Quando si parla di accertamento di conformità si fa riferimento a uno strumento utile per sanare opere edilizie abusive. Per rimediare, però, è necessario il requisito della doppia conformità. Vediamo di cosa si tratta e come è possibile effettuare le richiesta.
Nel nostro Paese, per edificare o per effettuare interventi di natura edilizia, la legge impone che l’interessato debba richiedere il Permesso di Costruire, o a seconda della circostanza presenti l’apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA.
Se non vengono effettuati tali adempimenti, o se vengono violate le prescrizioni presenti nel permesso ottenuto regolarmente, i lavori svolti si ritengono abusivi, sia che si tratti di nuove costruzioni, o di ampliamenti e interventi. Ciò significa che le opere sono contrarie alla legge, ad esclusione di quelle che rientrano tra i casi di edilizia libera.
Va sottolineato che realizzare opere senza avere un valido titolo edilizio che le autorizza, rappresenta un reato.
In alcuni casi, però, il titolare può rimediare alla situazione attraverso il cosiddetto accertamento di conformità.
In Italia, purtroppo, gli abusi edilizi rappresentano un grave problema. Sono molti i soggetti che decidono di ignorare volutamente le regole in materia, per evitare di sostenere alcune spese, che in realtà rischiano di diventare molto più elevate.
Non tutti sanno che l’abuso edilizio è un reato urbanistico, e si concretizza nel momento in cui viene fatto un intervento sul territorio senza avere le autorizzazioni necessarie, ma anche se questi vengono effettuati in modo difforme a quanto concesso.
La legge prevede due tipi di punizioni per i colpevoli:
E’ importante sapere che la prescrizione è possibile solo per la sanzione penale, mentre quella amministrativa non scade mai.
Vediamo nel dettaglio quali sono le pene previste:
Inoltre, come abbiamo detto c’è anche una sanzione amministrativa che obbliga il responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni. Se ciò non avviene, sia il bene che l’area vengono acquisiti dal Comune.
Ad ogni modo il proprietario può chiedere il cosiddetto accertamento di conformità, per sanare la situazione ed evitare di subire in futuro conseguenze peggiori.
Si tratta di un istituto disciplinato dall’art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia, e prevede la possibilità di potere sanare gli abusi formali, inerenti ad interventi che sarebbe stato possibile effettuare legalmente con un titolo edilizio, ma non è stato richiesto, oppure l’opera è stata realizzata in totale o parziale difformità da esso.
L’accertamento di conformità, invece, non è consentito per quanto riguarda abusi sostanziali, ovvero interventi che non sarebbero mai stati approvati, ad esempio:
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che attraverso l’accertamento di conformità è possibile sanare delle costruzioni effettuate senza avere chiesto le autorizzazioni necessarie o non rispettando le stesse. Vediamo ora di capire quali sono i requisiti indispensabili per potere risolvere la questione e riportate il tutto alla legalità.
Il presupposto fondamentale per procedere con la sanatoria è la cosiddetta doppia conformità, ovvero l’intervento deve essere conforme:
Quindi, ipotizzando che un soggetto abbia ampliato il proprio appartamento nel 2010, senza chiedere i permessi necessari, può fare la richiedere la sanatoria soltanto se il Piano urbanistico dell’epoca consentiva tale modifica e se attualmente non ci sono cambiamenti in merito al volume realizzabile.
Se, invece, negli anni il Piano avesse subito delle modifiche e delle limitazioni, rendendo impossibile l’ampliamento, l’accertamento di conformità non sarebbe possibile.
Cosa deve fare esattamente l’interessato per ottenere un accertamento di conformità?
Innanzitutto va detto che possono agire in tal senso i seguenti soggetti:
Per procedere si deve presentare una specifica istanza al comune, allegando un’apposita documentazione preparata da un tecnico abilitato. Come abbiamo visto, infatti, è indispensabile dimostrare la sussistenza della doppia conformità, predisponendo elaborati grafici in grado di illustrare l’opera prima e dopo le modifiche realizzate.
Il Comune ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi. Se non ci sono risposte, in teoria, l’istanza si deve considerare respinta. Tuttavia, secondo alcune sentenze il silenzio viene considerato illegittimo, visto che l’ente è tenuto a pronunciarsi in merito alle motivazioni del diniego.
Se il permesso viene approvato, l’interessato deve pagare un’oblazione pari al doppio del costo di costruzione. Se questo non è quantificabile la sanzione parte da un minimo di 516 euro. Versando tali somme, si estingue anche il reato penale.
Da quanto possiamo notare, quindi, sebbene in Italia si tende spesso a fare le cose in modo illegale per poi cercare di tamponare agli sbagli, è molto più conveniente rispettare le norme fin da subito.
Procrastinare non fa bene alle proprie finanze.
Ovviamente esistono soggetti che si ritengono superiori alle parti, e più furbi degli altri, che rischiano sperano che nessuno se ne accorga. In realtà le difformità prima o poi sono destinate ad emergere.
In Italia esistono due diversi regimi di regolarizzazione di abusi edilizi:
Si tratta di due strumenti molti diversi tra loro, quindi è bene conoscere le differenze per evitare di fare confusione in merito.
Il condono ha natura straordinaria e una efficacia limitata nel tempo. Il suo scopo, infatti, mira a regolarizzare diverse situazioni illecite entro specifiche fasce temporali. In pratica i soggetti possono usufruire di una specifica “finestra aperta” per mettersi a norma, anche se le opere realizzate sono in contrasto con i piani urbanistici approvati e vigenti nel momento della presentazione dell’istanza.
Nel nostro Paese sono stati adottati tre provvedimenti di condono, attraverso le seguenti leggi:
In ognuna di esse erano stati stabiliti gli illeciti condonabili, con specifici requisiti e formalità.
In ogni caso, al momento non sono previsti ulteriori condoni, quindi chi intende mettersi in regola deve fare una specifica istanza per la sanatoria ordinaria, ovvero per l’accertamento di conformità.
Con il decreto n° 76 del 16 Luglio 2020, denominato decreto semplificazioni, si è introdotta la volontà di snellire, semplificare appunto, alcune procedure burocratiche seguendo la via dell'innovazione. In materia edilizia, nello specifico, la proposta valuta di esaminare l'opportunità di limitare la doppia conformità nei casi di:
Niente invece in merito alla possibilità di eliminare la procedura di doppia conformità nella sanatoria degli abusi edilizi. Infine, è stata eliminata la disposizione sull'irretroattività della sanatoria, in base alla quale l'accertamento di conformità si limita a verificare la conformità attuale dell'opera, di conseguenza non estingue i reati commessi in precedenza e fa riferimento a delle contribuzioni pecuniarie più elevate.
Fonti normative
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