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Reddito di cittadinanza 2023: requisiti e durata

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di importanti modifiche alla misura del reddito di cittadinanza istituita precedentemente per far fronte alle difficoltà derivanti dalla disoccupazione. Esaminiamo quindi i nuovi criteri di accesso, limiti e tempi per fruire del sussidio.

Cos'è il reddito di cittadinanza

Questa misura è stata istituita per far fronte a situazioni di difficoltà economica importanti che interessano singoli individui e nuclei familiari. Essa è infatti definita come misura di politica attiva del lavoro, nonché modalità per contrastare la disuguaglianza sociale e la povertà attraverso un contributo economico integrativo dei redditi familiari. Può essere definito una forma di sussidio che, come tutte le misure di sostegno economico, risulta vincolata ad una serie di criteri di accesso.

Quando è stata istituita la misura 

Questa tipologia di contributo economico è stata contemplata per la prima volta all'interno della Legge di Bilancio 2019 (20/12/2018 n. 145) ed è disciplinata dal D.L. n.4 del 28 Gennaio 2019 ("Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni").

A seguito di questa prima introduzione, la misura è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019). 

Quali sono le ragioni dell'introduzione del RDC

Come precedentemente accennato, nella sua formulazione originale questa misura è stata pensata come una modalità di contrasto alla povertà ed alla disuguaglianza tramite il versamento di un contributo economico a sostegno dei soggetti in condizioni di difficoltà, ed associata ad un percorso finalizzato al reinserimento lavorativo e sociale degli individui, i quali devono infatti sottoscrivere un Patto per il lavoro e un Patto per l'inclusione sociale, che rappresentano due vincoli fondamentali di accesso. 

Accesso al reddito di cittadinanza: cosa prevede la legge

​Requisiti di accesso

I potenziali beneficiari del reddito devono anzitutto possedere una serie di requisiti essenziali:

  • Cittadinanza: il beneficiario dovrà avere la cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, oppure familiare in possesso di permesso di soggiorno o diritto permanente di soggiorno. O ancora, individuo originario di Paesi con i quali l'Italia abbia attive delle convenzioni bilaterali relative alla sicurezza sociale. In ultimo, cittadini di Paesi terzi che risultino in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo.
  • Redditi e proprietà: per poter usufruire del sostegno, il reddito Isee della famiglia deve risultare inferiore a 9.360,00 euro. L'essere intestatari di una prima casa non è motivo di esclusione, così come non lo è l'essere intestatari anche di una seconda casa, purché la rendita catastale dell'abitazione non superi i 30.000 euro. Per quanto concerne il patrimonio mobiliare (investimenti, contanti), non deve superare i 6.000 euro di base, aumentato di 2.000 euro per ogni membro del nucleo, con un tetto massimo di 10.000 euro, che viene accresciuto di 1.000 euro a partire dal terzo figlio e di 5.000 per ogni figlio a carico affetto da disabilità riconosciuta. Sono previste limitazioni rispetto al possesso di veicoli: nessun membro del nucleo deve risultare intestatario di auto acquistate sei mesi prima della presentazione della richiesta. Risulta inoltre motivo di esclusione il possesso di un'auto di cilindrata superiore al 1600 c.c. o di un motoveicolo con cilindrata superiore a 250 c.c., se questi sono stati immatricolati nei due anni precedenti - eccezion fatta per veicoli (auto e moto) per soggetti affetti da disabilità.

Obblighi del richiedente

Come accennato, oltre alla cittadinanza ed ai requisiti di natura economica, la possibilità di beneficiare del RDC è connessa ad alcuni obblighi da parte del richiedente. L'interessato deve manifestare l'immediata disponibilità lavorativa ed accettare di aderire ad un percorso di reinserimento lavorativo, profilato in base alle sue effettive competenze e capacità. A livello sociale, può essere previsto il coinvolgimento dell'interessato in attività ed iniziative che vanno a servizio della comunità, attività finalizzate alla riqualificazione professionale (ad esempio, seguire dei corsi professionalizzanti) oppure il completamento del percorso di studio o di qualunque altra attività volta a facilitare il reinserimento nel mondo del lavoro e nella società. 

C'è da premettere che tali oneri ricadono sui membri maggiorenni del nucleo familiare, che risultino inoccupati e non iscritti ad un regolare percorso di studi. Sono comunque da considerarsi disoccupati qualora siano impiegati in lavori con redditi molto bassi, inferiori agli 8.000,00 euro per i dipendenti, 4.800 per i liberi professionisti.

Possono invece richiedere di essere esentati dagli obblighi legati alla chiamata da parte del Centro per l'Impiego quei componenti del nucleo che hanno dei vincoli di cura verso minori sotto i 3 anni o altri membri della famiglia affetti da grave disabilità o non autosufficienti. Sono inoltre esonerabili coloro che stanno frequentando dei corsi di formazione / riqualificazione professionale e, su richiesta anche coloro che hanno un lavoro a basso reddito

Un discorso a parte va fatto per i soggetti di età pari o superiore ai 65 anni pensionati, che possono percepire il contributo sotto forma di pensione di cittadinanza integrativa e non sono soggetti agli oneri legati al reinserimento lavorativo. Parimenti per i soggetti affetti da disabilità, a meno che non siano essi stessi a richiedere volontariamente l'adesione al percorso di inserimento nel mondo del lavoro. 

Rispetto al Patto per il lavoro, oltre ai casi di esclusione descritti pocanzi, esistono ulteriori condizioni. Infatti, entro trenta giorni dal riconoscimento del RDC, vengono convocati dai Centri per l'Impiego i beneficiari se nel nucleo familiare almeno un componente tra coloro che devono rispettare le condizionalità possieda almeno uno fra i seguenti requisiti: 1. assenza di lavoro da non più di 2 anni; 2. percettori di Naspi o altro ammortizzatore per uno stato di disoccupazione non volontaria, o che comunque abbia smesso di percepirla da non più di un anno; 3. sottoscrittori, entro i due anni precedenti, di un Patto di servizio con il Centro per l'Impiego; 4. assenza di sottoscrizione di progetto personalizzato per il reddito di inclusione.

La convocazione ha lo scopo di accettare e sottoscrivere il Patto per il lavoro. Il beneficiario assume l'impegno di collaborare con l'operatore incaricato di stilare il bilancio delle competenze e di accettare almeno una fra tre offerte di lavoro congrue che potranno essergli sottoposte. 

La "congruità" dell'offerta è disciplinata dall'art. 25 del D.L. 150/2015:

  • ​offerta coerente con conoscenze ed esperienze del candidato;
  • distanza del domicilio dal luogo di lavoro e tempi di spostamento con i mezzi (le distanze partono da massimo 100 km e massimo 100 minuti di viaggio. Variano tuttavia in base al numero di mensilità percepite / perdurare della condizione di disoccupazione, benché siano previste eccezioni per quei nuclei con disabili o minori).
  • durata della condizione di disoccupazione.

Cosa accade invece se non sono presenti i requisiti per la chiamata da parte dei Centri per l'Impiego? In tal caso intervengono i Comuni competenti per la stipula del Patto per l'inclusione sociale. Si tratta di situazioni complesse che richiedono valutazioni "multidimensionali" approfondite rispetto allo stato di difficoltà del nucleo familiare e, di conseguenza, interventi ancor più personalizzati volti al contrasto della povertà ed all'inclusione.

Modalità di erogazione del RDC

Per quanto concerne l'accesso concreto al denaro, il beneficiario riceve una carta sulla quale viene mensilmente accreditato l'importo del RDC. Vi è un elenco di beni il cui acquisto è vietato come, ad esempio, l'acquisto di gioielli o prodotti rientranti nel gioco d'azzardo (ad esempio, Gratta e Vinci). Inoltre, sebbene sia possibile prelevare i contanti, esistono delle limitazioni rispetto agli importi prelevabili e delle commissioni sui prelievi.

​Sanzioni

​Come abbiamo appurato, la richiesta di accesso a questa misura di sostegno ed inclusione, è vincolata a requisiti ed impegni. Sono pertanto previsti dei provvedimenti verso coloro i quali giungano a percepire il reddito in maniera indebita.

Se il beneficiario trasmette con dolo informazioni errate oppure occulta coscientemente redditi o patrimoni al fine di ottenere il contributo, rischia la reclusione da uno a sei anni, naturalmente l'automatica decadenza del RDC ed anche il recupero delle somme sino a quel momento ottenute indebitamente. 

Sono previste sanzioni anche se all'interno del nucleo familiare risulti presente un membro che svolge attività lavorative irregolari.

Manovra di Bilancio 2023: le novità sul reddito di cittadinanza

Con l'ultima Manovra di Bilancio il Governo ha esplicitato l'intenzione di andare verso una progressiva cancellazione della misura del reddito di cittadinanza. "Progressiva" in quanto al momento la misura risulta ancora attiva, con alcune variazioni rispetto alla situazione degli anni passati. 

  • ​Mensilità: nella precedente formulazione, il RDC risultava percepibile per 18 mensilità, rinnovabili ove ricorressero i presupposti. A partire dall'1 Gennaio 2023, ai soggetti fra i 18 ed i 59 anni ritenuti abili al lavoro verranno riconosciute esclusivamente 7 mensilità. Fanno eccezione i nuclei familiari con persone affette da disabilità, minorenni, membri a carico con età superiore ai 60 anni.
  • Obbligo di formazione: sempre dal primo Gennaio 2023, coloro che beneficiano del reddito devono essere inseriti in un percorso formativo o di riqualificazione professionale della durata di sei mesi. La mancata frequenza implicherà la decadenza del beneficio. Per i soggetti in età compresa fra i 18 ed i 29 anni che non abbiano terminato le scuole dell'obbligo, l'erogazione della misura è subordinata all'onere di provvedere al completamento del percorso tramite percorsi di formazione per adulti finalizzati all'ottenimento del diploma di scuola dell'obbligo.
  • Offerte di lavoro: sempre in riferimento ai soggetti abili al lavoro che abbiano dovuto sottoscrivere il Patto per il lavoro, il RDC decade al rifiuto della prima offerta.
  • Affitto: per quanto concerne il pagamento dell'affitto, la quota verrà corrisposta direttamente al proprietario dell'abitazione in cui risiede il beneficiario.
  • La misura sarà abolita a partire dall'1 gennaio 2024 e per allora dovrebbe subentrare una nuova riforma, con l'intenzione di allocare i risparmi derivanti dalla riduzione del RDC in un fondo destinato a finanziare tale riforma (Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva), sempre finalizzata al contrasto della povertà ed all'inclusione sociale.


Fonti normative:

  • Legge di Bilancio 2019 (20/12/2018 n. 145)
  • Legge di Bilancio 2020 (27/12/2019 n. 160)
  • Legge di Bilancio 2023 (29/12/2022 n. 197)

REDDITO DI CITTADINANZA 2023 LEGGE DI BILANCIO 2023 RDC
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