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Cessione del credito: cos’è e come funziona?

La cessione del credito è un contratto sottoscritto da due soggetti, privati ma anche aziende, che deve essere portato a conoscenza del debitore. Si pratica di una pratica molto diffusa, conosciuta anche come factoring.

In un periodo storico caratterizzato da instabilità economica, i soggetti cercando di ridurre al minimo i propri rischi, cercando di sottoscrivere dei contratti per tutelarsi.

In modo particolare una delle problematiche più diffuse, a livello aziendale, ma anche privatamente per il singolo cittadino, riguarda il recupero crediti.

Non riuscire a ottenere il denaro di cui si ha diritto può determinare diverse conseguenze negative. Ad esempio il creditore potrebbe diventare a sua volta insolvente nei confronti di terzi, se aveva fatto affidamento sulla cifra che doveva ottenere dal debitore.

Per questo motivo negli ultimi anni, sono sempre più frequenti gli accordi di cessione del credito, attraverso il quale si cede ad altri l’incombenza. 

Esistono diverse tipologie di cessione del credito, tra cui la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia e la cessione del credito per la riqualificazione energetica degli edifici. Nel primo caso, la cessione del credito riguarda gli interventi di ristrutturazione che consentono la riduzione del rischio sismico degli edifici. Nel secondo caso, invece, la cessione del credito riguarda gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che consentono di ottenere il superbonus 110.

Ma, procediamo con ordine, cercando di capire cosa avviene esattamente e in quali casi è possibile effettuare tale scelta.

Cos’è la cessione del credito?

La cessione del credito è un’operazione che prevede il trasferimento di un diritto da un creditore ad un soggetto terzo, senza il consenso del debitore, anche se come vedremo è necessario informare quest’ultimo in merito alla decisione presa.

Di tratta di un istituto previsto dall’art. 1260 del codice civile, che afferma quanto segue:

Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge [323 3, 378, 447]).
Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione.

Da quanto possiamo leggere, quindi, è evidenti che si tratta di un accordo con il quale il credito viene ceduto da un individuo a un altro. I soggetti in questione possono essere anche banche o istituti finanziari, ma anche aziende o privati cittadini.

Ad ogni modo possiamo distinguere:

  • il cedente: il creditore originario che cede il diritto a un altro
  • il cessionario: il nuovo creditore
  • il ceduto: il debitore

L’accordo può anche avvenire senza coinvolgere il debitore, che rimane estraneo ai fatti, visto che non è rilevante la sua accettazione per poter proseguire. Quest’ultimo, infatti, deve semplicemente provvedere ad adempiere alla propria obbligazione nei confronti del nuovo creditore.

Tuttavia, per potere agire nel modo corretto il ceduto deve essere a conoscenza della cessione del credito, infatti deve ricevere una raccomandata AR in merito.

La notifica è indispensabile per fare in modo che il contratto divenga effettivo anche nei confronti di quest’ultimo.

Senza espletare tale azione, l’obbligato potrebbe considerarsi ancora legato al creditore originario, e non potrebbe procedere correttamente con il pagamento delle somme dovute.

Come funziona la cessione del credito?

Dopo avere visto cosa si intende per cessione del credito in giurisprudenza, vediamo ora di chiarire come funziona tale strumento, e quali sono le sue caratteristiche.

Per effettuare una cessione del credito, il cedente deve stipulare un contratto di cessione del credito con il cessionario. Nel contratto, vengono indicati l'oggetto della cessione, il valore nominale del credito, le spese sostenute e il recupero in 10 anni del credito d'imposta maturato. Inoltre, viene stabilita la percentuale di cessione del credito, che può essere pari al 50% o superiore.

La cessione del credito può essere effettuata da persone fisiche o giuridiche e riguarda anche i crediti fiscali. Inoltre, la cessione del credito può essere effettuata anche da privati che vogliono beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Innanzitutto va precisato che tale accordo può avvenire:

  • a titolo oneroso, quindi versando un corrispettivo, ovvero se il cessionario si impegna a pagare al cedente una somma di denaro, o a svolgere una determinata prestazione. 
  • a titolo gratuito: quando non è previsto nessun corrispettivo, quindi si può parlare anche di donazione del credito.

L’oggetto del contratto può riguardare anche crediti futuri a patto che sia già esistente un rapporto obbligatorio in merito ad essi.

Il trasferimento, comunque, non è sempre possibile. Non si può procedere in tal senso se i crediti sono:

  • strettamente personali, ad esempio erogati a un familiare che si trova in stato di bisogno o non in grado di provvedere in modo autonomo al suo mantenimento. Per chiarire ulteriormente non è consentito cedere gli alimenti ricevuti dall’ex coniuge
  • incedibili per un preciso divieto imposto dalla legge, ad esempio se i cessionari sono i genitori nei confronti del figlio minorenne, oppure per quanto riguarda i crediti litigiosi ai giudici chiamati a decidere in merito a una controversia
  • incedibili per decisione delle parti, quando i contraenti hanno stabilito nel contratto che la cessione debba essere esclusa. Il cosiddetto patto di non cedibilità deve essere portato a conoscenza di terzi per essere valido.

Come abbiamo accennato, comunque, la cessione del credito si perfeziona nel momento in cui l’accordo viene notificato al debitore.

La notificazione e l’accettazione del patto da parte del ceduto ha solo l’obiettivo di rendere la cessione opponibile a quest’ultimo, ma le motivazioni che hanno spinto ad effettuare la cessione non devono essere comunicate.

Non sono previste particolari formalità per inviare tale informazione, infatti è sufficiente che il debitore sia consapevole della mutata titolarità del rapporto obbligatorio.

La Cassazione si è espressa in merito precisando che se la comunicazione viene fatta dal cedente, deve essere indicata soltanto l’avvenuta cessione, inserendo gli elementi necessari dell’accordo traslativo. Se invece viene effettuata dal cessionario deve esserci anche la prova certa del trasferimento, ovvero il contratto stesso.

Tale precisazione è stata fatta per permettere ai debitore di avere la certezza di quanto sta accadendo, dato che il cessionario risulta essere un soggetto “estraneo”.

Tipologie di cessione

La cessione dei credito può avvenire in due modi diversi, prevedendo diverse conseguenze nel caso in cui l’obbligato non rispetti i propri adempimenti.

In particolare ci può essere una cessione:

  • pro solvendo: se il creditore originario garantisce l’esistenza del credito ma anche la sua solvenza, ovvero la capacità di adempiere del debitore. In tal caso il cedente sarà liberato soltanto quando il debito sarà stato saldato
  • pro soluto: il cedente viene liberato anche se il ceduto non paga i debiti, il rischio in questa ipotesi cade infatti sul cessionario

Secondo la legge, se non viene stabilito diversamente, la normalità è la cessione del credito pro soluto. Perciò chi trasferisce il proprio diritto deve assicurare l’esistenza dello stesso e non delle capacità del debitore.

Cessione del credito e factoring

Negli ultimi anni è diventata molto importante una figura contrattuale, di origine anglosassone, utile per portare a termine complesse operazioni commerciali in ambito imprenditoriale, ovvero il factoring.

In pratica succede che l’azienda ceda una parte significativa dei propri crediti commerciali ad una società specializzata, detta appunto Factor. Quest’ultima si occupa di offrire diversi servizi finanziari volti ad anticipare il saldo delle fatture e a garantire alle imprese di potere usufruire di una liquidità immediata.

Accade quindi che:

  • l’azienda ceda i crediti a terzi ricevendo il loro valore nominale al netto dei costi di gestione
  • gli acquirenti ottengano dei guadagni in merito alle commissioni sulle singole operazioni

Risulta evidente, quindi, che si tratti di pratiche molti utili per le realtà che faticano a incassare i pagamenti, ma che hanno la necessità di ottenere più liquidità.

CESSIONE DEL CREDITO RECUPERO CREDITI DEBITI
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