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Omologa di separazione: cos’è e come funziona?

L’omologa di separazione può essere fatta quando i coniugi riescono a trovare un accordo in merito alle questioni più importanti inerenti alla fine del loro matrimonio. Ma come funziona esattamente? Può essere rifiutata dal Tribunale?

La fine di un matrimonio non è mai un momento facile da affrontare, si tratta di un fallimento che spesso provoca diverse conseguenze negative per i coniugi, sia dal punto di vista economico, che psicologico.
In particolare le litigate e le discussioni possono essere davvero pesanti, e determinare processi civili lunghi e faticosi da affrontare.

In alcuni casi, però, marito e moglie riescono a mantenere un buon rapporto, forse consapevoli che una guerra in Tribunale non gioverebbe a nessuno. Può accadere anche, che la decisione di porre fine alla vita matrimoniale venga presa da entrambi guardando in faccia la realtà della situazione, cercando di trovare delle soluzioni pacifiche. 

L’omologa di separazione è il nulla osta di un Tribunale, che approva l’accordo preso dai coniugi e dai loro avvocati divorzisti. In altre parole con l’omologazione viene fatto un controllo sulla legalità delle condizioni stabilite dalle parti.

Di seguito cercheremo di capire cosa accade esattamente quando due soggetti intendono proseguire con tale modalità.

Separazione consensuale e omologazione

Quando un matrimonio è ormai compromesso e marito e moglie scelgono di intraprendere le varie fasi che portano allo scioglimento degli obblighi matrimoniali, è necessario rispettare alcuni particolari procedure. 

La prima cosa da valutare è il tipo di rapporto esistente tra marito e moglie. In alcuni casi non c’è alcun dialogo tra i soggetti, ovvero ci sono soltanto litigi ed entrambi imputano la colpevolezza alla controparte. E’ ciò che avviene ad esempio quando ci sono stati dei tradimenti o dei conflitti importanti.

In una situazione di questo tipo è possibile agire soltanto con una causa civile, dato che le parti non riescono ad accordarsi. Si tratta della modalità più complessa, più lunga e più costosa per separarsi. Le cause, infatti, possono durare anche anni, quindi marito e moglie non hanno la possibilità di rifarsi una vita in tempi brevi, e devono subire lo stress derivante da un processo in Tribunale.

Se i rapporti tra le parti, sono rimasti buoni, nonostante tutto, è possibile procedere con modalità più flessibili e veloci. Il presupposto è la presenza di un accordo tra marito e moglie, ovvero devono avere le idee chiare in merito alle questioni fondamentali come l’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, etc.

In questo caso si parla di separazione consensuale, e negli ultimi anni ci sono state molte novità in merito, dato che il legislatore ha voluto “premiare” in un certo senso chi riesce a risolvere delle controversie senza instaurare della cause, che potrebbero intasare ulteriormente la macchina della Giustizia italiana. In altre parole, l’obiettivo è quello di favorire la risoluzione stragiudiziale delle problematiche più semplice, per dare maggiore nelle aule dei Tribunali a quelle più complesse.

Con l’approvazione del Decreto Legislativo 132 del 2014, il legislatore ha introdotto della alternative per separarsi in minor tempo e in modo più facile, esse sono:

Come funziona l’omologa di separazione?

Suddetta omologazione, come abbiamo sottolineato nel paragrafo precedente, può essere ottenuta da marito e moglie nel caso in cui decidano di separarsi consensualmente.

L’art. 158 del codice civile afferma infatti che:

La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione

Da quanto possiamo leggere, quindi, il Tribunale effettua un controllo in merito all’accordo sottoscritto dai coniugi per assicurarsi che esso sia compatibile con le leggi, e si può parlare di decreto di omologazione se le condizioni vengono accettate.

In particolare viene analizzato se quanto stabilito per i figli, sia conforme alle normative in vigore, dato che l’obiettivo della giurisprudenza è proprio quello di tutelare i minori o maggiorenni non autosufficienti, quando i genitori decidono di separarsi.

Ricordiamo che solitamente si attua l’affidamento condiviso, se non ci sono i presupposti per quello esclusivo. Si cerca, infatti, di difendere la bigenitorialità, in quanto i figli hanno il diritto di crescere con entrambi i genitori accanto.

Quando viene rifiutata l’omologa di separazione?

Il decreto di omologazione, ovvero l’approvazione dell’accordo trovato dai coniugi in merito all’affidamento dei figli e altre questioni inerenti alla fine del matrimonio, è a tutti gli effetti un titolo esecutivo. Ciò significa che è possibile agire per concretizzare quanto deciso senza il bisogno di ulteriori pronunce giurisdizionali. 

Quindi, se l’assegno di mantenimento poi non viene versato come stabilito, si possono mettere in ipoteca i beni del soggetto inadempiente.o si può procedere con il pignoramento.

Questo avviene in quanto l’omologa di separazione serve per attribuire efficacia all’accordo stipulato tra marito e moglie, che di per sé ha piena autonomia giuridica se viene formulato entro i limiti della legalità, quindi se non penalizza uno dei coniugi senza un motivo o gli interessi di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.

Come già accennato, infatti, in giurisprudenza si cerca di tutelare soprattutto l’interesse dei figli, per evitare che possano diventare dei pretesti per portare avanti dispute tra i genitori.

Il presidente del tribunale, invece, non può opporsi a quanto deciso per le divisioni patrimoniali, ma può verificare se è stato rispettato i diritto al mantenimento del coniuge più debole.

Cosa avviene dopo l’omologa di separazione?

L’omologazione decretata dal presidente del tribunale è utile per validare le decisioni prese dai coniugi, per porre fine al loro matrimonio, o meglio per potersi separare, e avviare quindi il conteggio del tempo necessario per potere divorziare.

Come anticipato, l’omologa di separazione ha un valore esecutivo, quindi se non viene rispettata ci possono essere delle conseguenze giuridiche come l’ipoteca o il pignoramento

Quindi, sebbene si tratti di decisioni prese in autonomia dalle parti, una volta che queste vengono approvate con il decreto di omologazione, devono essere rispettate.

Inoltre, a seguito della riforma del 2015, che ha introdotto il divorzio breve, è sufficiente attendere soltanto 6 mesi per potere avviare le pratiche per divorziare, se c’è stata una separazione consensuale, con omologa, ma anche effettuata con negoziazione assistita o in Comune. 

Per concludere è utile sottolineare che, il ruolo dell’avvocato divorzista è fondamentale, in quanto può consigliare i coniugi ad agire nel modo migliore in base alla loro situazione. Procedendo correttamente, infatti, è possibile velocizzare notevolmente i tempi, evitando di trascorrere anni nelle aule dei Tribunali, con ansie, preoccupazioni e dispendio economico.

Cosa accade in caso di negoziazione assistita o di procedura in comune?

Oltre alla possibilità di richiesta dell'omologazione, la Legge prevede altre due procedure che i coniugi possono intraprendere per giungere alla separazione. La negoziazione assistita è regolamentata dall'articolo 6 della legge n°162 del 2014 e permette ai coniugi di scrivere e sottoscrivere un accordo, nel quale sono contenute le condizioni di separazione (assegni di mantenimento, affidamento figli, assegnazione abitazione, ecc..) tutto ciò mediante i relativi avvocati (possono anche scegliere di farsi rappresentare da un solo legale). L'avvocato poi, trasferirà gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di competenza per ottenere:

  • Nulla osta: in caso in cui siano presenti dei figli della coppia minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente o portatori di gravi handicap;
  • L'autorizzazione: nel caso esattamente opposto al precedente;

Diversa è la modalità che prevede la comparizione in Comune dinanzi a un Ufficiale di Stato Civile, solitamente rappresentato dal Sindaco, In questo caso i coniugi possono accedervi nel caso in cui non abbiano figli minorenni oppure i figli maggiorenni siano economicamente autosufficienti o non portatori di gravi handicap. Basterà illustrare all'Ufficiale di stato Civile le condizioni dell'accordo di divorzio stabilite, che non dovranno riguardare eventuali accordi patrimoniali, perchè in tal caso entrano in vigore le altre modalità di separazione.

Fonti normative:

Decreto legislativo 132/2014

Articolo 158 del Codice Civile

Legge n°162 del 2014

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