La rescissione del contratto può essere richiesta quando esiste un grave squilibrio tra la prestazioni delle parti coinvolte. Può avvenire a causa di un contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno. La parte svantaggiata può chiedere al giudice l’annullamento, ma è anche possibile riportare equità del rapporto.
Se non viene fatto nel modo corretto, un accordo tra due parti, se pure siglato e sottoscritto può essere nullo o può venire annullato in seguito.
In genere i rispettivi diritti e doveri derivanti da un accordo ufficiale tra due soggetti devono essere rispettati per legge: ciò che è stato firmato ha un preciso valore legale, ed entrambe le parti devono rispettare i termini stabiliti.
In alcuni casi particolari, però, i rispettivi vincoli possono venire meno, prima della scadenza prevista, infatti, si può verificare il cosiddetto recesso anticipato, a fronte del pagamento di una penale. In altre situazioni, invece, il contratto è considerato nullo, quindi non valido a livello giuridico, come se non fosse mai stato siglato.
Una delle questioni più controverse riguarda però l’annullabilità dell’accordo, cioè la possibilità di svincolarsi da esso a causa di vizi presenti, cioè irregolarità.
Particolari tipologie di irregolarità contrattuali possono comportare la rescissione del contratto, cioè il suo annullamento. A volte si può evitare una decisione drastica di questo tipo, provvedendo a ripristinare la corretta richiesta dalla legge.
Vediamo, quindi, di analizzare in questo articolo tutti i casi in cui è possibile svincolarsi da un accordo sottoscritto tra due parti.
Si tratta di un istituto giuridico in grado di produrre effetti per le parti che l’hanno sottoscritto. Con parole semplici possiamo, quindi, definirlo come un accordo che viene siglato tra due o più, soggetti diversi.
Per essere legalmente valido le parti interessate devono avere deciso liberamente di firmare l’accordo, essendo a conoscenza dei relativi obblighi da sostenere e dei diritti di cui possono beneficiare.
La giurisprudenza non fornisce una definizione omogenea in merito, ma consultando i vari ordinamenti, è possibile riscontrare che per il legislatore esso deve avere sempre alcune particolare caratteristiche.
In particolare deve essere composto da:
In linea di massima chi sottoscrive un contratto lo deve rispettare come se si trattasse della legge, in quanto si tratta di un istituto giuridico vincolante.
In realtà, tale obbligo non è sempre presente, e il tutto viene gestito in modo flessibile, per adattarsi ai tempi d’oggi. E’ possibile, infatti, chiudere i suoi effetti prima della scadenza, con il recesso anticipato, che prevede una penale da pagare.
In casi particolari è possibile dimostrare che non è stato fatto in modo corretto, ed è quindi un diritto chiederne l’annullamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.
E’ possibile non rispettare gli impegni presi siglando un accordo contrattuale se vengono riscontrati vizi, cioè dei difetti che possono rendere invalido l’istituto giuridico.
Si può, quindi, impugnare il tutto davanti un giudice, chiedendo il relativo scioglimento.
La legge italiana prevede diverse tipologie di invalidità di un rapporto contrattuale:
In base a quanto abbiamo appena detto i termini invalidità e inefficacia non devono, perciò essere usati come sinonimi, in quanto un accordo annullabile è invalido ma comunque efficace finché non è presente una sentenza.
In realtà esiste un’altra tipologia di invalidità, che possiamo in qualche modo fare rientrare tra le forme di annullabilità, anche se ha presupposto leggermente diversi: stiamo parlando della rescissione.
La legge italiana prevede la possibilità di invalidare un rapporto contrattuale se sono presenti gravi squilibri tra le prestazioni richieste dalle parti, effettuando appunto la rescissione del contratto.
Se la sproporzione è voluta in modo del tutto libero e consapevole tra i due soggetti interessati il problema non sussiste. Siamo di fronte a un atto illegittimo, invece, quando la disparità è causata da un comportamento scorretto che ha indotto un’altra persona a stipulare un accordo sfavorevole attraverso l’inganno.
La vittima, in questo caso, può chiedere a un Giudice di disporre la rescissione del contratto, attraverso una sentenza in grado di produrre i seguenti effetti:
Nel paragrafo precedente abbiamo sottolineato come sia possibile fare una richiesta al Giudice per annullare un vincolo contrattuale, con la rescissione.
Per fare ciò, è necessario che:
Inoltre, la giurisprudenza italiana ha previsto la possibilità di rescindere due particolari tipi di contratti:
Un soggetto può avere assunto delle obbligazioni per salvare se stesso o altri da un reale pericolo di danno grave alla persona. Ad esempio un marito potrebbe avere pagato una cifra esagerata per affittare una macchina e raggiungere la moglie che ha appena avuto un incidente e si trova in pericolo di vita.
L’art. 1447 del codice civile, afferma che:
Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
Il giudice nel pronunciare la rescissione può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all'altra parte per l'opera prestata.
Le condizioni per potere impugnare l’accordo sono perciò le seguenti:
Il codice civile prevede in ogni caso la possibilità per la parte che ha agito scorrettamente di ricevere un indennizzo, in quanto ha ad ogni modo effettuato una prestazione.
Si tratta di una tipologia prevista dall’art. 1448 del codice civile:
Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
Ad esempio può succedere che per pagarsi delle cure mediche un individuo venda un bene prezioso a un prezzo irrisorio.
Le condizioni per chiedere l’annullamento sono:
La parte colpevole può evitare l’annullamento del rapporto contrattuale sproporzionato, effettuando un’offerta volta a riportare l’equità nell’accordo.
Possiamo dire quindi che la rescissione del contratto può essere evitata se il soggetto responsabile concede una prestazione maggiore.
Si tratta di una offerta che può essere fatta in via giudiziale, ma anche stragiudiziale per entrambe le tipologie che abbiamo descritto nel paragrafo precedente.
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