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Processo del lavoro: come funziona?

Il processo del lavoro è un procedimento particolare utile per risolvere controversie che nascono tra il lavoratore e l’azienda. Rispetto alla causa civile è molto più veloce. Vediamo come funziona.

Il nostro ordinamento giuridico prevede diverse procedure specifiche per risolvere problemi di natura legale. In particolare nell’ambito del diritto civile, è possibile distinguere tipologie particolari che devono essere introdotte di fronte a giudici specifici.

Una di queste è proprio il processo del lavoro che ha l’obiettivo di trattare controversie inerenti al mondo del lavoro e alla previdenza sociale. Esso ha caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono dalle cause civili ordinarie.

Come vedremo, essendo utile per proteggere i diritti dei soggetti considerati deboli, ovvero i lavoratori, esso è particolarmente veloce.

Ambito di applicazione del processo del lavoro

Per risolvere controversie tra lavoratori ed aziende la giurisprudenza italiana ha previsto una specifica tipologia, ovvero il processo del lavoro.

Per capire esattamente in quali casi esso viene adottato, è necessario leggere quanto afferma l’art. 409 del codice di procedura civile:

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attivita' lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice

Nelle ipotesi previste dalla legge, quindi, è necessario rivolgersi al giudice competente in materia di lavoro e previdenza. Si tratta di una particolare sezione del tribunale civile.

La competenza territoriale può essere individuata in tre modi diversi, ovvero:

  • considerando la circoscrizione nella quale è sorto il rapporto, ovvero dove è stato firmato il contratto
  • considerando il luogo in cui si trova l’azienda
  • considerando il luogo presso il quale il lavoratore ha prestato la sua opera 

A tal proposito l’art. 413 c.p.c, sottolinea che:

Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Tentativo di conciliazione 

Chi ha intenzione di procedere con una causa ha la possibilità di provare a risolvere il problema in modo amichevole, prima di invitare la controparte a presentarsi in tribunale.

Prima di avviare la causa, infatti, è possibile tentare la cosiddetta conciliazione, oggi non più obbligatoria come in passato. Si tratta di un’opportunità per trovare delle soluzioni in modo pacifico, dialogando con la controparte.

L’art. 410 c.p.c ci dice che:

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413

Quindi, prima della causa, le parti possono dialogare apertamente per cercare di trovare dei punti in comune e dei compromessi. Si tratta di una fase molto importante, che permette ai soggetti di trovare delle soluzioni più “creative” rispetto a quelle che si possono individuare durante la causa vera e propria, dato che deve seguire norme specifiche.

La conciliazione può essere tentata di fronte alla commissione istituita presso l’Ispettorato del lavoro competente territorialmente.

Ma come funziona?
Chi intende procedere deve inviare una richiesta tramite raccomandata, o di persona, all’Ispettorato e alla controparte, attraverso la quale richiede di attivare la commissione di conciliazione.

Devono essere indicati i seguenti elementi:

  • generalità dell’istante e del convenuto
  • il luogo in cui è stato firmato il contratto lavorativo o dove si trova l’azienda
  • l’indirizzo presso il quale l’istante vuole ricevere comunicazioni in merito 
  • esposizione dei fatti

L’azienda può accettare il tentativo di conciliazioni, per provare ad evitare il processo del lavoro, depositando entro 20 giorni una memoria con le proprie difese. Ma, potrebbe anche non rispondere affatto, se desidera procedere con la causa.

Ad ogni modo se il tentativo ha risultati positivi, la controversia si chiude senza dovere andare in tribunale

Come funziona il processo del lavoro?

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come le parti possono tentare di risolvere la controversia in modo “pacifico”, vediamo ora come funziona il procedimento in tribunale

Chi intende agire deve, innanzitutto, depositare un ricorso presso la cancelleria del giudice competente. 

Nella richiesta devono essere inseriti i seguenti elementi:

  • indicazione del giudice
  • generalità e indirizzo di residenza o domicilio del ricorrente e del convenuto
  • se il ricorso viene fatto contro una persona giuridica, deve essere indicata la denominazione della ditta
  • oggetto della domanda
  • esposizione dei fatti
  • indicazione dei mezzi di prova in modo specifico
  • indicazione delle prove testimoniali

Entro 5 giorni dal deposito, il giudice con un decreto fissa l’udienza, alla quale le parti devono comparire di persona.

Il convenuto può depositare una memoria per replicare a quanto scritto dalla controparte nel ricorso, fino a 10 giorni prima dell’udienza. In essa devono essere indicati anche i mezzi di prova di cui intende avvalersi.

Come abbiamo accennato, il processo del lavoro è rapido e concentrato, infatti nei due atti introduttivi, ovvero ricorso e memoria, devono essere giocate tutte le carte. In seguito le parti non possono integrare le loro posizioni con ulteriori atti, ma soltanto esponendo le loro ragioni oralmente.

Per questo motivo gli atti in questione sono spesso lunghi.

Ad ogni modo durante la prima udienza, il giudice tenterà una conciliazione, in alcuni casi soltanto chiedendo agli interessati se ci sono margini per delle trattative, in altri in modo più attivo.

Se il tentativo fallisce si passa alla fase successiva, ovvero un’altra udienza, utile per ammettere i mezzi istruttori e le prove. La fase istruttoria è abbastanza veloce.
Infine le parti sono chiamate a partecipare alla discussione.

Dopo qualche giorno il giudice si esprimere accogliendo o respingendo il ricorso, e si pronuncia anche in merito alle spese legali.

Differenze con la causa civile

Il processo del lavoro ha una struttura particolare, pensata per offrire una tutela maggiore alla parte debole del rapporto, cioè il lavoratore.

Si differenzia dalla causa civile per i seguenti aspetti:

  • concentrazione degli atti: nei due atti introduttivi devono essere inseriti tutti gli elementi
  • velocità: il tutto si svolge in modo più rapido
  • poteri del giudice: egli ha poteri istruttori più ampi, dato che l’obiettivo è quello di fare emergere la verità

Fonti normative

  • Art. 409 c.p.c
  • Art. 410 c.p.c
  • Art. 413 c.p.c
PROCESSI DEL LAVORO CONTROVERSIE LAVORATIVE TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
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