Nel contesto del diritto italiano, la questione della maternità surrogata sta emergendo come un argomento di notevole rilevanza giuridica e sociale. Con la crescente globalizzazione e l'evoluzione delle pratiche di procreazione assistita, l'Italia si confronta con la necessità di adeguare le sue leggi alle realtà contemporanee.
Nel contesto del diritto italiano, la questione della maternità surrogata sta emergendo come un argomento di notevole rilevanza giuridica e sociale. Con la crescente globalizzazione e l'evoluzione delle pratiche di procreazione assistita, l'Italia si confronta con la necessità di adeguare le sue leggi alle realtà contemporanee.
La maternità surrogata, attualmente vietata all'interno dei confini nazionali, è oggetto di un intenso dibattito che si estende oltre le questioni di legalità, toccando sfere etiche profonde e complesse.
Con l'entrata in vigore della Legge 4 novembre 2024, n. 169, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2024 ed efficace dal 3 dicembre 2024, l'Italia ha compiuto un passo decisivo estendendo la perseguibilità del reato di maternità surrogata anche ai comportamenti posti in essere all'estero da cittadini italiani. Questa modifica legislativa rappresenta un importante punto di svolta nella discussione, proponendo un approccio che va oltre i confini nazionali e solleva questioni significative riguardanti la sovranità, l'etica e i diritti umani.
Esistono fondamentalmente due principali tipologie di surrogazione di maternità: la surrogazione tradizionale e quella gestazionale.
Nota anche come surrogazione di maternità genetica o parziale, prevede la gestazione per altri attraverso l'inseminazione naturale o artificiale della madre surrogata. Questa forma di surrogazione si caratterizza per:
Questa tipologia, invece, presenta le seguenti caratteristiche:
Questa distinzione tra le due forme di surrogazione è cruciale per comprendere le diverse dinamiche e implicazioni legali, etiche e sociali che accompagnano ciascuna pratica. La scelta tra una tipologia e l'altra dipende spesso da fattori personali, medici e legali, riflettendo la complessità e la sensibilità delle decisioni associate alla maternità surrogata.
È importante sottolineare che la maternità surrogata si distingue dalla fecondazione eterologa, dove i gameti (ovociti o spermatozoi) di donatori esterni vengono utilizzati per fecondare ovociti o fecondare l'ovocita della donna all'interno della coppia.
Mentre la fecondazione eterologa si concentra sulla soluzione di problemi legati alla sterilità, la surrogazione affronta situazioni in cui la gravidanza non è possibile o non è consigliabile per motivi medici o personali.
In entrambi i casi, queste pratiche sollevano questioni etiche, legali e sociali significative, essendo al centro di dibattiti sulle implicazioni morali, sui diritti dei bambini nati da queste tecniche e sul ruolo della donna nel processo di procreazione assistita.
Questa distinzione è fondamentale per la valutazione normativa e giuridica della maternità surrogata, particolarmente nel contesto della nuova disciplina che la configura come reato perseguibile anche all'estero.
La tutela dei minori nati tramite la maternità surrogata è un argomento di fondamentale importanza, come ribadito costantemente dalla Suprema Corte, infatti, la Corte Costituzionale italiana ha affrontato più volte questa tematica con pronunce di rilievo.
In particolare, con la sentenza n. 33 del 2021, la Corte Costituzionale ha evidenziato l'essenzialità di proteggere l'identità affettiva e relazionale dei bambini, a prescindere dalla loro origine. La sentenza ha sottolineato l'importanza di garantire che il diritto dei minori di mantenere il loro legame affettivo e relazionale sia tutelato, affermando che l'interesse superiore del bambino deve sempre essere la priorità principale.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, riconoscendo tuttavia l'insufficienza dell'attuale tutela e invitando il legislatore ad intervenire "nell'ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore". Ha, inoltre, evidenziato che l'adozione in casi particolari, pur rappresentando una forma di tutela significativa, "non è ancora del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali".
Parallelamente, la sentenza n. 272 del 2017 ha affrontato la questione del bilanciamento tra l'esigenza di accertamento della verità biologica e l'interesse del minore, affermando che la maternità surrogata "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane", confermando il divieto penale di tale pratica.
A livello europeo, vi è un chiaro consenso sulla necessità di riconoscere legalmente i legami di filiazione tra i minori e i genitori intenzionali. Questa esigenza è sottolineata anche nei paesi che proibiscono la pratica della maternità surrogata, dimostrando un impegno comune a garantire che i bambini nati attraverso questa modalità abbiano gli stessi diritti legali e affettivi di tutti gli altri bambini.
In conclusione, la protezione dei minori nati da maternità surrogata richiede un approccio giuridico equilibrato che ponga al centro il loro benessere e i loro diritti fondamentali. L'enfasi posta sia dalla giurisprudenza italiana che dalle decisioni europee sulla necessità di tutelare i legami affettivi e il riconoscimento giuridico dei minori contribuisce a garantire la loro stabilità emotiva e sociale, sottolineando l'importanza di un ambiente familiare stabile e amorevole per il loro sviluppo.
La legge 19 febbraio 2004, n. 40, che regola la procreazione medicalmente assistita, stabilisce all'articolo 12, comma 6, delle specifiche sanzioni per chi si impegna nella maternità surrogata. Questa normativa prevede che chiunque realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è soggetto alla reclusione da tre mesi a due anni e alla multa da 600.000 a un milione di euro. Tuttavia, la legge in origine non considerava le azioni compiute all'estero da cittadini italiani.
La Legge 4 novembre 2024, n. 169, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre 2024 ed entrata in vigore il 3 dicembre 2024, ha introdotto una modifica fondamentale a questa normativa. Il testo, composto da un unico articolo, aggiunge al comma 6 dell'articolo 12 della legge 40/2004 il seguente periodo: "Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana".
Questa modifica normativa colma una lacuna legislativa che precedentemente permetteva ai cittadini italiani di aggirare il divieto nazionale recandosi in paesi dove la maternità surrogata è legale. In questi paesi, infatti, le coppie potevano stipulare contratti di maternità surrogata e, successivamente, richiedere il riconoscimento dei minori in Italia.
La legge è stata approvata definitivamente dal Senato il 16 ottobre 2024 con 84 voti favorevoli, 58 contrari e nessun astenuto, dopo essere stata già approvata dalla Camera dei deputati nel luglio 2023. Durante l'iter parlamentare, la Lega aveva proposto un inasprimento ulteriore delle sanzioni (reclusione fino a 10 anni e multa fino a 2 milioni di euro), ma la proposta è stata respinta.
La legge si applica secondo il principio della non retroattività: possono essere perseguite solo le condotte poste in essere dopo il 3 dicembre 2024, data di entrata in vigore della normativa. I cittadini italiani che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero prima di tale data non sono soggetti a procedimento penale.
La normativa è motivata anche dalle considerazioni espresse dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, che hanno sottolineato le questioni di dignità della donna e l'impatto sulle relazioni umane connesse alla pratica della maternità surrogata. La proposta mira a garantire che la legge italiana sia applicata uniformemente ai cittadini italiani, indipendentemente dal luogo in cui il comportamento viene posto in essere, e a proteggere i valori fondamentali dell'ordinamento.
In definitiva, questa iniziativa riflette un crescente riconoscimento dell'importanza di armonizzare le leggi nazionali con le esigenze di tutela dei valori considerati fondamentali dall'ordinamento italiano e di affrontare le complesse questioni etiche e legali che emergono nel contesto della maternità surrogata in un mondo globalizzato.
La Legge 169/2024, pur venendo comunemente definita nella discussione pubblica come una legge che rende la maternità surrogata un "reato universale", presenta in realtà caratteristiche che sollevano importanti questioni giuridiche e applicative.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, è importante precisare che la legge si applica specificamente ai cittadini italiani che commettono il reato all'estero, e non configura quindi un vero e proprio "reato universale" in senso stretto. I reati universali propriamente intesi si caratterizzano per la perseguibilità indipendentemente dalla nazionalità dell'autore e dal luogo di commissione, configurandosi come crimini che ledono l'intera comunità internazionale.
L'articolo 7 del codice penale italiano categorizza come universali solo i delitti di eccezionale gravità, come i crimini contro l'umanità, il genocidio e i crimini di guerra. La maternità surrogata, benché eticamente e legalmente controversa nell'ordinamento italiano, non si equipara, in termini di gravità, a questi crimini.
Uno dei principali punti di discussione, poi, riguarda le questioni di sovranità. L'applicazione della legge italiana a condotte poste in essere in Stati dove la maternità surrogata è legale e regolamentata potrebbe essere percepita come un'intromissione nei diritti sovrani di tali Stati. Questa percezione potrebbe creare tensioni internazionali, in quanto si tratterebbe di un'imposizione di norme legali italiane su pratiche ammesse in altre giurisdizioni.
Un altro aspetto significativo riguarda la difficoltà pratica di accertamento del reato. In molte situazioni, gli Stati in cui la maternità surrogata è legale potrebbero non essere disposti a collaborare con le autorità italiane per l'accertamento di un reato che nel loro ordinamento non è considerato tale. Questa mancanza di cooperazione internazionale potrebbe portare a significativi ostacoli nell'efficacia dell'applicazione della legge.
Le autorità italiane, poi, potrebbero incontrare difficoltà nell'ottenere prove, testimonianze o documentazione necessaria per procedere penalmente contro i cittadini italiani che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero. Inoltre, il principio della doppia criminalità, richiesto in molti trattati di cooperazione giudiziaria internazionale, potrebbe non essere soddisfatto quando la condotta è legale nello Stato in cui è stata commessa.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 33 del 2021, ha evidenziato la necessità di bilanciare "la legittima finalità di disincentivare il ricorso a questa pratica" con "l'imprescindibile necessità di assicurare il rispetto dei diritti dei minori". Questo bilanciamento rimane centrale anche con la nuova normativa.
Sorge il dubbio se la previsione di sanzioni così severe (reclusione fino a due anni e multe fino a un milione di euro) possa effettivamente conseguire l'obiettivo di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata all'estero, o se invece possa determinare situazioni in cui le famiglie, per timore di sanzioni penali, evitino di regolarizzare la situazione dei minori nati da tali pratiche, con conseguenze potenzialmente pregiudizievoli per i bambini stessi.
In definitiva, la Legge 169/2024 rappresenta un tentativo di affrontare una pratica complessa e controversa in un contesto globale, cercando di affermare i valori etici e sociali ritenuti fondamentali dall'ordinamento italiano. Tuttavia, la sua effettiva applicazione dovrà confrontarsi con significative sfide pratiche e giuridiche, che includono la necessità di rispettare le normative internazionali e la sovranità degli Stati, nonché di garantire la cooperazione giudiziaria internazionale.
La definizione della maternità surrogata come "reato universale", sebbene imprecisa dal punto di vista tecnico-giuridico, riflette la volontà del legislatore italiano di estendere il proprio ordinamento punitivo oltre i confini nazionali per i propri cittadini. Il bilanciamento tra il legittimo obiettivo di disincentivare una pratica ritenuta lesiva della dignità umana e la necessità di tutelare i diritti fondamentali dei minori nati da tali pratiche rimane una questione aperta, che richiederà un'attenta valutazione sia da parte della giurisprudenza che del legislatore nei prossimi anni.
L'effettività della normativa dipenderà in larga misura dalla capacità delle autorità italiane di accertare le violazioni e dalla disponibilità degli Stati esteri a cooperare, nonché dalla sensibilità con cui il sistema giudiziario saprà bilanciare le finalità repressive con la tutela dei diritti dei minori coinvolti.
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