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Prescrizione: significato e tipologie

La prescrizione è una causa di estinzione di un diritto civile, o di un reato, quindi penale, ad esclusione di quelli puniti con l’ergastolo. Ma quando inizia a decorrere il tempo utile? Dopo quanti anni avviene. A cosa serve? Proviamo a rispondere a queste domande.

Comunemente i cittadini non riescono a capire il significato della prescrizione, che sia civile o penale. In particolare non è chiaro il motivo per cui dopo alcuni anni la legge finge che non sia successo nulla, o che un soggetto non abbia più determinati diritti.

Considerando la questione in maniera superficiale, infatti, tutto ciò non ha senso, ma come vedremo ci sono specifiche motivazioni alla base.

E’, comunque, importante evidenziare le differenze esistenti tra diversi ambiti del diritto, in particolare tra il civile e il penale, dato che entrambi hanno obiettivi e procedure diverse.

Cos’è la prescrizione?

La prescrizione è un causa di estinzione di:

  • un diritto, in ambito civile
  • un reato, in ambito penale

Nel primo caso, un soggetto non può più vantare un diritto su qualcosa dopo un certo periodo, a meno che la legge non lo definisca come “indisponibile”. Nel secondo caso, è necessario fare un distinzione tra delitti e contravvenzioni, considerando che i reati più gravi punibili con l’ergastolo non possono godere di tale “beneficio”.

Per fare un esempio, ci sono alcuni diritti, come la proprietà che non decadono mai, quindi sono imprescrittibili, anche se bisogna fare attenzione all’usucapione, cioè alla possibilità di chiedere di diventare gli effettivi proprietari da parte di chi si è preso cura per anni dell’immobile senza essere ostacolato dal titolare.
Ad ogni modo il punto cruciale è il trascorrere del tempo. Ci sono però svariate differenze tra i due ambiti, infatti essa può avvenire più facilmente per delitti e contravvenzioni rispetto ad altre situazioni, come approfondiremo a breve.

In pratica, pur essendo molto lungo, un processo civile di fatto azzera il decorrere del tempo utile per potere prescrivere un diritto, mentre quello penale non lo blocca, e in molti casi i reati si prescrivono prima della conclusione della causa stessa.

Ma vediamo di analizzare nei prossimi paragrafi i due diversi scenari per capire cosa prevede la legge.

La prescrizione civile

Nel diritto civile la prescrizione ordinaria è di 10 anni, come afferma l’art. 2934 c.c:

Ogni diritto si estingue per prescrizione [disp. att. 252], quando il titolare non lo esercita per il tempo [2962, 2963] determinato dalla legge [1242 2]
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge

Il decorrere del tempo inizia dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma è necessario che per tutto il periodo, il titolare non faccia nulla per esercitarlo. Ad esempio se un creditore non agisce per recuperare un credito, dopo 10 anni non può pretendere più nulla. In caso contrario, se invia una lettera di messa in mora al debitore, il conteggio si azzera.

Quindi è relativamente semplice capire dopo quanto tempo il diritto può decadere, visto che il tutto si resetta ogni volta che il soggetto intraprendere una azione.

Inoltre, è determinante il fatto che il decorrere del tempo utile si blocca durante i processi, considerando anche che le cause civili sono molto, molto, lunghe, e in caso contrario si rischierebbe di non arrivare mai a una sentenza. In ambito penale, invece, il tempo continua a decorrere normalmente.

Un altro aspetto fondamentale da considerare riguarda l’inizio della prescrizione, ovvero il momento in cui si avvia il conteggio. In ambito civile il decorrere del tempo utile si avvia nel momento in cui il diritto può essere fatto valere. Ad esempio avviene quando si notifica un documento alla controparte. 

La prescrizione penale

La prescrizione penale funziona in modo molto diverso da quella civile che abbiamo analizzato nel paragrafo precedente.

In particolare essa inizia a decorrere in modo automatico dal giorno in cui è stato commesso un reato, anche se non è stato attivato alcun procedimento in merito. 

Il reato si prescrive quando è trascorso il tempo corrispondente al massimo della pena prevista dalla legge, e comunque:

  • non prima di 6 anni in caso di delitti
  • non prima di 4 anni in caso di contravvenzioni

L’art. 157 del codice penale, infatti afferma che:

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria

Va precisato che tale discorso è valido anche per quanto riguarda i reati punibili solo con una pena pecuniaria.

Detto ciò è facilmente deducibile che per i delitti punibili con una pena massima inferiore a 6 anni, la prescrizione sarà comunque di 6 anni, mentre per le contravvenzioni di 4.
Si tratta, quindi, di soglie minime imposte dalla legge.

Ci possono, però, essere molteplici sospensioni e interruzioni, in grado di complicare il suddetto calcolo.

In particolare va precisato che:

  • la sospensione: congela il decorso del tempo, che continua a decorrere normalmente quando la causa sospensiva viene meno
  • l’interruzione: azzera il conteggio, che poi inizierà a decorrere da capo

In merito alla prima opzione la legge individua alcune cause particolari, come specificate nell’art. 159 c.p, in particolare determinati impedimenti dell’imputato o del difensore.
Ad ogni modo, dopo la riforma Orlando la sospensione può verificarsi:dopo il deposito della sentenza di primo grado, fino alla sentenza di grado successivo, per un periodo non superiore a 1 anno e 6 mesi

Per quanto riguarda l’interruzione, il legislatore ha fissato un tetto massimo per evitare che i tempi si possano allungare eccessivamente. In particolare non è possibile superare di oltre un quarto il limite fissato per legge, per le contravvenzioni e i delitti, come abbiamo visto prima.

A cosa serve la prescrizione?

Dopo avere analizzato nei paragrafi precedenti le varie tempistiche utile per prescrivere un determinato reato o un diritto civile, cerchiamo ora di capire qual’è lo scopo di questo strumenti giuridico, tanto discusso.

I non addetti ai lavori non riescono a capire la necessità di porre un limite temporale a un diritto o a un comportamento considerato pericoloso per la collettività. 

In realtà di tratta di un istituto molto importante per il sistema giuridico, infatti esiste da moltissimo tempo.

Generalizzando possiamo affermare che in giurisprudenza non sono ben tollerati i rapporti giuridici perpetui, cioè che restano immutati.
Ad esempio considerando il diritto di proprietà, un soggetto continua ad esserne il titolare finché non dimostra totale disinteresse in merito, infatti chi prende possesso del bene e lo utilizza come fosse suo, può chiedere l’usucapione dopo alcuni anni.
Oppure se un individuo vanta un credito nei confronti di un altro ma non agisce per recuperare la somma che gli spetta, dopo un po’ di tempo non può fare più nulla per ottenerla.

In un certo senso, quindi, la prescrizione fa morire i diritti che sono inutili, e messi da parte.

La questione è più complessa e delicata se consideriamo il diritto penale. Il presunto autore di un crimine non può rimanere indagato o imputato per tutta la vita. Di fatto se i tempi della giustizia sono troppo lunghi, il soggetto non può pagarne le conseguenze. Ovviamente se si tratta di reati gravi, per i quali è previsto l’ergastolo questo discorso non è valido.

Inoltre, lo Stato stesso dopo un periodo di tempo non ha più l’interesse a perseguire l’autore di un crimine, dato che dopo anni la funzione rieducativa non avrebbe più senso e la società non necessita più di riequilibrare il torto subito.

PRESCRIZIONE DIRITTO PENALE DIRITTO CIVILE
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