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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: cos’è?

Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permette al creditore di ottenere ciò che gli spetta senza dovere attendere i 40 giorni solitamente previsti. Ma in quali casi si può fare la richiesta? Come funziona esattamente?

Quando si tratta di una ingiunzione di pagamento, stabilita da un giudice, il creditore deve attendere il decorrere del termine ordinario prima di potere agire, ovvero 40 giorni.
In alcune situazioni particolari, però può fare un esplicita richiesta per accelerare i tempi, soprattutto se si tratta di debiti già accertati, derivanti da cambiali o altri titoli esecutivi

.In altri casi, invece, si tratta di un'azione automatica, cioè stabilita dalla legge, e l'interessato non deve fare alcuna richiesta particolare in merito.

E' dunque interessante capire le differenze tra queste due tipologie di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Cos'è un decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale, imposto da un giudice, su richiesta di un creditore, che impone al debitore di pagare una somma di denaro o di consegnare di beni dovuti. Viene emesso dopo avere verificato l'esistenza di prove certe in grado di dimostrare un credito, come ad esempio un contratto sottoscritto da entrambe le parti, una scrittura privata autenticata, una fattura, una cambiale, un assegno, ecc.

In giurisprudenza si dice che il procedimento è monitorio nel senso che non è necessario interpellare la controparte per fare partire l'iter. Infatti, viene anche definito "inaudita altera parte".

Si tratta di uno strumento molto utile, attraverso il quale un soggetto può ottenere in breve tempo, 40 giorni, un titolo per effettuare una esecuzione forzata, ovvero il pignoramento dei beni del debitore.

Per fare ciò è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, in altre parole l'importo totale deve essere facilmente deducibile e scaduto. Con l'ingiunzione di pagamento si obbliga il debitore a pagare entro un termine preciso, oltre il quale sarà possibile agire con il pignoramento.

I tempi sono relativamente brevi, se consideriamo la durata media delle cause civili in Italia, ma in alcuni casi ci può essere l'esigenza di velocizzare ulteriormente la procedura attraverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permette al creditore di agire forzatamente per recuperare il proprio credito, senza attendere i 40 giorni previsti per il provvedimento ordinario. Quindi l'ordine di pagamento o di consegna di un determinato bene non è subordinato al decorso di tale termine, ma può avvenire immediatamente.

Ovviamente la richiesta deve sempre essere fatta presso il tribunale competente e in base alle prove fornite dall'interessato, il giudice può decidere discrezionalmente se rendere il decreto subito esecutivo, o se attendere il decorso ordinario dei termini.

In alcuni casi, comunque, è la legge stessa a stabilire come procedere, anche se il creditore non si esprime in merito all'esecuzione immediata.

Ma attenzione il fatto che non si debba attendere 40 giorni non significa che il debitore debba accettare la situazione senza potersi opporre. Egli può sempre contestare la decisione e se la sua richiesta viene accolta gli verrà restituito quanto versato ingiustamente.

Ma, vediamo cosa avviene esattamente dopo l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Anche in questo caso devono essere rispettati i tempi tecnici per la notifica dell'atto di precetto, cioè l'ultimo avvertimento prima di procedere con il pignoramento dei beni. Il debitore ha quindi 10 giorni di tempo per pagare ed evitare l'esecuzione forzata.

Volendo riassumere quindi:

  • con il procedimento ordinari sono necessari in totale 50 giorni, 40 per l'ingiunzione di pagamento e 10 per il precetto
  • con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sono necessari 10 giorni per il precetto, fatto salvo che il ritardo non provochi danni.

Provvisoriamente esecutivo per richiesta del creditore

Fino ad ora abbiamo detto che, in alcuni casi specifici il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo. Ciò può avvenire per esplicita richiesta del creditore, e in tal caso il giudice valuta la situazione prima di decidere, o perchè è stabilito da una legge, e quindi viene emesso anche se non c'è una richiesta esplicita in merito.

Se si tratta di una domanda fatta dal creditore, il giudice può decidere discrezionalmente. Solitamente viene data l'autorizzazione se avvengono le seguenti ipotesi:

  • si tratta di una cambiale, un assegno o un certificato di liquidazione di borsa
  • se si tratta di un atto ricevuto da un notaio o da un pubblico ufficiale
  • se esiste la possibilità di recare un danno all'interessato in caso di ritardo, o che il debitore possa disfarsi dei propri beni per evitare il pignoramento
  • se è presente una prova scritta, firmata dal debitore, ovvero un documento come una promessa di pagamento o una ammissione di debito.

In pratica, come possiamo notare, si tratta di casi in cui il debito è in qualche modo certificato, dando maggiori garanzie a sostegno del creditore, presupponendo che non ci saranno contestazioni future.

Da quanto abbiamo detto, perciò l'interessato può fare una esplicita richiesta al giudice se dispone di una documento di ammissione del debito da parte del debitore.

Ad ogni modo il giudice deve considerare ogni singolo caso, e valutare discrezionalmente il modo migliore di agire.

In alcuni casi, inoltre, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo potrebbe essere subordinato al deposito di una cauzione da parte dell'interessato, per garantire una eventuale futura esigenza di dover restituire la somma al debitore, in caso di contestazione e revoca del provvedimento.

Provvisoriamente esecutivo per legge

Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, a volte non deve decidere il giudice in merito a una ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, ma viene stabilito dalla legge.

In particolare ciò avviene se:

  • viene richiesto da enti previdenziali, come l'Inps, per recuperare contributi, o altre forme di assistenza
  • si tratta di recuperare dei crediti condominiali, quindi di un decreto emesso su richiesta di un amministratore di condominio. La situazione viene considerata particolarmente serie dalla legge, dato che influisce sulla normale conservazione delle parti in comune e sull'erogazione dei servizi
  • si tratta di crediti di mantenimento dei figli
  • non sono stati rispettati i termini previsti per il pagamento in merito a un contratto di subfornitura
  • il decreto si riferisce a un conduttore moroso
  • lo scopo è la restituzione dell'imposta di registro

In tutti i casi sopra riportati il giudice deve concedere quanto previsto per legge, anche se il soggetto non ne fa una precisa richiesta.

Opposizione del debitore

Un decreto ingiuntivo è composto da due diverse fasi. Come abbiamo visto, inizialmente il creditore effettua una richiesta presso il tribunale, e se le prove sono sufficienti il giudice emette l'ingiunzione di pagamento.

La seconda fase, invece, si attiva soltanto se il debitore decide di contestare la decisione, opponendosi ad essa. In questo caso inizia un procedimento per certi versi simili a una causa ordinaria, durante il quale le parti dovranno sostenere e dimostrare le loro posizioni.

Generalmente il decreto diventa esecutivo alla scadenza dei 40 giorni, 50 se consideriamo anche la notifica dell'atto di precetto. Se si tratta di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, però, si può agire anche prima di una eventuale opposizione.

Per concludere è interessante sottolineare che di recente è stata ipotizzata la possibilità che il difensore legale dell'interessato possa accertare i requisiti necessari ed emanare lui stesso l'atto di ingiunzione, evitando così di attendere una risposta dal tribunale, perciò in modo più rapido.

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