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Riscaldamento centralizzato: come va gestito?

Il riscaldamento centralizzato in un condominio viene utilizzato secondo alcune norme specifiche che ne regolano l’accensione, lo spegnimento e l’obbligo di installazione di valvole termostatiche. Vediamo, quindi, come funziona.

In molti condomini nel nostro Paese l’impianto per il riscaldamento non è autonomo, ma centralizzato, ciò significa che c’è un’unica caldaia in grado di servire ogni singolo appartamento abitativo.

L’installazione e la manutenzione della stessa sono a carico del condominio, quindi eventuali guasti e lavori vengono decisi dall’assemblea e pagati in base a quanto pattuito per le spese condominiali  straordinarie.

In tal caso ogni singolo proprietario non può decidere in modo autonomo, in quanto deve rispettare il regolamento condominiale e leggi nazionali che stabiliscono in quali orari e periodi è possibile accendere e spegnere lo stesso.

Vediamo quindi di capire esattamente come funziona.

Riscaldamento centralizzato: cosa significa?

In un condominio gli impianti di riscaldamento centralizzato funzionano con un’unica caldaia, in genere posizionata nel seminterrato in un’area comune ai vari proprietari.

Il funzionamento dell’impianto è regolato da specifiche norme a livello nazionale, e dal regolamento di condominio, che ne stabiliscono quando deve entrare in funzione e quando no. Ciò significa che è possibile usufruire del servizio soltanto in alcuni periodi.

Quelli autonomi, invece, non dipendono da altre unità abitative e possono essere utilizzati a piacimento dal proprietario. Va sottolineato comunque che in questo caso le spese per l’installazione, la manutenzione e la gestione sono a carico della proprietà dell’immobile.

L’impianto deve sempre essere a norma, quindi è necessario rispettare alcuni vincoli tecnici, perciò è consigliabile affidarsi a ditte specializzate per verificare il rendimento della caldaia e capire se si deve sostituire per rispettare i parametri di legge.

Riscaldamento centralizzato: orari di accensione

Abbiamo detto che la legge impone alcuni limiti da rispettare, in base alla zona climatica in cui si trova l’edificio. Vengono, infatti stabiliti:

  • gli orari di accensioni
  • gli orari di spegnimento
  • i periodi dell’anno in cui si può utilizzare

Lo scopo è quello di contenere i consumi in un’ottica di risparmio energetico. Quindi, ovviamente nelle zone più fredde sarà consentito un utilizzo maggiore rispetto a quelle in cui il clima è mite per la maggior parte dell’anno.

Per riuscire a stabilire correttamente tali parametri, il territorio italiano è stato diviso in 6 differenti zone climatiche, valutando la temperatura media registrata in un anno. L’unità di misura utilizzata è il “grado giorno”, ovvero la somma tra la temperatura convenzionale e quella media esterna giornaliera.
Per ciascuna zona sono stati poi stabilite alcune regole.

In particolare la suddivisione è la seguente:

  • zona A: dal 1° dicembre al 15 marzo, per 6 ore al giorno
  • zona B: dal 1° dicembre al 31 marzo, per 8 ore al giorno
  • zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, per 10 ore al giorno
  • zona D: dal 1° novembre al 15 aprile, per 12 ore al giorno
  • zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore al giorno
  • zona F: nessun limite

Inoltre, secondo le norme vigenti, gli impianti di riscaldamento centralizzato non possono superare i 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi nelle scuole, negli uffici e all’interno delle abitazioni.
Se si tratta di edifici adibiti ad attività industriali o artigianali tale limite deve scendere a 18 gradi, ovvero una temperatura considerata ottimale per svolgere al meglio le attività lavorative.

L’accensione deve avvenire dopo le ore 5 del mattino, mentre lo spegnimento viene effettuato entro le 23. Ad ogni modo l’utilizzo può essere frazionato in più periodi durante la giornata.

I limiti non di applicano se sono presenti centraline termiche o cronotermostati in grado di contabilizzare il calore, spegnendosi ed accendendosi in automatico al raggiungimento di una data temperatura.

Ci sono comunque delle eccezioni a quanto abbiamo appena illustrato, se si verificano particolari condizioni climatiche. In presenza, ad esempio, di improvvise nevicate o gelo, i Sindaci possono modificare il calendario, posticipando lo spegnimento o anticipando l’accensione degli impianti di riscaldamento centralizzato.
La durata giornaliera, comunque, non può essere superiore alla metà di quella prevista.

Riscaldamento centralizzato: valvole termostatiche

Il decreto legislativo n. 141/2016 ha stabilito che a partire dal 30 giugno 2017 i condomini con riscaldamento centralizzato devono obbligatoriamente installare le valvole termostatiche.

Si tratta di dispositivi che permettono di regolare il calore all’interno dell’abitazione, impostano i livelli di temperatura da 0 a 5.

La legge prevede pesanti sanzioni per chi non rispetta quanto stabilito, ovvero una multa da 500 a 2.500 euro per ogni appartamento che non si adegua.

Perciò chi non ha ancora le valvole termostatiche dovrebbe rivolgersi all’amministratore di condominio per fare in modo che tutto venga messo a norma velocemente.

In realtà spesso è necessario effettuare dei valori di manutenzione alla caldaia, prima di procedere, o addirittura sostituire la stessa se non idonea alla gestione di un contabilizzatore. In tal caso in assemblea si possono optare per due diverse soluzioni:

  • rendere tutto compatibile per la nuova funzione
  • cambiare l’impianto, usufruendo delle agevolazioni fiscali

Ad ogni modo le valvole termostatiche, utilizzate per il riscaldamento centralizzato, devono essere sostituite ogni 5 anni, dato che dopo tale periodo non assicurano più valori precisi.

E’ possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato?

Molti si chiedono se sia più conveniente avere un riscaldamento centralizzato o autonomo. Fino a qualche anno fa la differenza non era notevole, ora invece si tende a preferire quello autonomo.

Infatti, gestire in modo indipendente il sistema permette di accendere o spegnere la caldaia in base alle proprie esigenze, e solo quando è strettamente necessario, evitando sprechi.

Ci sono, inoltre, alcune detrazioni fiscali, per l’installazione di nuove caldaie, e per assicurarsi che il sistema sia a norma.

Ad ogni modo restare allacciati all’impianto condominiale assicura che i costi di gestione e manutenzione vengano sostenuti da tutti, quindi sono meno elevati.

Va considerato anche quanto tempo i soggetti trascorrono fuori casa. Chi è poco presente infatti avrebbe maggiori vantaggi scegliendo in modo autonomo quando attivare il riscaldamento.

Detto ciò è utile capire se è possibile staccarsi dal riscaldamento centralizzato condominiale.

L’art. 1118 del codice civile prevede:

Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

Quindi, teoricamente, ogni condomino può staccarsi dall’impianto senza dovere chiedere l’autorizzazione, a patto che da tale decisione non derivino:

  • squilibri al funzionamento dell’impianto
  • aggravi di spesa per gli altri condomini

Ad ogni modo, chi si stacca, è tenuto a contribuire lo stesso al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto centralizzato.
In realtà, pur non essendo obbligatorio chiedere l’autorizzazione, è buona prassi comunicare il fatto all’amministratore, per evitare problemi con gli addebiti delle bollette future.

La Cassazione con l’ordinanza n. 28051/18 del 2/10/2018 ha ribadito che il regolamento di condominio non può prevedere il divieto di distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato, in quanto lesivo di un diritto del proprietario.

Fonti normative

  • Decreto legislativo n. 141/2016 “Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica”
  • Cassazione ordinanza n. 28051/18 del 2/10/2018
  • Art. 1118 c.c “Diritti dei partecipanti sulle cose comuni”
  • Art.1123 c.c. “Ripartizione delle spese”
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