Le riserve dell'appaltatore vengono disciplinate dagli appalti pubblici. Ma quali sono le riserve e come vengono gestite? Vediamolo insieme.
Come detto, è la disciplina degli appalti pubblici che regola in modo specifico e determinato, tutte le modalità con cui un appaltatore può avanzare delle pretese in merito ad un appalto sul quale sta lavorando. Ciò è fatto in base a ciò che è contenuto nei documenti contabili o, per rimanere più nel generico, facendo riferimento a tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare in qualche modo la richiesta di compensi o qualsiasi altro indennizzo che l'esecutore - ovvero l'appaltatore - ha verso altri così come riportato sul registro di contabilità.
Nell'ambito della disciplina sugli appalti pubblici, dunque, sono elementi importanti e di rilevanza fondamentale tutte le regole sulla contabilità dei lavori. In questo modo, dunque, è facilmente comprensibile come sia importante e sia necessario accertare tutto ciò che è registrato sui documenti della contabilità ed ogni altro fatto che possa portare ad avere e produrre spese per l'esecuzione delle opere sulle quali l'appaltatore ha delle pretese. Ma cosa sono, nello specifico, queste pretese che l'appaltatore ha nei confronti di alcune opere? Vediamolo nel dettaglio.
All'interno del codice sugli appalti pubblici vi è l'art. 190 rubricato "Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità". Questo articolo, appunto, afferma che l'appaltatore debba firmare il registro di contabilità nel momento in cui questo gli viene presentato dal direttore dei lavori, con o senza riserve.
Ecco il primo comma dell'articolo 190:
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Questo spiega, dunque, che l'appaltatore da subito può indicare quelle che possono essere le sue richieste, ovvero fin da quando gli viene consegnato il registro della contabilità e l'appaltatore gli pone la firma. Succede, quasi sempre, però, che l'appaltatore, nel momento in cui firma il libro contabile non sia in grado di fare le sue richieste e le sue pretese: in questo caso, dunque, indicherà che firma il registro con riserva. Prima della firma, dunque, l'appaltatore dovrà scrivere "con riserva" in modo da aver eil diritto, in tempi e modi stabiliti, di indicare - in un secondo momento - le ragioni delle sue pretese e l'oggetto stesso delle pretese.
Ci sono, però, delle conseguenze se l'appaltatore mette questa indicazione sul libro contabile. Se il libro viene firmato con riserva, infatti, avrà 15 giorni per mettere sul libro contabile le sue pretese. Questo è descritto sempre nell'articolo 190 della disciplina degli appalti pubblici al terzo comma:
Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Ecco quanto scritto, invece, nel quarto comma dello stesso articolo:
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Questi due comma, dunque, danno il tempo all'appaltatore che firmi il registro contabile con riserva, quindici giorni di tempo per mettere a fuoco le sue pretese ed indicarle in maniera esaustiva. Se ciò non viene fatto entro il termine dei 15 giorni non potrà più avere pretese successivamente. Se, inoltre, non dovesse indicare in modo chiaro ed inequivocabile i motivi delle sue richieste, allora sarà direttamente responsabile per le somme che, eventualmente, dovranno essere sborsate dalla stazione appaltante.
D'altra parte, se l'appaltatore firma il registro della contabilità senza riserve, allora il tutto s'intenderà automaticamente accertato senza possibilità successivamente di avanzare pretese.
Ma le riserve dell'appaltatore sono ancora descritte anche nel quinto comma dell'art. 190:
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Visto quanto sopra e per riassumere ciò fin qui detto, è fondamentale che l'appaltatore firmi il registro contabile "con riserva" così come previsto in modi e termini per legge. Una volta fatto ciò avrà 15 giorni per scrivere ed indicare le sue pretese e, soprattutto, per essere chiaro in merito alla motivazione della pretesa presentata. Se il documento non viene firmato con riserva l'appaltatore perde il diritto di avere pretese successivamente; dall'altra parte se, una volta avanzate pretese, queste non venissero motivate come richiesto, allora l'esecutore sarebbe responsabile per le somme che, eventualmente, l'impresa dovesse esborsare.
La normativa, così come scritta, mira ad avere una duplice funzionalità. Da un lato vuole portare l'amministrazione a controllare costantemente su come proseguono le opere dell'appalto verificando di volta in volta un controllo sulle contestazioni presentate; dall'altra, invece, mira a monitorare in modo continuativo la spesa dell'appalto.
Inoltre, la norma sembra essere indirizzata verso la possibilità di consentire altre determinazioni da parte dell'amministrazione come, per citare un esempio, la risoluzione unilaterale del contratto nel caso di un superamento alto dell'importo stanziato per l'appalto stesso.
Molti possono essere gli argomenti oggetto di contestazione ma, per rendere facilmente fruibile l'argomento, ecco alcuni tra gli esempi da prendere maggiormente in considerazione.
Partiamo, dunque, da argomentazioni in merito alla consegna in modi e tempi diversi da quanto previsto dal contratto o alle divergenze che possono nascere sulle registrazioni contabili; difetto di progettazione in fase esecutiva o la mancanza di collaborazione o risultanze del collaudo tecnico-amministrativo.
E' bene notare e ricordare, però, che queste sono solamente alcune delle cause che possono portare alla riserva dell'appaltatore: in realtà le casistiche sono praticamente infinite ed è molto riduttivo, dunque, cercare di contenerle in poche righe. Appare chiaro, però, che al centro di tutta la discussione vista sin qui, al centro dell'attenzione ci sia, soprattutto, il registro di contabilità.
Il secondo comma dell'articolo 91 della disciplina sugli appalti pubblici afferma:
le riserve dell'esecutore devono essere iscritte anche le Registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva la verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
In buona sostanza, anche se le pretese dell'appaltatore compaiono in altri scritti, queste devono poi confluire ed essere presenti nel registro della contabilità. E' proprio il registro di contabilità, dunque, che diventa il fulcro ed il centro attorno al quale ruotano tutte le richieste e le domande che sono in esso contenute così come tutte le pretese e le domande dell'appaltatore anche quando già iscritte in altri documenti.
E a supporto di ciò, vi è l'art. 201 del codice che afferma che nel computo finale o Conto Finale non possono essere formulate riserve o domande che abbiano importi differenti da quanto riportato sul registro di contabilità: deve esserci, dunque, massima coerenza fra quanto dichiarato nel Conto finale e quanto riportato nel registro di contabilità.
Ci sono alcune ipotesi di decadenza delle riserve e delle domande dell'appaltatore, con riferimento alle disposizioni normative attuali. La decadenza delle riserve di manifesta nei casi in cui:
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