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Cessione d’azienda: cos’è e come avviene?

La cessione d’azienda è un’operazione attraverso la quale un imprenditore cede a terzi la propria attività, o parte di essa, dietro il pagamento di un determinato prezzo di cessione. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

Decidere di vendere i beni aziendali o l’intera attività sono due azioni completamente diverse, anche se spesso vengono confuse tra di loro. Infatti l’insieme dei beni non ha lo stesso valore dell’intera attività, che comprende anche degli assets intangibili dati dal konw how e dall’organizzazione della stessa.

Per arrivare a sottoscrivere un accordo con un soggetto terzo, quindi, è indispensabile valutare diversi aspetti, quindi certamente la presenza e il valore dei beni, ma anche il modello organizzativo, l’utile, eventuali debiti e crediti.

L’imprenditore cedente, inoltre, deve rispettare il divieto di concorrenza, ovvero non può aprire attività simili nello stesso settore, dato che conosce perfettamente il settore oltre ai pregi e difetti della realtà imprenditoriale che ha ceduto.

Ma facciamo un passo indietro analizzando cosa dicono le norme in merito alla cessione d’azienda.

Cos’è un’azienda?

Prima di procedere ad analizzare nel dettaglio l’argomento centrale di questo articolo, è utile fare un piccola premessa per chiarire cosa si intende per “azienda” da un punto di vista giuridico.

In particolare l’art, 2555 del codice civile afferma che:

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

Si tratta quindi del complesso dei beni, a disposizione di un imprenditore per l’esercizio della sua impresa. Nella gestione della stessa possono essere necessarie diverse operazioni, tra le quali anche trasferimenti societari di rami aziendali, fino alla cessione completa della stessa. La decisione può essere presa per diversi motivi, e si può trattare di azioni temporanee o definitive. Ci possono essere contratti tra vivi, oppure derivanti a causa del decesso di un soggetto, ovvero per testamento, possono avvenire a titolo gratuito oppure oneroso.

Detto ciò chi desidera disfarsi della propria azienda, procede con la valutazione dei vari asset, considerando il valore patrimoniale della stessa ma anche quello dell’avviamento commerciale. In particolare quest’ultimo indicatore rappresenta la vera peculiarità aziendale, che va oltre alla mera somma del valore dei beni che la compongono.

Quindi la cessione d’azienda, rispetto a quella dei singoli beni, consente di trarre profitto anche da una quota invisibile e intangibile, ma fondamentale. Si tratta del vero valore aggiunto di qualsiasi attività imprenditoriale.

Cos’è la cessione d’azienda?

E’ possibile parlare di cessione d’azienda quando due soggetti si accordano in merito al trasferimento dei beni aziendali, organizzati in un contesto produttivo già avviato e finalizzato allo svolgimento delle attività produttive.

In alcuni casi, comunque, vengono trasferiti beni di un contesto produttivo non ancora esistente, ma ancora meramente potenziale. Inoltre, non sempre viene ceduta tutta l’attività, ma è possibile che venga trasferita a terzi soltanto una parte di essa, ovvero un ramo d’azienda, autonomo rispetto agli altri.

Non bisogna commettere l’errore, comunque, di confondere due pratiche che sono nella realtà molto diverse tra loro, ovvero:

  • la cessione d’azienda
  • la cessione dei beni aziendali

Nel primo caso, infatti, vengono ceduti anche degli assets intangibili, che rappresentano il vero valore d’impresa, ovvero i punti di forza, il know how, le caratteristiche che rendono un’attività unica e diversa dalle altre operanti nello stesso settore.
Si pensi, ad esempio, alle varie difficoltà alle quali deve andare incontro un imprenditore nei primi anni di avvio della propria società, si tratta di varie fasi caratterizzate da successi o insuccessi, utili per maturare esperienze e per individuare la strada più corretta da percorrere.

Perciò, anche se i beni strumentali rientrano tra ciò che può essere ceduto a terzi anche quando di parla di trasferimento aziendale, risulta evidente che si tratta soltanto di caratteristiche oggettive, utili certamente per l’attività produttiva, ma non in grado da soli di creare il vero valore di un’impresa.

Secondo il codice civile qualsiasi operazione che porti al cambiamento di titolarità di un’attività economica, che mantiene la propria identità anche dopo l’accordo sottoscritto dalle parti, rientra nella fattispecie del trasferimento aziendale, che si tratti di cessione o fusione contrattuale.

Se la questione non coinvolge l’intera attività, ma solo una parte di essa si parla di trasferimento o cessione di ramo d’azienda. In tal caso deve essere trasferita una parte che ha una certa autonomia funzionale, in grado di sopravvivere e di continuare a svolgere le proprie funzioni, senza ripercussioni negative, ovvero perseguendo i medesimi obiettivi produttivi.

Come avviene la cessione d’azienda?

Fino ad ora ci abbiamo analizzato cosa si intende per cessione d’azienda da un punto di vista giuridico, vediamo ora di capire come funziona un’operazione di questo tipo.

Innanzitutto va detto che il prezzo di vendita deve essere individuato attraverso la perizia di un esperto, ma anche evidenziato in un bilancio straordinario.

In particolare chi vende deve procedere con la compilazione delle scritture di fine esercizio, calcolando la plusvalenza di cessione, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile delle attività e passività.
Tale somma rappresenta per l’utile di cessione per chi vende e l’avviamento da indicare nel bilancio di apertura per chi compra.

La forma contrattuale deve necessariamente essere scritta, come sottolinea l’art. 2556 del codice civile:

Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto

Ci deve essere quindi un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, per essere opponibile a terzi. Inoltre, lo stesso deve essere iscritto nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipulazione.

La forma scritta è utile, ad ogni modo, soltanto ai fini probatori e non per la validità del contratto. E’ però necessaria quando la natura stessa dei beni trasferiti richiede una specifica forma contrattuale.

Dopo la sottoscrizione le parti sono tenute a rispettare alcuni obblighi. Innanzitutto, il venditore deve rispettare il divieto di concorrenza, come stabilito dall’art. 2557 del codice civile:

Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento

In pratica il venditore non può cedere la propria attività per poi aprirne un’altra simile che opera nello stesso mercato.

L’art. 2558 del codice civile, invece, sottolinea che l’acquirente debba subentrare in modo automatico nei contratti aziendali, che non abbiano carattere strettamente personale del venditore. Possiamo, infatti, leggere:

Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante

Quindi, con la cessione d’azienda, i rapporti di lavoro e altre relazioni vengono trasferite in capo all’acquirente.

Il trasferimento può avvenire anche in caso di:

  • successione: ovvero per mortis causa, cioè per decesso del titolare
  • donazione: se il titolare vuole trasferire l’attività a titolo gratuito

Debiti e crediti nella cessione d’azienda

Per concludere è fondamentale descrivere cosa accade per quanto riguarda i debiti e i crediti aziendali.

L’art, 2560 del codice civile prevede che il cedente debba rispondere in solido in merito ai debiti sorti prima della cessione d’azienda se questi sono stati evidenziati nella contabilità:

L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

I contratti di lavoro e i debiti nei confronti dei dipendenti continuano ad essere validi dopo il trasferimento.

Per quanto riguarda i crediti, il legislatore ha previsto che debbano essere ceduti all’acquirente, nel momento in cui la cessione d’azienda viene iscritta al Registro delle Imprese.

Fonti normative

  • Art. 2555 c.c. “Nozione”​
  • Art. 2556 c.c. “Imprese soggette a registrazione”
  • Art. 2557 c.c. “Divieto di concorrenza”
  • Art. 2558 c.c. “Successione nei contratti”
  • Art. 2559 c.c. “Crediti relativi all'azienda ceduta”
  • Art. 2560 c.c. “Debiti relativi all'azienda ceduta”
DIRITTO SOCIETARIO CESSIONE D'AZIENDA AZIENDA
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