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Delega: cos’è e come funziona?

La delega è un istituto previsto dal nostro sistema giuridico, che ha come oggetto la rappresentanza, ovvero la possibilità che un soggetto possa curare gli interessi per nome e per conto di un altro.

In alcune particolari situazioni un individuo non ha la facoltà o la possibilità di potere curare da solo i propri interessi, per questo motivo ha la necessità di affidare il compito ad altri.
Ad esempio si può trattare della compravendita di un immobile, del recupero crediti, o di altre mansioni come ad esempio la rappresentanza legale svolta da un avvocato.

Si tratta di procura speciale se l’incarico corrisponde a un solo atto, mentre se è valida per tutti gli atti inerenti a un soggetto, viene definita procura generale.

La rappresentanza, ad ogni modo non deve essere confusa con un altro negozio giuridico, ovvero il mandato, come vedremo.

Cos’è la delega?

In giurisprudenza quando si parla di delega si fa riferimento a un particolare istituto, descritto nel codice civile, dagli articoli 1387 e successivi, legato al concetto di rappresentanza volontaria.

Il nostro ordinamento prevede che un soggetto possa attribuire ad un altro il potere di effettuare alcune operazioni a suo nome e per suo conto. Ciò significa che tutti gli atti compiuti saranno efficaci direttamente per il rappresentato. 

Il conferimento viene fatto attraverso un atto unilaterale, cioè perfezionato unicamente con la dichiarazione volontaria dell’interessato.
In altre parole il rappresentante che è stato nominato, ha la facoltà di sostituire il rappresentato nel compimento di un particolare negozio giuridico.

La rappresentanza può essere di vario tipo:

  • diretta: cioè attraverso la spendita del nome del rappresentato
  • indiretta: il nominato agisce per conto del soggetto, ma non in suo nome, quindi gli effetti cadono sul rappresentante stesso, che sarà poi tenuto a trasferirli all’interessato.
  • legale: in questo caso l’istituto è dotato di una disciplina giuridica, e prevede che un individuo possa liberamente conferire ad un legale rappresentante la possibilità di poterlo difendere in giudizio e di compiere atti a suo nome.
  • organica: in riferimento agli enti, le società e le persone giuridiche

Differenza tra delega e mandato

Prima di proseguire è importante precisare le differenze esistenti tra la delega e il mandato, che a livello superficiale potrebbero sembrare simili, ma in sostanza hanno delle differenze notevoli.

Innanzitutto va detto che il mandato è un contratto bilaterale, ovvero sottoscritto da entrambe le parti, mentre la procura è unilaterale, nel senso che l’incaricato può agire anche senza chiedere il permesso all’interessato, entro i limiti del proprio ruolo.

Ad esempio il figlio, delegato dal genitore anziano per concludere la vendita di un immobile, può trattare con i potenziali acquirenti senza il bisogno di chiedere il permesso al rappresentato. 

Inoltre, il mandatario ha l’obbligo di agire secondo quanto richiesto dal mandante, mentre la delega è solo autorizzativa. 

Ad ogni modo un mandato può essere:

  • con rappresentanza: se gli atti compiuti vengono trasferiti direttamente in capo al mandante
  • senza rappresentanza: se l’incaricato agisce a nome proprio e solo successivamente gli effetti saranno trasferiti al soggetto che lo ha incaricato.

La procura, non può avere una forma libera come il mandato, essendo strettamente collegata al negozio giuridico in questione. Ciò significa che essa deve assumere la stessa forma necessaria per l’atto oggetto di delega. Quindi, se si tratta di acquistare un immobile, dovrà essere conferita con un atto pubblico.

In tutti gli atti giudiziari, a margine o in calce, deve essere inserita la procura rilasciata al difensore, perché il giudice ha il compito di verificare se l’avvocato ha il potere di agire in nome e per conto del cliente.

Come vedremo in dettaglio a breve, è possibile una rappresentanza generica per farsi difendere in un processo di primo grado, e speciale per conferire all’avvocato un potere specifico legato a determinati atti, ad esempio per scegliere riti alternativi quali il patteggiamento o l’abbreviato.

Come funziona la delega? 

L’art, 1392 del codice civile sottolinea che:

La procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere

La delega si attua mediante la redazione di un apposito documento, chiamato modello delega o modulo delega. Questo documento deve contenere le informazioni essenziali per identificare il delegante e il delegato, l'oggetto della delega e le eventuali limitazioni o restrizioni alla delega stessa. 

Esistono inoltre diverse modalità per la redazione del modello delega, a seconda delle esigenze e delle preferenze del delegante. Ad esempio, è possibile utilizzare un modulo delega pdf da compilare e stampare, oppure un modulo delega word da personalizzare in base alle proprie esigenze.

La delega, come già accennato non può essere conferita con forma libera, ma deve avere la forma prevista per l’atto che il rappresentante deve perfezionare, per essere valida.
Per la compravendita di un immobile, quindi ci deve essere un atto scritto.

Va sottolineato, però, che il rappresentante delegato deve attenersi a determinati compiti, senza superare i limiti, in caso contrario il negozio concluso non potrà essere considerato valido.

Il diritto italiano, infatti, non permette il compimento di alcuni atti attraverso un rappresentante, soprattutto per quanto riguarda questioni definite “personalissime”, come ad esempio il perfezionamento di un testamento.

Per le altre situazioni ci possono essere modalità e limiti diversi a seconda che si tratti di:

Tipologie di delega

La delega può essere di diverso tipo, a seconda dell’obiettivo da raggiungere e delle modalità attraverso le quali è possibile operare. 

In particolare ci può essere una delega:

  • speciale o generale: inerente a un compito specifico, di straordinaria amministrazione o generico, di ordinaria amministrazione
  • espressa o tacita: conferita esplicitamente o deducibile da comportamenti inequivocabili
  • revocabile o irrevocabile: in genere è sempre possibile la revoca, se non pattuito diversamente di comune accordo
  • apparente: se esercitata senza avere il consenso dell’interessato, vincolando quindi il falsamente rappresentato al negozio concluso con terzi

Estinzione della delega

La procura può estinguersi a seguito del compimento del negozio in oggetto, in quanto sono scaduti i termini concordati, per rinuncia o per incapacità o morte di uno dei due soggetti in questione. 

Ma in questi casi, cosa succede al soggetto terzo coinvolto negli affari?

La legge prevede alcune garanzie, per evitare il verificarsi di alcuni abusi, ad esempio:

  • come primo aspetto il terzo può sempre chiedere l’esibizione della procura, per accertarsi di concludere affari con individui autorizzati
  • il rappresentato deve informare terzi in merito a cambiamenti, come ad esempio la revoca della delega
  • una volta portato a termine il negozio giuridico, il rappresentante deve restituire il documento che attesta il potere conferito

L’obiettivo è quello di scongiurare al minimo i casi di Falsus Procurator, ovvero situazioni in cui un individuo finge di avere poteri che non gli competono.

L’art. 1398 del codice civile, infatti, sottolinea che:

Colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto

In particolare può accadere che:

  • un soggetto concluda affari senza avere la delega
  • il rappresentante continui ad agire anche dopo la revoca
  • l’incaricato ecceda dai suoi compiti non rispettando i limiti, dovendo quindi pagare i relativi danni al terzo che ha confidato nella validità del contratto.​
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