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Notifica multa: quali sono i termini?

La notifica di una multa deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento dell’infrazione al Codice della Strada. Il termine si riferisce alla data di spedizione dell’atto, e non a quella di ricezione. Una volta decorsi i termini si può chiedere l’annullamento.

​Ogni volta che il postino suona, pensiamo subito che sia arrivata una notifica di multa, se non stiamo aspettando nessun pacco o nessuna lettera. In effetti, abbiamo quasi sempre ragione.​
In alcuni casi siamo consapevoli di avere commesso una infrazione, magari accedendo a un’area con traffico limitato, o superando i limiti di velocità, ma in qualche modo speriamo di farla franca. In realtà, se siamo colpevoli, è giusto pagare per non avere rispettato le regole.

Se, però, abbiamo intenzione di contestare la sanzione ricevuta, dobbiamo controllare che gli organi accertatori abbiamo fatto tutto nel modo corretto. Ad esempio, se non sono stati rispettati i tempi previsti dalla legge per la notifica della multa, se abbiamo il diritto di annullare la multa, presso ricorrendo al Prefetto o al Giudice di Pace.

Vediamo allora di capire di seguito, come ci deve essere notificata una multa, e in quali casi possiamo evitare di pagarla.

Notifica multa: cos'è innanzitutto multa?

Quando si parla di  multa è indispensabile utilizzare una terminologia corretta, per evitare di fare confusione.

In questo caso, con la parola multa si intende fare riferimento alla sanzione amministrativa pecuniaria che si riceve in seguito a una violazione delle norme del codice della strada., oltre a ad altre misure dette accessorie, come la sospensione o la revoca della patente.

Ma in realtà con il termine multa si può indicare anche un concetto totalmente diverso, cioè la pena pecuniaria prevista per alcuni reati.

E’ fondamentale sapere, inoltre, che non tutti sono autorizzati a farci una multa per contestare una violazione alle regole del codice della strada. Se, infatti, il nostro comportamento viene contestato da un soggetto che non ha il potere per farlo, possiamo opporci e chiedere l’annullamento della sanzione.

Dobbiamo tenere presente che le persone legittimate a multarci sono:

  • i carabinieri
  • la guardia di finanza
  • la polizia di Stato e polizia stradale
  • la polizia provinciale e comunale, in riferimento al loro territorio di competenza
  • la polizia penitenziaria
  • gli ausiliari del traffico 

Notifica multa: immediata

La notifica della multa è immediata nei casi in cui l’agente accertatore ci può fare una multa immediata, cioè nel momento stesso in cui abbiamo effettuato una violazione alle regole. Si tratta del classico momento in cui veniamo fermati da un carabiniere o un poliziotto, posizionato in un posto strategico proprio per verificare eventuali trasgressioni.

Se risulta possibile, quindi, il metodo più veloce per notificare una sanzione, è quello di fermare l’interessato comunicando il tutto in modo diretto. Succede, quindi, che il verbale viene compilato subito, inserendo i dati necessari. 

Non siamo obbligati a firmare il verbale, ma tale decisione non cambia lo stato delle cose, in quanto la multa risulterà comunque notificata e inizieranno a decorrere i tempi per effettuare il pagamento o per un eventuale decorso.

Infatti, non dobbiamo attendere la ricezione di alcuna raccomandata, essendo già stata compilata e comunicata la multa.

Se il trasgressore non corrisponde al proprietario del veicolo, è necessario però inviare il verbale anche a quest’ultimo, entro 100 giorni dall’accertamento, essendo una persona obbligata in solido

Notifica multa:  differita

La notifica della multa può essere differita se la violazione non può essere direttamente contestata al trasgressore, si parla di multa differita, in quanto deve essere spedita e notificata in un secondo momento. La comunicazione deve avvenire entro il termine dei 90 giorni per essere valida, e deve essere fatta attraverso con una raccomandata o tramite PEC.

Per quanto riguarda i residenti all’estero, i termini per la notifica sono di 360 giorni. 

Il trasgressore è colui che si trovava alla guida nel momento in cui è stata fatta l’infrazione, ma se non è possibile identificare la persona, la notifica viene inviata al soggetto obbligato in solido, che di solito corrisponde al proprietario del veicolo.

Attraverso il numero di targa, infatti, è possibile risalire a tutte le informazioni inerenti all’auto, e i 90 giorni inizieranno a decorrere dal momento in cui è stato identificato il soggetto, trasgressore o proprietario.

Il codice della strada prevede alcuni casi specifici per i quali è impossibile notificare una multa immediata, in particolare:

  • l’impossibilità di fermare un’auto che sta correndo ad una velocità eccessiva
  • l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso
  • un sorpasso vietato
  • in assenza del trasgressore e del proprietario dell’auto
  • violazione accertata attraverso strumenti tecnici come ad esempio l’autovelox
  • rilevazione di accessi in zone a traffico limitato, e in aree pedonali

Per tutte le altre situazioni deve essere chiaramente indicato nella contestazione il motivo che ha reso impossibile la notifica immediata. 

Notifica multa: i termini

Se riceviamo una multa, in alcuni casi, non siamo obbligati a pagare la sanzione prevista. Ma come di deve fare?

Innanzitutto bisogna controllare che la comunicazione ci sia arrivata nei tempi giusti. Se infatti le autorità ci hanno spedito il verbale in ritardo, abbiamo il diritto di annullare il provvedimento.

Si tratta di situazioni che si possono verificare se la multa è differita, cioè ci se ci viene contestata in un momento successivo rispetto alla nostra violazione.

Se la multa è diretta, invece, l’atto si considera subito notificato, anche se decidiamo di non firmarlo.

I tempi da tenere a mente per la notifica della multa sono i seguenti:

  • la multa differita deve essere notificata entro 90 giorni dal momento in cui è stato identificato il trasgressore;
  • se si tratta di persone residenti all’estero il termine è di 360 giorni;
  • la multa diretta deve essere notificata anche al proprietario del veicolo, se è diverso dal responsabile della violazione, in quanto soggetto obbligato in solido, entro 100 giorni dall’accertamento.

Per capire se tutto è stato fatto seguendo le normative, bisogna considerare la data di spedizione e non quella di ricezione, perchè la causa del ritardo potrebbe essere imputata alle poste e non alle autorità.

Notifica multa: come si fa il ricorso?

Se pensiamo che il verbale che ci è arrivato non rispetti i termini previsti dalla legge e non sia corretta, abbiamo la possibilità di contestarla, facendo ricorso.

In particolare possiamo seguire tre diverse modalità

  • Autotutela: inviando in maniera autonoma una lettera all’ente che ha emanato la multa, descrivendo i motivi che secondo noi la rendono illegittima. Non è necessaria la consulenza di un avvocato, anche se utile per evitare errori
  • Presso il Prefetto: scrivendo direttamente al Prefetto, in questo caso potremo essere chiamati a discutere in merito alla faccenda, con un contradditorio dell’agente responsabile della contravvenzione
  • Presso il Giudice di Pace: ricorrendo ad una autorità giudiziaria vera e propria. 


Notifica multa: come si effettua il pagamento?

All’interno della notifica della multa sono indicate anche le date in cui si dovrà effettuare il pagamento e i relative aumenti dei costi secondo le varie date.  Se non sono presenti vizi di forma, è consigliabile effettuare il pagamento il prima possibile, senza perdere tempo ricorrendo a inutili contestazioni che non avranno alcun effetto.

Effettuando il versamento entro 5 giorni dalla notifica, infatti, è possibile avere uno sconto del 30% dell’importo totale.

Le modalità di pagamento che si possono utilizzare sono molteplici, ma bisogna fare attenzione ai tempi, perchè un bonifico non è sempre immediato. In alcuni casi possiamo avere una deroga di due giorni se ci sono stati malfunzionamenti dei sistemi telematici o per i tempi della banca.


Notifica multa: decorrenza termini di notifica via posta e PEC

Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che la multa deve essere notificata entro 90 giorni dall’accertamento, ovvero a partire dal momento dell’infrazione. In alcuni casi, vengono calcolati erroneamente i giorni a partire dalla data di produzione del verbale.

Per questo motivo il Ministero dell’Interno qualche anno fa ha chiarito questo aspetto attraverso una circolare, volta a spiegare ulteriormente quanto già disposto dall’art. 201 del Codice della Strada

Inoltre, quando di tratta di un verbale recapitato attraverso il servizio postale deve verificato quando lo stesso è stato consegnato all’ufficio postale per decretare se sono stati superati i termini previsti per legge. 

Se, invece, l’accertamento viene trasmesso via PEC la data di notifica corrisponde al momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione, e la procedura viene considerata completata quando viene creata anche la ricevuta di avvenuta consegna.

Oltre tale termine, comunque, come abbiamo visto nelle righe precedenti, il trasgressore non è tenuto a pagare alcuna somma.

Ricordiamo, tuttavia, che per infrazioni commesse all’estero è previsto un termine di notifica superiore, equivalente a 360 giorni.


Notifica multa: in giacenza

La persona si vedrà recapitare la notifica della multa al suo domicilio o presso la sua residenza.

Qualora l’interessato sia assente al momento della notifica della multa, quest’ultima andrà in giacenza all’ufficio postale, o alla filiale del corriere designato alla consegna, e il destinatario di tale documento, potrà andare a ritirare esibendo il tagliandino che il postino ha lasciato nella casella postale.

La giacenza della notifica di multa, come succede per tutti gli atti giudiziari, ha una durata di dieci giorni, in caso di raccomandata semplice, altrimenti sono trenta giorni. 

Se nell’arco di tempo indicato il trasgressore non ritira la notifica, a far data dal giorno successivo si avrà una “compiuta giacenza”, in pratica si indica una “finzione di conoscenza” della multa.

A seguito di ciò al multato verrà inviata una cartolina di ricevimento che porterà la dicitura “atto non ritirato entro il termine di dieci, o trenta giorni a seconda dei casi, previsti per la giacenza.

Dopo sei mesi l’originale della raccomandata viene rimandata al mittene con sopra l’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni”.

Fonti normative

  • Art. 201 CdS​
  • Legge n.98 del 9 agosto 2013
  • art. 195 del Codice della Strada

CODICE DELLA STRADA RICORSO PER MULTA NOTIFICA MULTA
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