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Stalking telefonico: quando è un reato?

Lo stalking telefonico configura una delle modalità attraverso le quali può realizzarsi il reato di stalking disciplinato dall'art. 612 bis del codice penale. Lo stalker attraverso l'uso del telefono pone in essere reiterati contatti che inducono la vittima in un grave stato di ansia e paura.

Stalking telefonico cos'è

Oggi giorno sono sempre più frequenti e numerosi i casi di persone vittime del reato di stalking ed una delle varie forme utilizzate per realizzare questa fattispecie delittuosa è quella eseguita per mezzo del telefono, il cosiddetto stalking telefonico. Lo stalking telefonico non avviene dal vivo in forma diretta ma indirettamente, infatti, lo stalker attraverso l'uso del telefono pone in essere comportamenti persecutori consistenti in reiterati, frequenti e non graditi contatti che inducono la vittima in un grave stato psicologico di ansia e paura. Affinché si possa parlare di reale stalking telefonico inoltre i contatti devono essere durevoli nel tempo e naturalmente non devono essere graditi dall’altra persona. Al pari dello stalking diretto, le frequenti e continue telefonate costituiscono reato quando diventano insistenti, minacciose, offensive, ossessive e devono realizzare uno dei seguenti effetti: 

  • un perdurante e grave stato d'ansia o paura
  • ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona a cui si è legati da relazione affettiva, 
  • costringere ad alterare le proprie abitudini di vita. 

Differenza tra stalking e molestie

Tra il reato di stalking e quello di di molestie esistono delle differenze, innanzi tutto lo stalking è un reato abituale ossia che si protrae abitualmente nel tempo, mentre il reato di molestie può realizzarsi anche con una singola condotta ed in un breve periodo di tempo. Nel reato di stalking la condotta dello stalker è caratterizzata da comportamenti estremamente invasivi della vita altrui che si concretizzano, nella maggior parte dei casi, nella ripetizione assillante di atteggiamenti di sorveglianza, controllo e ricerca di contatto e comunicazione – come ad esempio pedinamenti, appostamenti, telefonate – tali da causare nella vittima disagio, fastidio, preoccupazione ed indurla in uno stato di sofferenza psicologica di ansia e paura per la propria ed altrui incolumità.(c.d. sindrome delle molestie assillanti). 

La condotta persecutoria dello stalker viola il diritto all'autodeterminazione della vittima in ordine alle modalità di conduzione della propria esistenza, infatti, per la vittima del reato di stalking le condotte persecutorie possono costituire un intralcio nelle normali abitudini di vita, a volte fino a diventare un incubo esasperante che costringe a mutarle. Gli atteggiamenti di chi in modo pressante, ripetitivo ed insistente, cerchi di interferire inopportunamente nella sfera di libertà di un altro soggetto limitandola, causando nella vittima stati di stress, ansia, oppressione, fastidio, paura integrano il reato di stalking. 

Le molestie, invece, sono rappresentate da tutti quegli atti e comportamenti compiuti da un soggetto nei confronti di un altro che causano in esso una sensazione di tormento, di disagio e di irritazione. Non tutti gli atteggiamenti che si percepiscono come molesti sono penalmente rilevanti, infatti, perché l’insistenza nel ricercare un contatto con la vittima possa essere considerata dalla legge perseguibile è necessario che questa avvenga per motivi di indiscrezione ed arroganza oppure per altro biasimevole motivo, cioè ogni altro motivo riprovevole o non legittimo.

Per meglio comprendere compie stalking telefonico chi, ad esempio, effettua ripetute telefonate mute alla stessa utenza telefonica oppure chi invia ripetuti SMS minacciosi od offensivi, tali da causare nella vittima disagio, fastidio, preoccupazione ed indurla in uno stato di sofferenza psicologica di ansia e paura per la propria ed altrui incolumità.
Mentre realizza il diverso reato di disturbo alle persone chi, pur avendo inviato ripetuti SMS ad una stessa persona, non ha causato con la propria condotta stato di ansia né altra forma di paura o patologia nel destinatario degli stessi.

Stalking telefonico: quando si configura?

La Cassazione più volte si è espressa precisando che le molestie perpetrate a mezzo telefono rientrano nel reato di stalking, motivo per cui si parla di stalking telefonico, in quanto la legge non descrive la condotta necessaria ad integrare il reato di atti persecutori ma si occupa di disciplinare le conseguenze che da tali condotte derivano.

Per cui sono atti persecutori tutti quei comportamenti reiterati che determinano nel soggetto che li subisce un grave stato di ansia o paura o che ingenerano il timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona a cui si è legati da relazione affettiva o che costringono ad alterare le proprie abitudini di vita. Perché si realizzi il reato di stalking telefonico è necessario che ci sia una fastidiosa intrusione della sfera individuale altrui tale da generare nella vittima gli effetti sopra descritti. 

In particolare le molestie che possono far scattare il reato di stalking telefonico possono consistere in «reiterati contatti telefonici» che debbono susseguirsi in un lasso temporale breve, anche di poche giornate, i contatti telefonici devono essere ripetuti, insistenti, sgraditi ed indesiderati e creare nella vittima un profondo disagio psichico ed uno stato di ansia, paura e timore. Infatti non può parlarsi di stalking telefonico se le telefonate sono tra loro intervallate da diversi mesi l’una dall’altra perchè difficilmente si potrebbe parlare di uno stato di soggezione psicologica, di ansia o di timore nella vittima, elementi che – si ribadisce – sono necessari per poter configurare lo stalking. 

Per concludere si può riassumere che le telefonate per configurare il reato di stalking telefonico devono essere:

  • sgradite e indesiderate;
  • durature e ripetute in un arco di tempo ragionevolmente breve;
  • tali da creare un profondo disagio psichico ed un ragionevole senso di timore, ansia e paura nella vittima 

Se tali effetti non si verificano, non si configurerà lo stalking telefonico ma la molestia telefonica, punita con un diverso reato, infatti il codice penale all' art. 660 stabilisce che:

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo
del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a
taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi
o con l’ammenda fino a euro 516. 

Con la sentenza n. 61 del 2 gennaio 2019 la Corte ha stabilito che sono sufficienti pochi messaggi via Whatsapp ed una telefonata dal tono minaccioso che portano a cambiare le abitudini della persona offesa per configurare il reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato. 

Con l'indicata sentenza - oltre a ribadire quanto già sancito con precedenti sentenze - si chiarisce
come il reato di atti persecutori si configuri nel momento in cui la condotta minacciosa del reo destabilizzi l'equilibrio psico fisico della persona offesa indipendentemente dall'incontro fisico tra
vittima e persecutore, individuando nel contenuto dei messaggi e della telefonata le gravi intrusioni commesse nella sfera intima della vittima che per l'intensità del loro contenuto assumono rilevanza penale indipendentemente dal limitato arco temporale nel quale sono state poste in essere, avendo comunque indotto la persona offesa a modificare il proprio stile di vita, considerando integrato
il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p. in quanto si era realizzato l'evento di danno richiesto dalla suddetta norma ed ha escluso che il comportamento tenuto dall'imputato potesse rientrare nella fattispecie meno grave di molestie o minacce.

I requisiti della fattispecie delittuosa dello stalking telefonico

La reiterazione degli atti 

La fattispecie specifica del reato di stalking telefonico, si verifica quando un soggetto mostra atteggiamenti molesti ed insistenti consistenti in reiterati contatti telefonici a danno di una persona causando una fastidiosa intrusione della sfera individuale altrui tale da generare nella vittima un profondo disagio psichico caratterizzato da un perdurante e grave stato d'ansia o paura, o tale da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona a cui si è legati da relazione affettiva.

Perché si realizzi il reato di stalking telefonico è necessaria la reiterazione, ossia la ripetizione di comportamenti aventi le medesime caratteristiche. Riferita alle minacce ed alle molestie implica la pluralità di gesti e di azioni caratterizzati dal contenuto intimidatorio e dal connotato molesto per chi ne è destinatario. Il carattere decisivo della condotta criminosa nello stalking consiste, pertanto, nella ripetizione di atti qualificati persecutori in quanto il loro insieme cagiona l’evento ulteriore assorbente dei reati di minacce e molestie (Cass. pen., sez.V, 7 aprile 2011, n. 20895). 

La reiterazione, costituisce un requisito essenziale del reato ed è sufficiente - come oramai pacificamente affermato - la presenza di due soli episodi di minaccia o molestia perchè il reato si
consideri consumato, senza necessità di una lunga sequela di azioni delittuose, purchè si sia cagionato alla vittima un perdurante stato di ansia o di paura per la propria o altrui incolumità o che la stessa sia stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita. (Cass.pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895, nella specie, rivolte a persone diverse; Cass. V, 11 gennaio 2011, n. 7601; Cass. V, n. 6417/2010). 

Pertanto, oltre ai comportamenti di semplice controllo quali i pedinamenti, le visite sotto casa o sul posto di lavoro, sono stati considerati atti persecutori anche il ripetuto invio di e-mail, sms, messaggi sui social network, telefonate, lettere e persino murales e graffiti, tutti dal contenuto ingiurioso, minaccioso o sessualmente offensivo. 

L'idoneità degli atti

Il reato di atti persecutori è un reato di evento, la reiterazione delle condotte di minaccia o di molestia non è sufficiente da sola alla sua integrazione, in quanto occorre verificare che le medesime
siano idonee a cagionare le tre possibili conseguenze alternative individuate nella norma, ognuna delle quali è sufficiente a delineare il delitto in parola. 

La valutazione di idoneità deve essere condotta in concreto dal giudice, sulla base “della dimostrazione del nesso causale tra la condotta posta in essere dall'agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima" così per come stabilito, ex plurimis, dalla Corte Costituzionale nel 2014 con la sentenza n. 172. 

Le conseguenze che detti comportamenti devono causare alla persona offesa sono espressamente previste ed indicate nella norma e consistono nel determinare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima, ovvero nell’ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva, ovvero nel costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita, non è necessario che la vittima individui o descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi ricavarsi dalla condotta dell’agente e dal complesso degli elementi altrimenti acquisiti (cfr. Cass. pen, Sez. V, 28/12/2017, n. 57704). 

In merito al perdurante e grave stato di ansia o paura sofferto dalla vittima giurisprudenza si è più volte espressa ritenendo che ai fini della sussistenza del reato di atti persecutori sia sufficiente che gli stessi abbiano avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima, non ritenendo pertanto, necessario l'accertamento di uno stato patologico, precisando, altresì che “lo stato d'ansia e di paura deve essere accertato mediante l'osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alla condotta dell'agente”(Cfr. Cass. pen., Sez. V, 14/4/2015, n. 28703). 

Per quanto riguarda invece, il fondato timore che si ingenera nella persona offesa per la propria incolumità o per quella di un soggetto terzo, per così dire, qualificato per la consumazione del reato occorre accertare la concretezza e l'oggettività della situazione di paura vissuta dalla vittima.
La Cassazione con la sentenza n. 29971 17 luglio 2008 ha ricondotto all’ambito di applicazione dell’art. 660 codice penale (molestia o disturbo alle persone) la molestia arrecata con telefonate in cui il chiamante si limitava a pronunciare espressioni appena abbozzate ed incomplete, non tali da integrare ingiurie ma coerenti con la prassi di interrompere prematuramente la conversazione. 

Una siffatta condotta abituale nonché il fatto che il contatto fosse interrotto a volte anche prima che il ricevente potesse rispondere e riuscire a stabilirlo, accompagnati dalla ripetitività degli episodi e dall’esistenza di un accertato movente, si è affermato, configuravano pienamente il reato contravvenzionale di cui all'art.660 del codice penale. Un caso come questo rientra a pieno diritto nella figura giuridica degli atti persecutori, quanto a materialità della condotta, occorrendo, ancora, perché sussista il più grave reato, l’idoneità degli atti a determinare la specifica conseguenza pregiudizievole in danno del soggetto passivo che l’art. 612 bis esplicitamente richiede.

Aspetti procedurali

Per quanto attiene la procedibilità e gli aspetti procedurali è bene evidenziare che se lo stalking telefonico posto in essere è tale da creare un perdurante stato di turbamento emotivo ragionevolmente idoneo ad essere inquadrato nell'evento di cui all'art. 612-bis codice penale il reato sarà perseguibile a querela della persona offesa - in quanto trattandosi di beni personalissimi come la libertà, la tranquillità e la salute, spetta alla vittima decidere quando la condotta persecutoria non sia più socialmente tollerabile al punto di decidere di affrontare un processo. Il termine per proporre querela è di 6 mesi che decorrono "dall'evento danno consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia e paura, ovvero con l'evento pericolo consistente nel fondato timore per l'incolumità propria odi un prossimo congiunto" (Cass. n. 17082/2015).

La remissione della querela può essere solo processuale, ossia, può essere ritirata solamente tramite dichiarazione scritta resa davanti ad un giudice che valuterà la spontaneità di tale dichiarazione. Diventa procedibile d'ufficio nelle ipotesi aggravate previste dallo stesso art. 612 bis c.p., ossia quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. 

Se lo stalking telefonico rientra nella fattispecie di cui all'art. 660 c.p. allora sarà perseguibile d'ufficio cioè, perseguibile da parte dello stato, individuato nelle autorità giudiziarie, a prescindere dalla decisione della vittima. Per tale ragione, la remissione di querela, per questo tipo di reato, non produce effetti ed è punito con la pena dell’arresto da 15 giorni fino a 6 mesi oppure con l’ammenda fino ad 516,00 euro; per questa fattispecie è consentita l’oblazione, ossia chi ha commesso il reato potrà pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista dal codice come pena (nel caso specifico 258,00 euro) ed il reato sarà estinto, quindi cancellato, senza alcuna iscrizione nel certificato del casellario giudiziale. 

La richiesta di oblazione, richiesta da chi ha commesso il fatto, può essere ammessa sia dal giudice delle indagini preliminari, quando il colpevole ancora è solo indagato e non è stato rinviato a giudizio; che dal giudice del dibattimento e,quindi, quando il reo è stato già rinviato a giudizio. Se la somma di denaro viene pagata prima dell’inizio del processo il processo non avrà proprio inizio, la somma di denaro deve essere depositata assieme alla domanda di oblazione. Nel caso dello stalking di cui all'art. 612 bis c.p., non è possibile cancellare il reato con l’oblazione. 

La posizione della Cassazione in tema di stalking telefonico 

In tema di Stalking telefonico si è più volte espressa la Cassazione la quale sancisce che per parlare per di stalking telefonico, non è tanto necessario verificare il numero di molestie, ossia quante chiamate sono state fatte alla vittima, ma piuttosto quanto gli effetti che queste hanno prodotto. Il reato di «atti persecutori», infatti, scatta nel momento in cui lo stalker genera un «grave e perdurante stato di turbamento emotivo nella vittima (ad esempio l’ insonnia o la perdita di peso) oppure abbia
costretto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita» (ad esempio cambiare tragitto la sera nel rientro a casa o anche, secondo un precedente, chiudere il proprio profilo Facebook per paura delle
persecuzioni). In tal senso, ad integrare il reato di stalking bastano anche due sole condotte di minaccia o di molestia tra loro ravvicinate. 

Nel caso in cui le persecuzioni avvengano con continue telefonate la vittima può procedere a denunciare lo stalker anche dopo solo due episodi se gli stessi si verificano a tempo ravvicinato l'uno dall'altro e se per la loro intensità siano tali da provocare uno stato d'ansia e paura o ingenerare timore nella stessa. ( Sent. n. 26588/17 del 29.05.2017). Sempre in tema di stalking telefonico la Corte di Cassazione con una recente sentenza del giugno 2018 stabilisce che il comportamento accondiscendente della vittima non esclude il reato di stalking. 

La Cassazione non ha dato peso all'atteggiamento accondiscendente della persona offesa considerando, invece, la complessiva e reiterata condotta persecutoria e gli accertati risultati di essa, che si erano verificati sulla psiche e sugli stili di vita delle vittime, a seguito del progressivo disagio accumulatosi nel tempo, giudicando pertanto integrato il delitto in esame. Per la Corte "Ciò che rileva è l'effetto destabilizzante che il pressing telefonico ingenera sull'equilibrio psichico della vittima". 

Chiamate e sms ossessivi, indipendentemente dal contenuto e dalla frequenza, possono ben integrare il reato di stalking, perché ciò che rileva è l'effetto destabilizzante che il pressing telefonico ingenera sull'equilibrio psichico della vittima. Nel Caso di specie per la S.C. non rilevano né l'asserita mancanza di potenzialità di porre la persona offesa in stato d'ansia o di paura, né la circostanza che fossero per lo più effettuate da un telefono che era nella disponibilità della figlia della persona offesa. 

Ciò che rileva per la Cassazione, è infatti, lo stato di turbamento psicologico provocato dalle condotte dell'imputato alla vittima, derivante non da un singolo fattore di stimolo ansiogeno, ma da una serie di comportamenti persecutori che hanno evidentemente determinato una rottura nell'equilibrio emotivo della donna che si è espressa in un crescendo di tensione, preoccupazione, nervosismo, paura, di grave spessore e perdurante nel tempo, data la stabilità dell'atteggiamento intimidatorio rancoroso e vendicativo dell'uomo" .

E tale"perdurante stato di turbamento emotivo è ragionevolmente idoneo ad essere inquadrato nell'evento di cui all'art. 612-bis codice penale".

​Stalking telefonico e oblazione

Diversamente da quanto accade per la denuncia di stalking diretto, lo stalking telefonico prevede l'oblazione. In sostanza, il suo reato può essere estinto con il pagamento di una somma di denaro pari alla metà del massimo dell'ammenda prevista dalla legge. Con l'oblazione, il reato è considerato estinto ed anche il casellario giudiziale risulterà pulito.

L'oblazione deve essere però richiesta da chi ha commesso il reato di stalking telefonico e può essere presentata anche dal Giudice per le indagini preliminari quando ancora non è stata pronunciata una sentenza. Se il pagamento avviene infatti prima dell'inizio del processo la fedina penale di chi ha commesso l'illecito rimarrà pulita ed il processo non avrà inizio. In questo caso, il deposito del denaro dovrà avvenite in modo contestuale alla presentazione della domanda di oblazione.

STALKING STALKING TELEFONICO ATTI PERSECUTORI
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