorre riferirsi, in via generale esclusivamente al tasso-soglia vigente al momento della conclusione del contratto, e non già a quello vigente al momento della corresponsione degli interessi da parte del debitore. Per tutto ciò l'azione di ripetizione dell'indebito va rigettata.

Altre pronunce della Cassazione hanno addirittura stabilito che l'usura sopravvenuta non esiste.

Per quanto concerne il profilo dell'usura sopravvenuta, genericamente evocato dall'attore, per completezza, va rivelato il recente intervento delle Sezioni Unite, a norma del quale non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulati anteriormente all'entrata in vigore della legge 108 del 1996 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia, quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di pale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Fonti normative

  • ​Art. 1815 c.c. "Interessi"
  • Art. 644 c.p. "Usura"
  • Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 della Corte di Cassazione
  • Legge n. 108 del 1996 "Disposizioni in materia di usura."
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