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Procedimento penale Giudice di Pace

Il Procedimento penale con il  Giudice di Pace è un modo per snellire la macchina della giustizia, quando i reati commessi sono di lieve entità, il fatto non viene affidato alla magistratura ordinaria, ma a quella onoraria.

Lo sappiamo tutti, la macchina della giustizia, in Italia a volte è troppo lenta, i processi durano molto e c’è la possibilità di ricorrere a tre diversi gradi di giudizio, perciò prima di ottenere una sentenza definitiva passano molti anni.

Per questo motivo, se avvengono crimini non gravi, di lieve entità, possono venire giudicati attraverso un percorso diverso,  per evitare di “intasare” ulteriormente le aule dei tribunali.

Chi è il Giudice di Pace?

Il Giudice di Pace è un organo giurisdizionale, appartenente alla magistratura, ma a differenza di quelli “ordinari” è definito come “onorario”, in quanto svolge il  proprio lavoro in maniera non professionale, nel senso che esercita le proprie funzioni solo per un lasso di tempo determinato ricevendo solo un’indennità per l’attività svolta.

Il ricorso a magistrati onorari è particolarmente utile nel nostro ordinamento giuridico per riuscire a snellire notevolmente le procedure considerate meno gravi, e per alleggerire il carico di lavoro dei magistrati ordinari, che si trovano a fronteggiare processi spesso molto lunghi.

Per diventare un magistrato onorario bisogna essere laureati in giurisprudenza, avere superato l’esame di abilitazione da almeno due anni e riuscire a superare un concorso. Si tratta di individui di età non inferiore ai 27 anni e non superiore ai 60.

In ogni caso la legge prevede che il giudice di pace debba essere una persona in grado di distinguersi per indipendenza e capacità giuridica.

Il Giudice di Pace si occupa di questioni sia civili che penali, per alcuni reati minori previsti dalla legge, e i procedimenti relativi sono diversi rispetto a quelli ordinari.

Ma analizziamo la questione con ordine, cercando di capire in quali casi si può ricorrere a un Giudice di Pace.

Le competenze penali di un Giudice di Pace

La normativa di riferimento che disciplina i procedimenti penali giudice di pace è rappresentata dal Decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace”.

Come già accennato vengono attribuiti alla competenza del magistrato onorario i reati “bagatellari”, cioè di minore entità.

In particolare l’art. 4 descrive in maniera dettagliata le competenze del giudice di pace, che riguardano i seguenti delitti tentati o consumati:

  • percosse
  • lesioni personali perseguibili a querela di parte
  • lesioni personali colpose, purché perseguibili a querela di parte ad esclusione di fatti connessi alla colpa professionale e alle norme in merito all’infortunio lavorativo
  • omissione di soccorso
  • ingiuria, diffamazione, minaccia
  • furti punibili a querela dell’offeso
  • sottrazione di cose comuni e usurpazione
  • danneggiamento
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui
  • deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Esiste anche una competenza per territorio, infatti, viene scelto il giudice di pace del luogo in cui è stato commesso un reato.

Procedimento penale giudice di pace: le indagini preliminari

La polizia giudiziaria ha il compito di svolgere di propria iniziativa le indagini necessarie per avere una chiara ricostruzione dei fatti e per trovare il colpevole. 

Dopo 4 mesi deve consegnare una relazione scritta al pubblico ministero con l’indicazione del reato commesso e delle leggi che sono state violate. In questo modo viene fatta una richiesta di autorizzazione per obbligare il presunto colpevole a comparire davanti a un giudice di pace per essere “processato”.

Se il p.m non chiede l’archiviazione, significa che decide di esercitare l’azione penale, autorizzando la citazione dell’imputato. 

In alcuni casi può essere direttamente la persona offesa a chiedere il ricorso al giudice di pace, ma solamente per quanto riguarda i reati perseguibili a querela.

Procedimento penale giudice di pace: instaurazione del giudizio

Abbiamo visto che il ricorso deve essere comunicato al Pm, e successivamente alla cancelleria del giudice competente nel territorio. Se la parte lesa ha intenzione di costituirsi parte civile deve farlo nel momento del ricorso.

A volte può accadere che il giudice di pace ritenga il ricorso inammissibile o infondato, o può esserci una incompetenza per materia o territorio, e decide quindi di convocare le parti interessati in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso.

L’instaurazione del procedimento penale da parte della polizia giudiziaria viene anche definito “giudizio a presentazione immediata” ed è previsto per i reati perseguibili d’ufficio nei quali sia presente flagranza di reato o una prova evidente. 

Viene, invece, definito “giudizio a citazione contestuale” se sono presenti gravi e comprate ragioni di urgenza che non permettono di attendere la fissazione dell’udienza.

Procedimento penale giudice di pace: svolgimento

Se il reato è perseguibile a querela, fin dalla prima udienza il giudice di pace cerca di ottenere una conciliazione tra le parti, a questo scopo, se lo ritiene utile, può rinviare l’udienza di due mesi e chiedere il supporto di enti di mediazione. 

Se avviene una conciliazione, viene redatto un processo verbale dove si afferma la remissione della querela.

In mancanza di conciliazione, invece, si apre il dibattimento e il giudice ammette le prove richieste o le esclude se non adatte, invitando le parti ad indicare gli atti per il dibattimento.

Il giudice di pace deve pronunciare la sentenza con relativa motivazione “redatta in forma abbreviata” e depositata entro 15 giorni dalla lettura del dispositivo.

Procedimento penale giudice di pace: le possibili sentenze

Le pene che possono essere decise da un giudice di pace in caso di condanna sono:

  • pena pecuniaria: pagamento di una multa o ammenda 
  • permanenza domiciliare: l’obbligo di rimanere nell’abitazione o in un luogo di cura per i giorni di sabato e domenica, eventualmente accompagnata dal divieto di accedere a particolari luoghi pubblici per i giorni della settimana in cui il condannato non è in permanenza domiciliare
  • lavoro di pubblica utilità: prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Può essere svolta presso lo Stato,la Regione, il Comune o centri di assistenza e organizzazioni di volontariato per non meno di 6 ore settimanali. Esiste comunque il divieto dei lavori forzati, contenuto nella convenzione europea per salvaguardare i diritti dell’uomo.
GIUDICE DI PACE PROCEDIMENTO PENALE
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