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Rivendicazione: cos'è e come funziona?

Rivendicazione: è l'azione con la quale il proprietario di una cosa può rivendicala da chiunque la possieda o la detiene. Vediamo come funziona nello specifico.

Il nostro codice civile introduce le azioni che servono a difendere il diritto della proprietà. Queste azioni sono introdotte dal codice al libro III, titolo IV e sono azioni, come detto, che hanno come obiettivo quello di tutelare il diritto di proprietà da ogni forma di violazione che si possa presentare. L'azione di rivendicazione è una specifica azione prevista dal codice che consente di tutelare il proprio diritto di proprietà da quella che è consideratala forma di violazione più grave che ci sia ovvero la sottrazione del possesso di casa propria.

Vediamo, dunque, come funziona nello specifico l'azione di rivendicazione.

​La rivendicazione nel codice civile

L'azione di rivendicazione è introdotta nell'art. 984 rubricato del nostro codice civile. Ecco cosa dice l'art.984:

​Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a
risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.

Leggendo ciò che è scritto nell'articolo emergono alcune volontà del legislatore. Vediamole insieme:

  • ​intanto rendere imprescrittibile l'azione di rivendicazione perchè è il diritto stesso di proprietà che è fondamento di quest'azione e, di conseguenza, secondo il legislatore questa può essere sempre rivendicata, senza prescrizione.
  • dare la possibilità al proprietario di agire in rivendica, ovvero di far valere in ogni modo la proprietà del bene, ovvero dimostrare in ogni modo e con ogni mezzo di essere titolare del bene sottratto.
  • ricondurre l'azione di rivendicazione nell'actio in rem. Ma che cosa vuol dire? Ricondurre l'azione di rivendicazione nell'actio in rem significa renderla un'azione reale che può essere utilizzata contro chiunque. Questa azione, dunque, è insita nella stessa natura dei diritti reali e permettono al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda o la detenga.

Chi può agire con l'azione di rivendica?

L'azione di rivendica può essere intrapresa solamente dal proprietario di un bene per riconscerne il suo diritto di proprietà. Chi intende avvalersi di questa azione non dovrà solamente dimostrare la posizione della cosa ma dovrà, anzi, dimostrare con ogni mezzo di esserne il proprietario.

E' giusto specificare che nel caso di acquisto della cosa per titolo derivato, il legislatore cercherà di risalire, insieme a chi presenta l'azione di rivendica, a tutti gli atti di acquisto derivati fino ad arrivare all'atto di acquisto originario per avere certezza della provenienza della cosa oggetto dell'azione stessa.

Rivendicazione di beni mobili ed immobili

Se il bene rivendicato è un bene immobile, il soggetto che agisce per rivendica può unire al suo possesso anche quello del dante causa provando che il bene in oggetto all'azione è stato posseduto per il tempo necessario per effettuare l'usucapione..

Se, invece, il bene rivendicato è un bene mobile, basterà dimostrare di aver acquistato il possesso in buona fede. In questo caso, dunque, si dovrà risalire all'acquisto originario così come scritto poco sopra. Proprio in merito a questo si è anche espressa la Corte di Cassazione che ha dato queste indicazioni specifiche.

Reintegrazione o rivendicazione?

Non sempre però, al proprietario di una cosa spetta anche il possesso o, detta in maniera differente, non sempre al proprietario spetta il possesso della piena proprietà. E' ciò che si evince da ciò che ha scritto il legislatore ed è ciò che accade, per esempio, nei casi di nuda proprietà dove, cioè, il diritto di proprietà è limitato dal diritto di qualcun altro.

Proprio per questo, però, l'azione di rivendicazione è ben diversificata dalle azioni possessorie così come si può ben comprendere dagli articoli 1168 e 1170 del codice civile. Ecco perché:

  • ​l'azione di rivendicazione va a riparare lo ius possidendi mediante la reitegrazione del factum possessionis;
  • l'azione di reintegrazione, al contrario, ripristina il factum possessionis e non è dipendente dall'esistenza del diritto, ovvero dello ius possidendi.

Ridotto ai minimi termini, dunque, l'azione possessoria è basata sull'assunto del factum possessionis ed è seguendo questo indirizzo che chi agisce deve fare le sue dimostrazioni per provare il possesso.

L'azione petitoria, invece, è basata sullo ius possidendi e deve venir dimostrato, quindi, il diritto di proprietà ovvero lo ius possidendi stesso.

Le azioni possessorie vogliono far rientrare il possessore (che può anche non essere il proprietario) nella possessione del bene dimostrando la preesistente situazione di fatto; l'azione di rivendicazione, invece richiede la dimostrazione del diritto di proprietà.

Rivendicazione e imprescrittibilità

Come detto sopra, l'azione di rivendicazione è imprescrittibile ed è reale. L'esercizio di questa azione, quindi, può continuare anche se, dopo l'azione stessa, il detentore o il possessore della cosa non lo è più perché ha cessato di possedere o detenere la cosa stessa.

Quindi, ribadendo il concetto anche se molto evidente, l'azione di rivendicazione può essere esercitata da colui che dimostri di essere il proprietario della cosa senza limiti di tempo. A questa regola, ovvero all'imprescrittibilità dell'azione di rivendicazione, c'è però una sola ed unica eccezione: l'acquisto per usucapione che il possessore della cosa o il detentore della cosa possono opporre al proprietario che sta agendo in rivendica.

Il carattere di "reale" del'azione di rivendicazione è da attribuire al fatto che questo tipo di azione può essere esercitato nei confronti di chiunque detenga o possieda il bene e che sia in grado di restituirlo al legittimo proprietario.

Il regolamento di confini

L'azione di rivendicazione si differisce da tutta una serie di altre azioni che possono essere intraprese per difendere i propri diritti. E' il caso, ad esempio, dell'azione di regolamento dei confini. La differenza fra le due azionista nel fatto che il regolamento di confini è mirata esclusivamente ad accertare la linea di demarcazione fra due fondi. Questa dimostrazione può essere effettuata allegando l'errata o poco chiara demarcazione dei confini o provando che il confine presente in atto, non corrisponde con quanto riportato sui singoli titoli di acquisto.

E' chiaro, dunque, che l'azione di regolamento dei confini sia un'azione completamente diversa da quella di rivendicazione perché, pur parlando di diritto di proprietà, resta legato ai confini di due o più proprietà e non tratta altri argomenti.

L'azione di restituzione

Anche l'azione di restituzione è cosa ben diversa da quella di rivendicazione. Quest'ultima, infatti, come visto prima, è un'azione reale che tutela il diritto di proprietà nei confronti di chi possiede o detiene un bene. L'azione di restituzione, invece, è un'azione personale.

Nonostante lo scopo di entrambe sia il recupero della disponibilità del bene a chi ne sta reclamando la proprietà, l'azione di rivendicazione è imprescrittibile - come scritto poco sopra - mentre l'azione di restituzione è prescrittibile.

Un'altra differenza fondamentale è che con la rivendicazione si deve dimostrare di essere proprietari del bene detenuto o possieduto da qualcun altro per reclamare il proprio diritto reale di proprietà; con l'azione di restituzione, invece, si vuole dimostrare l'insussistenza o l'essere venuto meno del titolo per il quale il detentore ha a disposizione la cosa: in questo caso, dunque, il proprietario non deve dimostrare di essere proprietario della cosa ma deve dimostrare l'insussistenza del titolo che legittima la disponibilità della cosa in favore del contenuto.

Fonti normative

  • Art. 948 c.c. "Azione di rivendicazione"
  • Art. 832 c.c. "Contenuto del diritto"
  • Art. 2037 c.c. "Restituzione di cosa determinata"
  • Art. 1158 c.c. "Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari"

RIVENDICAZIONE DIRITTO DI PROPRIETÀ USUCAPIONE REGOLAMENTO DI CONFINI AZIONE DI RESTITUZIONE AZIONE DI REINTEGRAZIONE
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