La cessione di ramo d'azienda è un contratto di vendita che ha per oggetto una porzione dell'azienda, strutturata e organizzata autonomamente, e che, pertanto, risulta idonea all'esercizio dell'impresa.
Il seguente articolo ha la finalità di chiarire cosa si intende per ramo d’azienda e quali sono le differenze rispetto all’azienda nel suo complesso ed infine chiarire quali sono le modalità e le conseguenze della cessione del ramo d’azienda, ossia cosa accade quando un imprenditore trasferisce, per mezzo di un contratto di compravendita, parte della propria impresa.
Porremo l’attenzione sulla disciplina del contratto di cessione, sul destino dei contratti esistenti in capo all’impresa cedente come su quello dei dipendenti del ramo di azienda ceduto.
Faremo una piccola incursione in materia fiscale, limitatamente a quanto riguarda l’imposta di registro da corrispondere in caso di cessione di ramo d’azienda.
Osserveremo, infine, quali siano le responsabilità dell’imprenditore che acquista il ramo d’azienda rispetto a debiti e crediti contratti dal venditore.
Sarà un piccolo viaggio esplorativo in un tema apparentemente intricato ma che può diventare molto più semplice di quanto appaia a prima vista se analizzato senza eccessivi tecnicismi e, forse, addirittura interessante.
Iniziamo a muovere i primi passi tra i concetti fondamentali di questo tema, che occorre padroneggiare per per sgomberare il campo da possibili confusioni e mancanza di chiarezza.
La prima nozione con cui occorre familiarizzare è quella di azienda.
Ai sensi dell'art. 2555 del codice civile, essa è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Si tratta di beni che possono essere materiali e tra questi vi saranno beni mobili (come macchinari per la produzione, ad esempio) e beni immobili (quali capannoni o palazzine uffici), o immateriali (come marchi e brevetti o i segni distintivi: insegna, ditta). Ciò che è fondamentale è che i suddetti beni debbono essere imprescindibilmente organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività economica.
Addentriamoci ora nelle modalità in cui l’azienda può essere strutturata.
Essa può consistere in un organismo unitario e compatto oppure essere organizzata in modo articolato.
E’ questo secondo caso su cui focalizzeremo il nostro interesse poiché è da esso che potremo ricavare la definizione di ramo d’azienda.
Si tratta, infatti, di quella tipologia di aziende che sono composte, ad esempio, da diverse sedi, da diverse filiali o linee di produzione o ancora da svariate succursali o agenzie; in questi casi, qualora ciascuna di queste unità possegga, seppur su scala ridotta, tutte le caratteristiche idonee all'esercizio dell'impresa e sia impostata in modo da formare un'unità aziendale autonoma, potrà essere definita “ramo d’azienda”.
In tal caso, quindi, disponendo di tutte le peculiarità necessarie e sufficienti per lo svolgimento dell’attività di impresa in modo indipendente, il ramo d’azienda può essere oggetto di vendita o di affitto in modo del tutto autonomo rispetto alle sorti dell’azienda di cui inizialmente costituiva una parte.
A questo punto, vediamo come può svolgersi, in pratica, la cessione del ramo di azienda. Per farlo, procederemo sempre confrontando in parallelo ciò che accade all’azienda nella sua unità, evidenziando le differenze e le similitudini.
L'azienda nel suo complesso, oltre ad essere "l'insieme dei beni organizzati e destinati dall'imprenditore all'esercizio dell'impresa”, annovera tra i suoi elementi essenziali, l'avviamento, il personale dipendente, i contratti che ne consentono il funzionamento. Come abbiamo già visto, essa può quindi essere oggetto di un contratto di compravendita tra imprenditori che viene comunemente denominato "cessione d'azienda".
Con l'atto di cessione il cedente (imprenditore che è proprietario dell’azienda) trasferisce al cessionario (imprenditore interessato all’acquisto della proprietà dell'azienda medesima) a fronte del pagamento di un prezzo; le parti stipulano quindi un contratto secondo le forme stabilite dalla legge e pertanto, nella maggior parte dei casi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Questa forma del contratto è indispensabile quando anche uno solo dei contraenti è iscritto al Registro delle imprese: in questo caso, infatti, sarà d’obbligo la trascrizione dell’avvenuta cessione nel summenzionato Registro.
Esattamente come un’azienda nel suo complesso può essere oggetto di un contratto di cessione, parimenti può esserlo il c.d. ramo d'azienda. Essendo dotato infatti, come già evidenziato, di autonomia organizzativa, strutturale e funzionale e possedendo quindi una propria identità, preesistente e consolidata, può essere oggetto di un contratto di trasferimento autonomo rispetto all'azienda di cui costituisce, appunto, un ramo.
Elemento imprescindibile nella cessione del ramo di azienda, però, è che l'autonomia organizzativa e l'identità specifica del ramo siano preesistenti rispetto al contratto di cessione: deve quindi esistere una struttura produttiva autonoma già operativa e non può trattarsi di una frammentazione effettuata ad hoc in funzione dell'atto di trasferimento.
A questo punto occorre interrogarsi sugli effetti della cessione di ramo d'azienda. Cosa accade ai contratti, ai debiti, ai crediti e ai rapporti di lavoro che, fino al momento del passaggio di proprietà del ramo d’azienda da un imprenditore all’altro, erano sorti in capo all’azienda cedente?
Essi possono essere:
In entrambi questi casi, vige la regola generale secondo la quale il cessionario subentra in modo automatico in tutti i contratti aziendali e d’impresa, senza che sia necessario che ciò venga specificato tra le parti.
E’ importante sapere, però, che le parti possono scegliere di escludere dal passaggio automatico uno o più contratti, purché ciò avvenga in modo esplicito e sempre che si tratti di contratti fondamentali per l’esercizio dell’impresa.
Occorre rammentare, inoltre, che sono esclusi dal passaggio automatico i contratti che hanno carattere personale, ossia tutti quelli che vedano coinvolto uno dei contraenti per le sue caratteristiche personali (es. la prestazione d’opera intellettuale ) oppure i contratti nei quali le caratteristiche del cedente siano tali da determinare la sua insostituibilità (c.d. intuitus personae).
Per quanto riguarda i contratti di lavoro dipendente (in corso al momento della cessione del ramo di azienda) essi proseguono in capo all’imprenditore acquirente che assume il ruolo di datore di lavoro – cessionario. I lavoratori, pertanto, conserveranno tutti i diritti che derivavano dal rapporto con il cedente.
In questo tipo di rapporto, non è ipotizzabile (come invece abbiamo visto essere previsto nei contratti d’azienda e d’impresa) che i due imprenditori (cedente e cessionario) escludano la successione nel contratto: chiaramente questa previsione è posta a tutela del lavoratore il quale, in ogni caso, è libero di recedere dal rapporto di lavoro qualora non ritenga conveniente il passaggio dal vecchio al nuovo datore di lavoro.
In materia di successione nei contratti di lavoro nell’ambito di cessione di ramo d’azienda è indispensabile prestare attenzione a due elementi:
Il cessionario (che ricordiamo essere l’imprenditore che acquista il ramo d’azienda) risponde in solido con il cedente (venditore) esclusivamente per i debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.
Ciò significa che per i debiti sorti antecedentemente alla vendita, i creditori aziendali possono indifferentemente agire tanto nei confronti del cedente che del cessionario, purché si tratti di debiti relativi alla gestione del ramo d’azienda ceduto.
Qualora i debiti non risultino dai libri contabili obbligatori, il cessionario non può essere chiamato a risponderne in solido con il cedente anche qualora fosse stato a conoscenza della loro esistenza. Questo principio, però, non trova applicazione per i debiti tributari rispetto ai quali l’acquirente risulterà sempre solidalmente obbligato (nei limiti del valore dell’operazione di compravendita).
Per quanto riguarda i crediti, occorre sapere che l’acquirente subentra in modo automatico in tutte le posizioni creditorie relative al ramo di azienda ceduto ivi inclusi i crediti derivanti da fatto illecito.
Infine, la cessione di ramo d'azienda è soggetta ad imposizione fiscale in quanto contratto a titolo oneroso che trasferisce la proprietà di un bene (il ramo d'azienda considerato nel suo complesso); in particolare, la cessione di ramo d'azienda è assoggettata al pagamento dell'imposta di registro.
Per questo particolare tipo di vendita, peraltro, vigono regole specifiche per determinare il valore del ramo d'azienda: quest'ultimo infatti costituisce la base imponibile per il calcolo dell'imposta di registro.
A tal fine, ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.P.R. 131/1986, occorre tener conto unicamente del valore netto dei beni trasferiti. Ciò significa, quindi, che le passività aziendali esistenti al momento del trasferimento, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa, devono essere detratte dal valore complessivo lasciando spazio unicamente alla somma delle attività.
La cessione di un ramo di azienda può essere considerato, quindi, un vero e proprio contratto che deve essere redatto in forma scritta. Può avvenire nel caso in cui uno dei dirigenti muoia e si verifichi una successione oppure nel caso di una donazione.
In entrambe le situazioni è necessario sottoscrivere un atto pubblico informatico e in caso di iscrizione al Registro delle Imprese bisogna darne comunicazione anche lì. L'atto deve poi essere depositato entro 30 giorni da un notaio.
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