Remissione della querela e rinuncia quali sono le differenze? Cos'è la remissione processuale e quando questa è tacita? Scopriamolo insieme.
Spesso si sente parlare di querela e dunque, pur non essendo esperti in diritto penale, chi più chi meno, un po' tutti hanno idea di che cosa sia e spesso anche di come si debba presentare. Per querela, per specificare per chi ancora non lo sapesse e per rinfrescare la memoria ai più, si tratta di una segnalazione che viene fatta alle forze dell'ordine quando si ritiene di essere stati vittime di un reato da parte di qualcuno che si conosce o da parte di ignoti.
Una volta ricevuta la querela, le autorità preposte danno inizio alle indagini e cercano di consegnare alla giustizia chi ha commesso il reato.
Detto questo, però, non tutti sanno che la querela non solo si può sporgere ma si può anche rinunciare a sporgerla sia prima che questa venga sporta, sia dopo ovvero in un secondo momento e dopo averla già presentata. In pratica, si può liberamente decidere di rifiutare definitivamente di sporgere querela contro qualcuno o contro ignoti se questa non è ancora stata presentata, oppure, nella seconda ipotesi, si può ritirare se è già stata formulata alle autorità competenti presenti sul territorio.
In questo secondo caso, ovvero nel caso in cui si scelga di ritirare una querela precedentemente sporta, si parla - per usare un termine tecnico - di remissione della querela.
Se, invece, si sceglie di non sporgere querela nè in quel momento, nè in futuro, si parla, tecnicamente, di rinuncia della querela. Ma è meglio, come sempre, partire dall'inizio.
La querela è detta anche condizione di procedibilità. In parole semplici, se non c'è querela, la giustizia non può procedere nel perseguire chi ha commesso un preciso reato. In pratica, se si subisce - ad esempio - un furto, bisognerà recarsi in prima persona presso i carabinieri per sporgere querela contro i ladri: diversamente nessuno potrà farlo al nostro posto ed il ladro resterà impunito. La legge, dunque, prevede che a sporgere querela sia direttamente chi ha subito il reato e non una terza persona.
Senza querela, come detto, la giustizia ha le mani legati ed il reato resterà impunito. Ciò avviene, però, solamente con quei reati così detti procedibili a querela. Per tutti gli altri reati, invece, la procedibilità avviene d'ufficio e, quindi, è condizione sufficiente che vi sia una denuncia di un qualsiasi cittadino per far avviare le indagini da parte delle autorità preposte e portare, poi, all'identificazione del malfattore.
Ma come si fa a sapere se un reato è procedibile a querela o se questa può avvenire d'ufficio? Per saperlo è necessario il codice penale ma, per non sbagliare, chi subisce un reato dovrebbe sempre fare segnalazione alle autorità in modo che, se necessaria una querela (e quindi se il reato non è procedibile d'ufficio) le forze dell'ordine avranno già il consenso a procedere con l'inizio delle indagini per quel reato e per rintracciare, dunque, i malfattori e consegnarli alla giustizia. E visto che tra querela e denuncia la differenza tecnica e pressoché inesistente, sarà chi raccoglie la segnalazione a fare in modo che questa sia rubricata come querela o denuncia in base, appunto, al tipo di reato per cui ci si rivolge alle forze dell'ordine.
Di norma, la querela va presentata entro tre mesi dal momento in cui si è verificato l'episodio o fatto criminoso o - a seconda delle ipotesi - tre mesi da quando la persona offesa ha avuto conoscenza del verificarsi del reato. Se questo tempo di tre mesi decorre senza nessuna querela, la querela stessa si estingue e non c'è più possibilità di sporgerla.
Va da sé che, dunque, se si è stati vittima di un reato o se si è venuti a conoscenza di un reato commesso contro la vostra persona, è bene presentarsi subito dalle forze dell'ordine e segnalare l'accaduto in modo che questo possa essere rubricato e dunque si possa dare il via alle indagini del caso. Per autorità a cui rivolgersi s'intendono carabinieri, polizia, Procura della Repubblica ed altri organi ancora. La querela può essere sporta contro una persona, un gruppo di persone, un'ente, società o contro ignoti nel caso in cui non si conoscessero gli autori del reato.
La querela può essere sporta sia in forma orale che scritta: nel primo caso è l'ufficiale che raccoglie la dichiarazione a doverla trascrivere, a farla sottoscrivere a chi l'ha presentata ed a dare copia della querela e ricevuta relativa.
Come è stato scritto prima, una persona che sporge querela può fare un passo indietro e ritirarla: in questi casi si parla di remissione di querela così come descritto dall'articolo 152 del codice penale.
La remissione può essere fatta prima della sentenza di condanna ovvero a causa in corso e può essere fatta sia in tribunale che in altra sede (ad esempio la caserma dei carabinieri dove era stata sporta la querela la prima volta).
La remissione di querela ha come effetto quello di estinguere il reato: questo vuol significare che chi ha commesso il fatto non potrà essere punito dalla legge per quel preciso reato. Se il procedimento penale è già in corso, l'imputato dovrà essere necessariamente prosciolto. Questo fatto, però, si verifica solamente se anche il querelato accetta la remissione di querela.
Chi è stato querelato, infatti, potrebbe non accettare la remissione di querela per dimostrare, in giudizio, la sua piena innocenza e la sua piena estraneità ai fatti che gli vengono contestati.
Se, infatti, si accetta la remissione di querela, non si viene prosciolti con formula piena ma con una sentenza di non doversi procedere per impossibilità di proseguire con l'azione penale così come previsto dall'articolo 529 del codice di procedura penale.
Una querela può essere rimessa in giudizio o stragiudizialmente e può essere tacita o espressa.
Ci sono dei reati, come quello per stalking, in cui la remissione della querela può avvenire solamente in giudizio. Questo perché nel caso specifico, la remissione avviene sotto gli occhi vigilanti del giudice il quale verifica la genuinità della scelta da parte della parte offesa; questo per evitare, ad esempio, remissioni sotto costrizione subita dalla vittima da parte dell'imputato.
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