Le clausole vessatorie sono delle condizioni particolari contenute in un contratto, che determinano uno squilibrio tra diritti e obblighi del consumatore. Ma, sono sempre legali? Cosa bisogna fare per difendersi?
Spesso accade che, sottoscrivendo un contratto, il consumatore si veda costretto a pagare consistenti penali in caso di recesso, mentre l’azienda o il professionista può recedere senza problemi. Oppure può accadere che vengano esplicitamente elencati svariati obblighi a carico del consumatore, ma nessuno inerente alla controparte.
Nei suddetti casi, sono presenti delle clausole vessatorie, ovvero delle condizioni che determinano un palese squilibrio tra le parti. Si tratta di situazioni disciplinate dal codice civile ma anche dal Codice del Consumo, come vedremo nelle righe seguenti.
Le clausole vessatorie in un contratto sono quelle che determinano una condizione di squilibrio dei diritti e degli obblighi del consumatore.
Per questo motivo, tutte le clausole caratterizzate da vessatorietà devono essere indicate in forma scritta e in modo chiaro e preciso, per permettere al soggetto interessato di comprendere la situazione e di scegliere se accettare o meno il contenuto contrattuale.
In tal caso la parte contraente, viene considerata dalla giurisprudenza come quella più debole, in una situazione di svantaggio rispetto alla controparte, perciò gode di maggiore tutela da un punto di vista contrattuale.
Cosa significa?
Eventuali clausole vessatorie non indicate correttamente sono sanzionate con la nullità, anche se il contratto di base resta valido. Quindi, alcuni pretese sfavorevoli nei confronti del consumatore possono essere considerate nulle, senza dovere necessariamente annullare tutto il contratto.
Un disciplina di questo tipo si è resa particolarmente utile soprattutto per quanto riguarda la sottoscrizione di contratti a distanza, ovvero quando le parti non sono fisicamente presenti per discutere tra loro, ma si può fare riferimento soltanto a quanto riportato nel contratto.
Nel Codice del Consumo sono elencate varie tipologie di clausole vessatorie, inerenti al rapporto tra professionista e consumatore.
In modo particolare si fa riferimento a situazioni che hanno l’obiettivo di escludere o limitare:
La disciplina viene trattata in modo “generale” dall’art. 1341 del codice civile, nel seguente modo:
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria
Il suddetto articolo è applicabile a qualsiasi tipologia di negozio stipulato tra diversi contraenti, sia in ambito B2B che B2C, e prevede l’inefficacia delle condizioni non approvate per iscritto.
Sulla spinta di direttive comunitarie, ad ogni modo, la disciplina è stata ampliata dal decreto legislativo n. 206/2005, ovvero dal Codice del Consumo, che parallelamente ha introdotto delle norme specifiche per sanzionare eventuali clausole vessatorie presenti nel rapporto tra professionisti e consumatori.
In tal caso non si parla più di semplice inefficacia ma di nullità. L’art. 36 del CdC, afferma infatti:
Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto
Inoltre, viene sottolineato l’importanza della trasparenza, ovvero che le stesse siano indicate in modo chiaro e comprensibile.
Nei paragrafi precedenti abbiamo visto cosa sono le clausole vessatorie e come vengono disciplinate dalle norme del Codice Civile e dal Codice del Consumo.
Ma cosa bisogna fare, per difendersi da condizioni contrattuali poco favorevoli, non indicate per iscritto o non trasparenti?
Come abbiamo detto, una clausola vessatoria non rende nullo tutto il contratto, ma soltanto la clausola stessa. Ad ogni modo, è necessario agire in via giudiziale per potersi tutelare.
Soltanto un giudice, infatti, può accertare la vessatorietà della clausola in oggetto.
A tal proposito l’art. 37 del CdC prevede la cosiddetta azione inibitoria, come possiamo leggere:
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all'articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente titolo.
2. L'inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669 bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 140.
Come possiamo notare, si tratta di un procedimento giudiziario che può essere attivato a tutela del consumatore.
Per concludere è utile chiarire il principio della “doppia firma”, ovvero quando viene chiesto al cliente di firmare una seconda volta, facendo riferimento a specifici punti. Prima di sottoscrivere è sempre opportuno leggere con cura di cosa si tratta, e nel dubbio chiedere l’assistenza di un avvocato prima di firmare condizioni di cui non si capisce bene la natura.
Ad ogni modo, la doppia firma non tutela il venditore al 100%, dato che è sempre possibile accertare un eventuale squilibrio.
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