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Giudice di Pace: chi è e cosa fa?

Il Giudice di Pace si occupa di controversie civili o penali di lieve entità, che in teoria potrebbero essere facilmente risolte con degli accordi bonari tra le parti. Si tratta di un magistrato onorario, che esercita la professione per un periodo limitato, ottenendo solo una indennità per la prestazione.

In italia, la giurisdizione è organizzata in modo tale da assicurare ai cittadini giudici competenti in diverse materie, per territorio e per il valore della causa.
Ciò avviene sia per quanto riguarda il diritto civile che il diritto penale.

Quindi, in base alla tipologia di causa da intraprendere è necessario fare affidamento al magistrato adatto. In particolare il magistrato onorario si occupa delle controversie minori, per le quali non è necessario intraprendere i procedimenti standard in Tribunale.

Ma, procediamo con ordine, cercando di capire esattamente chi è questa figura professionale e quali sono le sue competenze.

Chi è il Giudice di Pace?

Egli non è un vero e proprio magistrato, dato che non ha vinto il concorso necessario per intraprendere la professione. Egli, infatti è un esperto del diritto, che viene in un certo senso prestato alla magistratura per occuparsi di casi di lieve entità.

Si può dire che di tratta di un magistrato onorario, che svolge le funzioni tipiche di un Pubblico Ministero o di un Giudice, ma non modo non professionale, ovvero soltanto per un lasso di tempo specifico e senza una retribuzione. Egli riceve, infatti, una indennità per il lavoro svolto.

Per ricoprire tale ruolo si deve partecipare un concorso per titoli, cioè non si devono sostenere delle prove, ma viene esaminato soltanto il curriculum.

Tra i soggetti che possono essere scelti ci sono laureati in giurisprudenza che:

  • hanno conseguito l’abilitazione e svolto funzioni giudiziarie per almeno due anni
  • hanno svolto funzioni notarili
  • hanno insegnato materie giuridiche all’università
  • hanno svolto attività dirigenziali
  • hanno cessato l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa, se sono avvocati non devono esercitare nel circondario del tribunale di riferimento
  • hanno almeno 30 anni e non più di 70

Come abbiamo già specificato il suo compito è quello di risolvere controversie civili o penali, di minore entità, infatti tale figura ha preso il posto di quello che un tempo era il giudice conciliatore.

Ad ogni modo, egli, durante la prima udienza deve effettuare un tentativo di conciliazione e soltanto in caso di esito negativo può fare partire il procedimento.

Le sue competenze sono specifiche e può occuparsi di questioni civili o penali, ad ogni modo si tratta sempre di risolvere questioni di minore importanza rispetto a quelle che vengono discusse nelle aule del tribunale.

Giudice di Pace per controversie civili

L’art. 7 del codice di procedura civile afferma che:

Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi ventimila euro.

Quindi chi intende agire per il recupero crediti inerente ad una cifra inferiore a 5 mila euro può recarsi da un magistrato onorario, trattandosi di un bene mobile. Chi, invece, vuole fare valere il proprio diritto in merito all’usucapione di un piccolo terreno, deve andare in Tribunale, anche se il valore è al di sotto dei 5 mila euro, in quanto si tratta di un immobile.

E’ invece possibile procedere sempre in tal senso per ottenere un risarcimento danni che non superi i 20 mila euro, se collegato alla circolazione di veicoli e natanti.

Ad ogni modo egli si occupa anche di controversie inerenti a:

  • l’osservanza della distanza minima per piantare alberi o siepi
  • l’uso dei servizi di condominio
  • rapporti tra proprietari di immobili per quanto riguarda le immissioni che superano la tollerabilità prevista per legge
  • interessi per il mancato pagamento di prestazioni assistenziali o previdenziali

Procedimento civile

Va detto subito che, se la causa ha un valore che non supera i 1100 euro, o se si tratta di opposizioni alla multe, non è necessario essere difesi da un avvocato civile, anche se è sempre consigliato per evitare di commettere errori.

Per quanto riguarda il procedimento, il riferimento normativo è dato dagli articoli 316 e successivi del codice di procedura civile. In realtà le fasi sono simili a quelle di una causa ordinaria, con alcune semplificazione.

Innanzitutto il processo si avvia sempre con una citazione a comparire in udienza, quindi il cittadino interessato deve:

  • notificare alla controparte l’atto, indicando l’oggetto della causa e la data della prima udienza
  • proporre verbalmente l’atto al cancelliere del tribunale, che a sua volta provvederà a scriverlo, e a notificarlo attraverso gli ufficiali giudiziari

Tra la notifica e l’udienza devono trascorrere almeno 45 giorni.

Se è necessario sentire dei testimoni, interrogare le parti o effettuare delle perizie, possono essere fissate altre udienze, fino ad arrivare a quella conclusiva.
Al termine il Giudice di Pace deve depositare la sentenza, entro 15 giorni.

Giudice di Pace per controversie penali

In ambito penale le competenze del magistrato onorario seguono dei criteri meno omogenei.
In genere si occupa di reati di microcriminalità, come ad esempio i reati di percosse, di lesioni lievissime, di diffamazione semplice, di minaccia, di invasione di terreni ed edifici, ecc, come previsto dall’art 4 del decreto legislativo 274/2000.

Ad ogni modo, va specificato che egli non può applicare delle pene detentive, ma soltanto pecuniarie. In casi limite, può imporre la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Il procedimento penale 

Vediamo le varie fasi:

  • indagini preliminari: in seguito alla notizia del reato, la polizia giudiziaria inizia ad indagare ed entro 4 mesi deve riferire l’esito al P.M. tramite una relazione scritta. Se la notizia risulta essere fondata l’indagato viene convocato a comparire. Non è prevista la figura del Gip, dato che i suoi compiti sono affidati al magistrato onorario
  • citazione a giudizio: l’indagato viene convocato, se si tratta di reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato o di evidenza della prova viene chiesta al P.M. l’autorizzazione a convocare direttamente il soggetto a giudizio
  • tentativo di conciliazione: avviene durante la prima udienza se si tratta di reati perseguibili a querela. In caso negativo si apre il dibattimento.
  • sentenza: deve essere redatta in forma abbreviata e depositata nel termine di 15 giorni.

Va ricordato che non si possono applicare pene detentive, ma solo pecuniarie. Nei casi di maggiore gravità al massimo la sanzione può prevedere la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Ci possono essere, comunque, due modalità di definizione alternative dalla pena, ovvero l’esclusione di procedibilità se il fatto è di particolare tenuità, e l’estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie.

Non è ammessa, invece, la sospensione condizionale della pena.

Fonti normative

  • Art 7 c.p.c
  • Artt. 316 e ss. cod. proc. civ.
  • Decreto legislativo 274/2000
PROCEDIMENTI GIUDICE DI PACE GIUDICE DI PACE PROCEDIMENTO PENALE PROCEDIMENTO CIVILE
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